Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (143.250)
CH - TI

Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri

Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (del 4 ottobre 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli articoli 2 lettera d e 4 della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell’8 giugno 1998 (LALSI), 1 decreta:
Composizione della Commissione Art. 1 2 La Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione), organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 5 membri, ma al massimo di 10 membri.

Competenze

Art. 2 3 La Commissione, segnatamente: – e promuove i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione discriminazione e di lotta al razzismo; – la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli – proposte volte a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e tra le differenti comunità degli stranieri presenti sul territorio cantonale e tra gli indigeni gli stranieri; – la propria valutazione sulla possibile evoluzione della politica di integrazione; – il Servizio per l’integrazione degli stranieri nella realizzazione dei suoi obiettivi; – a titolo consultivo, il Programma cantonale di integrazione; – alle manifestazioni delle principali comunità degli stranieri, come pure alle concernenti l’integrazione, la prevenzione della discriminazione e la lotta al

Deliberazioni

Art. 3
1 La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta è presente la maggioranza dei membri.
2 Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
Consulenti esterni Art. 4 La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia.
Collisione di interesse Art. 5 Un membro della Commissione non può essere presente al voto su contributi finanziari che riguardano il suo personale interesse e/o quello dell’ente, dell’associazione o della comunità che rappresenta.

Presenze

Art. 6 Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere destituiti e sostituiti dal Consiglio di Stato.

Segretariato

1 Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 166.

2

Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.
3 Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.
Art. 7 4 Il Servizio per l’integrazione degli stranieri, in collaborazione con il Presidente: – le riunioni, convocate su ordine del Presidente; – il verbale e il rapporto annuale; – la presentazione formale dei progetti cantonali; – e segue la procedura di ottenimento dei sussidi; – l’attuazione dei progetti sostenuti dalla Confederazione e dal Cantone.

Rapporto

Art. 8 La Commissione consegna entro fine febbraio al Consiglio di Stato il rapporto annuale sulla sua attività e sulla situazione integrativa in atto.
Norme complementari Art. 9 Per il resto, l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
Norma abrogativa Art. 10 È abrogato il regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo dell’11 maggio 2004.
Entrata in vigore Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012. Pubblicato nel BU 2011 , 507.
4 Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.
Markierungen
Leseansicht