Regolamento della commissione paritetica per la valutazione delle funzioni (173.330)
CH - TI

Regolamento della commissione paritetica per la valutazione delle funzioni

Regolamento della commissione paritetica per la valutazione delle funzioni (dell’11 luglio 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 42 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017, d e c r e t a : Capitolo primo Competenza e designazione

Principio

Art. 1

È istituita una Commissione paritetica (di seguito Commissione) incaricata di esaminare la classificazione delle funzioni per le quali è richiesta una verifica; l’attività della Commissione si conclude di principio al termine del primo anno di entrata in vigore della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip).

Competenza

Art. 2

La Commissione esamina le istanze con cui le associazioni del personale, conformemente alla procedura di cui all’art. 9 del presente regolamento, chiedono di verificare la classificazione di una funzione inserita nel regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 e trasmette il suo rapporto al Consiglio di Stato.

Definizione

Art. 3

La valutazione della classificazione di una funzione consiste nell’applicare i criteri previsti dal modello di valutazione analitica adottato presso l’Amministrazione cantonale, al fine di stabilire la classificazione retributiva secondo il metodo in vigore.

Designazione dei membri della commissione

Art. 4

1 Il Consiglio di Stato designa tre rappresentanti del datore di lavoro e i loro tre supplenti.
2 Le associazioni del personale riconosciute dal Consiglio di Stato (di seguito associazioni) designano i tre rappresentanti dei collaboratori e i loro tre supplenti.
3 I supplenti possono partecipare alle sedute; hanno diritto di voto solo in caso di ricusa di un membro o in sua assenza.

Presidenza

Art. 5

1 Il presidente e il vicepresidente della Commissione sono eletti dai membri della Commissione; in caso di mancato accordo da parte della maggioranza dei membri, la scelta è operata dal Consiglio di Stato.
2 Il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, dirige la seduta.

Segretariato

Art. 6

1 Il segretariato della Commissione è assicurato dalla Sezione delle risorse umane (di seguito SRU).
2 La SRU assicura il supporto tecnico e logistico necessario, fornisce le valutazioni e ogni altro documento utile alla Commissione avvalendosi della collaborazione del resto dell’Amministrazione cantonale, rispettivamente degli altri servizi centrali.

Sedute e confidenzialità

Art. 7

1 La Commissione si riunisce su convocazione del presidente o su domanda di almeno due dei suoi membri.
2 I membri decidono e deliberano a porte chiuse.
3 I membri e ogni persona al servizio della Commissione sono tenuti alla massima confidenzialità in merito ai lavori commissionali.
4 La Commissione può deliberare a condizione che i rappresentanti del datore di lavoro e dei

Rapporti

Art. 8

1 La Commissione redige un rapporto contenente la sua proposta comprensiva delle motivazioni e relative conclusioni all’attenzione del Consiglio di Stato.
2 L’analisi effettuata dalla SRU, così come i documenti che sono stati utilizzati nel processo di valutazione, sono allegati al rapporto trasmesso al Consiglio di Stato.
3 I rapporti della Commissione sono adottati a maggioranza dei membri presenti, fermo restando il quorum previsto all’art. 7.
4 Se necessario - in ogni caso in situazione di parità - il rapporto menziona le varianti di proposta su uno o più oggetti trattati. Capitolo secondo Procedure

Consultazione

Art. 9

1 Le associazioni del personale sottopongono al Consiglio di Stato le richieste che intendono far esaminare dalla Commissione; nel limite del possibile, al fine di facilitare la programmazione delle attività della Commissione, esse s’impegnano a trasmettere l’insieme delle richieste entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, il Consiglio di Stato sottopone ai rappresentanti del personale le richieste pervenutegli direttamente.
2 Il Consiglio di Stato, sentita la commissione, valuta le proposte delle associazioni del personale, definendo le richieste da esaminare.
3 Il presidente convoca la Commissione entro un mese dal ricevimento delle richieste approvate congiuntamente.

Elaborazione della richiesta

Art. 10

1 La Commissione può sollecitare il parere di uno specialista; in tal caso essa informa preventivamente il Consiglio di Stato.
2 La Commissione procede alla stesura di un rapporto all’indirizzo del Consiglio di Stato, come da art. 8.

Decisione del Consiglio di Stato

Art. 11

1 Il Consiglio di Stato decide in base alla valutazione del rapporto elaborato dalla Commissione.
2 Esso trasmette la sua decisione con le motivazioni alla Commissione e alle associazioni del personale riconosciute. Capitolo terzo Disposizioni finali

Entrata in vigore e validità

Art. 12

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore il 1° gennaio 2018 ed ha validità sino allo scioglimento della Commissione (art. 42 cpv. 5 LStip). Pubblicato nel BU 2017 , 282.
Markierungen
Leseansicht