Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera (948.100)
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Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera

Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera (del 22 novembre 1973)

Oggetto

Art. 1 La presente convenzione persegue lo scopo di istituire sul territorio svizzero un disciplinamento uniforme della vendita del sale, pur mantenendo le regalìe cantonali del sale.
Regalíe del sale Art. 2 Il diritto, fondato sulle regalìe cantonali, d’importare e vendere sale e miscele di sali contenenti il 30 per cento e più di cloruro di sodio e acqua salsa è esercitato, su incarico dei Cantoni firmatari della presente convenzione, dalla Società delle saline svizzere del Reno riunite, Società Anonima, Schweizerhalle, chiamata in seguito “Saline del Reno”.

Tasse

Art. 3 Le Saline del Reno prelevano, per conto dei Cantoni firmatari, tasse di regalìa uniformi, secondo i generi di sale.

Prezzo

Art. 4 1 I prezzi di fornitura delle Saline del Reno per i diversi generi di sale devono essere determinati uniformemente.
2 Le tasse di regalìa sono incluse nel prezzo di fornitura.

Introiti

Art. 5 Le tasse di regalìa sono versate regolarmente ai Cantoni dalle Saline del Reno in base ad una chiave di ripartizione.

Organi

Art. 6 Gli organi della convenzione sono: - d’amministrazione, - - di revisione delle Saline del Reno.
Consiglio d’amministrazione Art. 7 1 Ogni Cantone azionista ha diritto ad un rappresentante in seno al Consiglio d’amministrazione delle Saline del Reno.
2 Nel quadro della presente convenzione, il Consiglio d’amministrazione ha, oltre ai compiti che gli incombono in virtù degli statuti, le seguenti attribuzioni: a) dell’importo delle tasse di regalìa e della chiave di ripartizione; b) del resoconto delle tasse di regalìa; c) degli organi della presente convenzione e rimborso delle spese di vendita e alle Saline del Reno; d) sull’osservanza delle disposizioni della presente convenzione.
3 In merito agli oggetti menzionati nel capoverso 2 lettere a) e d) hanno diritto di voto soltanto i membri del Consiglio d’amministrazione che rappresentano i Cantoni firmatari.

Direzione

Art. 8 1 La Direzione delle Saline del Reno assume tutti i compiti che non sono demandati a un altro organo.
2 Si tratta segnatamente dei compiti seguenti: a) e promovimento continui della vendita di tutti i generi di sale indigeni e di quelli b) dei prezzi di fornitura stabiliti, comprendenti le tasse di regalìa; c) delle tasse di regalìa ai Cantoni; d) all’occorrenza con il concorso dei Cantoni, delle riserve di sale prescritte per difesa nazionale economica; e) con le istanze cantonali e federali competenti; f) alle sedute del Consiglio d’amministrazione con voto consultivo.
Ufficio di revisione
Art. 9 L’Ufficio di revisione delle Saline del Reno ha i compiti seguenti: a) dei rendiconti delle tasse di regalìa allestiti dalla Direzione; b) di un rapporto di revisione e comunicazione di tutte le informazioni chieste dal d’amministrazione.
Protezione giuridica Art. 10 1 Circa le controversie fra terzi e la Direzione delle Saline del Reno, concernenti l’applicazione delle presente convenzione, segnatamente in materia d’importazione e di vendita, nonché di riscossione delle tasse di regalìa, decide il Consiglio d’amministrazione, tenuto conto che al riguardo è applicabile l’articolo 7 capoverso 3.
2 È riservata la via giudiziaria ordinaria.
3 Le controversie fra i Cantoni firmatari, nonché fra essi e gli organi della presente convenzione sono decise dal Tribunale federale.
Entrata in vigore e adesione Art. 11
1 Il Consiglio d’amministrazione è autorizzato a mettere in vigore la presente convenzione se vi hanno aderito almeno 12 Cantoni o Semicantoni. Per tale decisione è applicabile per analogia l’articolo 7 capoverso 3.
2 Le dichiarazioni di adesione sono comunicate al Consiglio d’amministrazione delle Saline del Reno. Quest’ultimo domanda, per la convenzione, l’approvazione del Consiglio federale.
Ritiro dell’adesione Art. 12 1 Il ritiro dell’adesione può essere dichiarato, in ogni momento, per la fine di un anno civile, con un preavviso di un anno.
2 Così deciso dall’Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società delle saline svizzere riunite del Reno, il 22 novembre 1973, in Zurigo. Approvata dal Consiglio federale il 4 dicembre 1974. Entrata in vigore il 1° ottobre 1975. Pubblicata nel BU 1975 , 94. DL di approvazione del 24.2.1975 - BU 1975 , 94.
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