Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali (161.110)
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Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali

Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali (RPU) (del 15 aprile 2015) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulle pubblicazioni ufficiali del 22 settembre 2014 (LPU), decreta:

Oggetto

Art. 1 Questo regolamento precisa la forma, il contenuto ed altri aspetti degli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.
Raccolta delle leggi
a) contenuto (art. 4 LPU) Art. 2
1 La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure generali e concreti.
2 La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse per il pubblico.
b) correzioni formali (art. 5 LPU) Art. 3 Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo.
Forma della pubblicazione (art. 10 LPU) Art. 4 1 Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono pubblicati in forma elettronica.
Protezione dei dati (art. 12 LPU) Art. 5
2
1 La ricerca testuale dei contenuti del Foglio ufficiale è possibile soltanto per mezzo del motore di ricerca di quest’ultimo.
2 In caso di dati personali meritevoli di particolare protezione, la ricerca testuale è possibile solamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo della pubblicazione.
3 Le necessarie misure tecniche sono periodicamente aggiornate.
Sicurezza dei dati Art. 6 3 Sono adottate e periodicamente aggiornate le misure necessarie per assicurare l’autenticità, l’integrità e la disponibilità delle pubblicazioni ufficiali.

Abrogazione

Art. 7 Il regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 8 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Pubblicato nel BU 2015 , 140.
1 Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017,

334.

2 Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.
3 Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.
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