Regolamento sulla medicina scolastica
Regolamento sulla medicina scolastica (del 19 febbraio 2020) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan) e segnatamente gli articoli 26, 28, 44 e 47; vista la legge della scuola del 1° febbraio 1990 e segnatamente gli articoli 11 cpv. 4 e 89; vista la legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 28 settembre
2012 (Legge sulle epidemie, LEp) e segnatamente gli articoli 21, 24 e 40, decreta:
Scopo e autorità competente Art. 1 1 Il presente regolamento definisce il campo d’intervento, l’organizzazione, i compiti, il funzionamento e il finanziamento della medicina scolastica.
2 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è l’autorità competente per l’applicazione del presente regolamento.
Beneficiari
Art. 2
1 Beneficiano dell’attività della medicina scolastica gli allievi delle scuole dell’obbligo pubbliche e private parificate o non parificate.
2 Possono beneficiare dell’attività della medicina scolastica anche gli allievi e il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado su indicazione del Medico cantonale.
3 Parimenti, su indicazione del Medico cantonale e per motivi legati alla protezione della salute della collettività, possono eccezionalmente beneficiare dell’attività della medicina scolastica anche i minorenni che frequentano strutture di accoglienza collettiva e il personale di tali strutture.
Organizzazione della medicina scolastica Art. 3 1 La medicina scolastica è coordinata dal Medico cantonale.
2 La medicina scolastica è composta dai seguenti elementi che collaborano e interagiscono come specificato dal presente regolamento: a) di medicina scolastica; b) scolastici.
Servizio di medicina scolastica Art. 4 1 Il Servizio di medicina scolastica (di seguito Servizio) è un servizio interno all’Ufficio del medico cantonale.
2 Il Servizio si avvale di personale sanitario e amministrativo. È dotato di un capo Servizio che organizza, dirige e supervisiona le attività previste.
3 Al Servizio sono affidati i compiti di: a) documentare, sostenere operativamente i medici scolastici nelle attività per loro b) e implementare le attività indicate negli orientamenti strategici per la medicina c) in modo autonomo interventi rivolti alla salute della popolazione scolastica; d) e realizzare studi per valutare sul territorio aspetti epidemiologici rilevanti per la pubblica; e) puntualmente nelle sedi scolastiche per attività legate alla sorveglianza e al contenimento delle malattie infettive; f) gli aspetti amministrativi e finanziari legati alla medicina scolastica.
4 Al Servizio è attribuito, inoltre, il compito di organizzare ed eseguire gli accertamenti della vista e dell’udito presso la popolazione scolastica, gestendo i dati necessari per l’esecuzione del compito. Le modalità sanitarie dell’accertamento sono concordate con il Medico cantonale e in accordo con i medici scolastici e i medici specialisti.
Medico scolastico
Art. 5 1 Il medico scolastico svolge attività di protezione, di prevenzione e promozione della
2 Il medico scolastico è il medico di riferimento per le scuole a lui attribuite. È tenuto a garantire le attività previste nel mansionario e in particolare: a) all’autorità scolastica e ai servizi specialistici attivi nella scuola; b) delle malattie trasmissibili; c) e promozione della salute; d) dei docenti in ambito sanitario.
3 Il medico scolastico segue regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti questi compiti promossi dal Comitato di cui all’art. 11.
4 Il Medico cantonale può stabilire le modalità di esecuzione delle attività e conferire altri compiti.
Provvedimenti urgenti del medico scolastico Art. 6 1 Il medico scolastico ordina in via provvisionale i provvedimenti sanitari urgenti che ritiene necessari per evitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione scolastica e lo comunica immediatamente al Medico cantonale.
2 Il Medico cantonale si pronuncerà sugli stessi nei termini previsti dalla legge.
Designazione dei medici scolastici Art. 7
1 Possono essere designati medici scolastici i medici in possesso dell’autorizzazione al libero esercizio nel Cantone, con un titolo di specialista in pediatria o in medicina interna generale e con particolari interessi nel campo della medicina scolastica e della salute pubblica.
