Regolamento sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi
9.3.1.3 Regolamento sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi [1] (del 1° luglio 1975) IL CONSIGLIO DI STATO visti: - la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1. luglio 1966 (LPN) e la relativa ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN); - la legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN); - il decreto legislativo concernente la [2] Art. 1 [3] Sono la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita e la compera delle piante e dei funghi: - protetti dalla Confederazione per il tramite dell'OPN, allegato 2; - protetti dal Cantone per il Sono piante protette dal Felce di Creta Felce florida Pungitopo Bucaneve Giaggiolo di palude Giaggiolo a foglie lineari Orchidacee (tutta la famiglia) Silene delle rupi Licnide di Giove Garofano a foglie d'issopo Saponaria gialla carinthiacum ssp. Cerastio sudalpino Rosa di Natale Aquilegia di Einsele o minore Vitalbino dei sassi Anemone a fiore di Narciso Anemone alpina Ranuncolo Tora Vescicaria Astragalo di Montpellier Agrifoglio Eliantemo apenninico Viola pennata Art. 2 La raccolta di qualsiasi specie di piante e fiori che crescono allo stato selvatico, non menzionata nell'articolo precedente, è limitata alla quantità che ognuno può tenere nella mano. Per la raccolta di quantitativi superiori, indipendentemente dallo scopo (commercio, studio), dev'essere chiesto il [4] Art. 2bis ... [5] Art. 2a raccolta di bacche e simili è limitata a complessivamente 5 kg giornalieri per persona. La raccolta di bacche e simili deve essere fatta in modo da non danneggiare le piante. È ammesso l'uso delle palette dentate (pettini) per la raccolta dei mirtilli; è per contro vietato l'utilizzo di macchinette, rastrelli e ogni altro arnese che possa provocare danni all'ambiente
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naturale. L'Ufficio della natura e del paesaggio può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale, per motivi commerciali, nei casi in cui le persone parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di bacche e simili. L'autorizzazione ha la validità di un anno, è rinnovabile e deve essere presentata, se richiesta, agli incaricati della vigilanza (art. 8). Art. 3 [7] Fatta eccezione per la raccolta di funghi, bacche o simili, è inoltre manomissione di ogni specie vegetale nei seguenti luoghi: a) paludi e torbiere; b) rive di laghi, di stagni e di corsi d'acqua allo stato naturale (vegetazione riparia); c) zone di interesse naturalistico e paesaggistico indicato nelle cartine annesse al presente regolamento. Sono in ogni caso riservate le necessità agricole e forestali. Art. 4 [8] regolamento è vietata la manomissione di ogni specie vegetale e animale. L'accesso alle riserve naturali non è ammesso. Fanno eccezione gli interventi atti a sorvegliare o orientare scientificamente l'evoluzione della natura, che dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio. [9] Art. 5 Su tutto il territorio del Cantone è protetto, in aggiunta agli animali indicati nell'art. 24 dell'ordinanza federale: Nome latino Nome italiano Helix pomatia Chiocciola Riservato il permesso in conformità dell'art. 22 cpv. 1 LPN, da chiedere all'Ufficio della natura e del paesaggio, è vietato per malizia o a scopo alimentare o di lucro: a. uccidere o catturare per appropriarsene esemplari delle danneggiare, distruggere o asportare le loro uova, larve, crisalidi, nidi o cove; b. condurli seco, spedirli, metterli in vendita, esportarli, cederli, acquistarli, prenderli in custodia, vivi o morti, compresi le uova, le larve, le crisalidi e i nidi, oppure partecipare a tali atti. [10] Art. 6 È inoltre vietato catturare o uccidere invertebrati nelle zone di interesse naturalistico o paesaggistico indicate nelle cartine annesse al presente regolamento. Sono in ogni caso riservate le necessità agricole e forestali. Art. 7 Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite conformemente all'art. 9 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni. [11] Le multe sono inflitte dalla Sezione dello sviluppo territoriale sino a fr. 10'000.-- e dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità sino a fr. 30'000.--. Art. 8 [13] L a vigilanza sulla protezione della flora e della fauna indigena compete ai Municipi, all'autorità patriziale, al personale forestale, ai guardiacaccia, ai guardapesca e alla polizia cantonale e comunale. Essa compete pure alle guardie della natura, conformemente ad apposito regolamento. Essi hanno l'obbligo di sequestrare i al Dipartimento del territorio un rapporto di constatazione. Art. 9 Il presente regolamento entra in vigore [14] nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. È abrogato il regolamento 4 Pubblicato nel BU 1975 , 145. PASSO DELLA NOVENA, NARET
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Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 GRIDONE, LOSONE, PONTE BROLLA, BOLLE DI MAGADINO Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 GANDRIA-CIMADERA
Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 MONTE CASLANO, ARBOSTORA, Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 BASODINO, BOSCO GURIN, CAMPO VALLEMAGGIA
Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 GREINA, VAL SOIA Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 PIORA, LUCOMAGNO, TREMORGIO
Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 FOCE DELLA MAGGIA (Riserva naturale)
[1]
Titolo modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273.
[2] precedente
modifica: BU 2005, 273.
[3]
Art. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU
1976, 55; BU 2001, 207.
[4]
Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche:
BU 1985, 303; BU 1994, 459.
[5]
Art. abrogato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU
1976, 55; BU 1985, 303; BU 1994, 459; BU 2001, 207.
precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 1985, 303; BU 2001, 207.
[7]
Art. modificato dal DE 9.7.1985; in vigore dal 19.7.1985 - BU 1985, 303; precedente modifica:
BU 1976, 55.
[8]
Art. modificato dal DE 9.7.1985; in vigore dal 19.7.1985 - BU 1985, 303; precedente modifica:
BU 1976, 55.
[9]
Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005; precedente modifica: BU
1994, 459.
[10]
Cpv. modifica:
BU 1994, 459.
[11]
Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.
[12]
Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche:
BU 1985, 303; BU 1994, 459.
[13]
Art. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche:
BU 1976, 55; BU 1982, 280; BU 1985, 303.
[14]
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