Regolamento del Fondo gioco patologico (944.140)
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Regolamento del Fondo gioco patologico

Regolamento del Fondo gioco patologico 1 (del 16 aprile 2008) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate: - cantonale sulle lotterie e giochi d’azzardo del 4 novembre 1931; - intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della del 7 gennaio 2005 (in seguito Convenzione), decreta:
Campo d’applicazione, scopo e finanziamento Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai sensi dell’art. 18 della Convenzione.
2 Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco. 2
3 Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della Convenzione.

Commissione

Art. 2 1 Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di: a) i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e lotta contro la dipendenza da gioco; b) all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo; 3 c) la presentazione di progetti.
2 La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati.
Gestione amministrativa e finanziaria Art. 3 1 Il Fondo è gestito dall’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto. 4
2 I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.

Beneficiari

Art. 4 5 Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino.

Requisiti

Art. 5 1 I contributi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con esso direttamente collegati.
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2 Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti in Ticino.
3 In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.
4 L’attività, il progetto o l’iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.
5 Contributi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano. 7

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Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533; precedente modifica: BU 2010,

401.

2 Cpv. modificato dal R 21.9.2010; in vigore dal 24.9.2010 - BU 2010, 401.
3 Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
4 Cpv. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533.
5 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

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Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
7 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
Ammontare del contributo Art. 6
8 Il contributo è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell’impatto delle misure proposte.
Richieste di contributo 9 Art. 7 1 Le richieste di contributo devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto.
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2 La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell’anno di competenza.
3 La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una descrizione del progetto.
4 L’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto può richiedere ulteriore documentazione. 11
5 Il contributo massimo è fissato in base al preventivo. Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo. 12
6 A giudizio dell’Autorità competente possono essere versati acconti.
Competenze decisionali Art. 8 13
1 Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue: a) fino a 10’000 franchi; b) e al capoufficio per importi superiori a 10’000 franchi e fino a 30’000 franchi; c) del dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a franchi; d) di Stato per importi superiori a 100’000 franchi.
2 Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Disposizioni finali Art. 9 14 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 15 Pubblicato nel BU 2008 , 216.
8 Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
9 Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.

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Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413; precedente modifica: BU 2012,

533.

11 Cpv. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533.
12 Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
13 Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 365; precedente modifica: BU 2018,

413.

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Art. introdotto dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
15 Entrata in vigore: 18 aprile 2008 - BU 2008, 216.
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