Legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro (843.400)
CH - TI

Legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro

Legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro (del 25 settembre 2016) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – – richiamate: – – – – – d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

La presente legge ha per scopo il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro, attraverso: a) b) c)

Unità di coordinamento del mercato del lavoro

Art. 2

1 Incombe all’Unità di coordinamento (USML) il segretariato della Commissione tripartita; l’USML si occupa, segnatamente, della coordinazione del sistema di sorveglianza del mercato del lavoro, della ricezione e della trasmissione delle informazioni necessarie all’attività di controllo e sorveglianza ai vari interessati. Svolge inoltre il ruolo d’interfaccia tra la Commissione tripartita, servizi dell’Amministrazione cantonale definiti dal Consiglio di Stato e altri attori del settore.
2 L’Unità di coordinamento sostiene altresì il processo di professionalizzazione delle Commissioni paritetiche e i controlli del mercato del lavoro.

Sostegno alla professionalizzazione

delle Commissioni paritetiche

Art. 3

Su richiesta delle Commissioni paritetiche, il Cantone può mettere a loro disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie ad accompagnarle nel percorso di professionalizzazione, organizzando, segnatamente, corsi di formazione e momenti informativi.

Potenziamento degli ispettori delle Autorità

di controllo cantonali

Art. 4

Ai fini dell’esecuzione della presente legge, e ritenuto il parametro indicativo di un ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale, è data facoltà al Consiglio di Stato, su proposta della Commissione tripartita, di rafforzare la dotazione delle autorità di controllo cantonali.

Potenziamento delle Commissioni paritetiche

1 ambiti di loro competenza, le Commissioni paritetiche possono assumere nuovi ispettori allo scopo di raggiungere progressivamente la quota di cui all’art. 4 della presente legge.
2 Il sussidiamento cantonale del 50% è subordinato alla firma di un contratto di prestazione.

Entrata in vigore

Art. 6

1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, o se accolta in votazione popolare, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.
1 Pubblicata nel BU 2016 , 439.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2017 - BU 2016, 439.
Markierungen
Leseansicht