2 Costituiscono titoli preferenziali: a) del sistema sanitario e scolastico ticinesi; b) e diplomi relativi all’età evolutiva, all’epidemiologia e alla salute pubblica.
3 A parità di requisiti e titoli preferenziali di cui sopra, sarà data priorità alla localizzazione geografica dello studio e/o al comprovato radicamento al territorio.
4 Il Dipartimento, previo pubblico concorso e sentito il Medico cantonale, designa venti medici scolastici entro l’anno successivo alle elezioni politiche cantonali. La designazione ha, di regola, una durata di quattro anni.
Attribuzione delle sedi scolastiche Art. 8
1 Il Dipartimento, sentito il Medico cantonale e le Divisioni della scuola e della formazione professionale, attribuisce le sedi scolastiche ai medici scolastici designati tenendo in considerazione un’equa distribuzione del numero degli allievi, favorendo laddove possibile la prossimità territoriale e la continuità nel tempo.
2 Il Dipartimento attribuisce a ogni sede scolastica un medico scolastico supplente che possa intervenire in assenza del medico scolastico titolare.
Collegio dei medici scolastici Art. 9 1 I medici scolastici formano un Collegio.
2 Il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno in Assemblea, il Medico cantonale e il capo Servizio vi partecipano di diritto.
3 Il Collegio: a) un Presidente e due Vicepresidenti in occasione della prima Assemblea dopo la b) e approva gli orientamenti strategici e il rapporto di attività per la medicina scolastica; c) organizzarsi in gruppi d’interesse per approfondire temi, proporre attività e progetti legati presente regolamento e agli orientamenti strategici; d) sulle proposte di modifica del presente regolamento.
Presidenza del Collegio Art. 10 1 Il Presidente rappresenta il Collegio verso le istituzioni e gli enti esterni. I Vicepresidenti suppliscono il Presidente in caso di assenza.
2 Sono retribuiti con un’indennità annuale come segue: a) fr. 3’000.– ; b) fr. 2’000. –.
Comitato
Art. 11
1 Il Comitato è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Medico cantonale e dal capo Servizio di medicina scolastica.
2 Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e riunisce il Collegio in Assemblea.
3 Il Comitato: a) con le autorità scolastiche e con il Dipartimento; b) gli orientamenti strategici della medicina scolastica e stende un rapporto di attività; c) incontri di studio e aggiornamento; d) i rapporti con la medicina scolastica di altri Cantoni.
Progetti particolari Art. 12 1 Il Medico cantonale può, nell’ambito dei crediti disponibili nel preventivo annuale, assegnare mandati per l’esecuzione di progetti particolari e per la loro valutazione.
2 Parimenti il Medico cantonale può assegnare indennità ai medici scolastici per compiti specifici, per esigenze di formazione, perfezionamento e aggiornamento.
Retribuzione dei medici scolastici Art. 13 1 Il medico scolastico è retribuito per l’esecuzione dei suoi compiti con un’indennità di base e con un compenso orario.
2 La retribuzione è stabilita come segue: a) di base: fr. 2’000.– annui; b) orario: fr. 180.– ritenuto un massimo annuo individuale di fr. 15’000.–.
3 La partecipazione all’Assemblea è computata con un forfait di fr. 200. –.
4 Le indennità e i compensi dovuti dallo Stato ai medici scolastici sono computati per anno scolastico sulla base dei dati forniti dal medico scolastico stesso al Servizio al termine di ogni anno scolastico.
Partecipazione ai costi Art. 14 Il Servizio provvede alla fatturazione e all’incasso presso i Comuni delle partecipazioni alle spese per le prestazioni dei medici scolastici, previste dall’art. 47 della legge sanitaria.
Controllo
Art. 15
1 L’Ufficio del medico cantonale esercita il controllo dell’applicazione della tariffa e decide sulle contestazioni.
2 Contro le decisioni dell’Ufficio del medico cantonale è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Abrogazione
Art. 16 Il regolamento sulla medicina scolastica del 23 settembre 1998 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 17 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2020. Pubblicato nel BU 2020 , 60.
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