Regolamento sull’organizzazione dell’Ufficio di esecuzione e dell’Ufficio dei fallimenti
Regolamento sull’organizzazione dell’Ufficio di esecuzione e dell’Ufficio dei fallimenti (del 17 dicembre 2014) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli articoli 1 e 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (LALEF); d e c r e t a :
Ufficiali
Art. 1
Gli Uffici di esecuzione e dei fallimenti sono diretti da quattro Ufficiali, due dei quali assumono la funzione di responsabile del settore di esecuzione e del settore dei fallimenti.
Settore di esecuzione
Art. 2
Un Ufficiale di esecuzione dirige, con sede di servizio a Bellinzona, gli uffici di Bellinzona e Locarno e le agenzie di Cevio, Biasca, Acquarossa e Faido. Un Ufficiale di esecuzione dirige, con sede di servizio a Lugano, gli uffici di Lugano e di Mendrisio.
Settore dei fallimenti
Art. 3
Un Ufficiale dei fallimenti dirige, con sede di servizio a Locarno, gli uffici di Bellinzona e Locarno e le agenzie di Cevio, Biasca, Acquarossa e Faido. Un Ufficiale dei fallimenti dirige, con sede di servizio a Lugano, gli uffici di Lugano e di Mendrisio.
Subordinazione
Art. 4
1 Gli Ufficiali sono subordinati alla Divisione della giustizia per gli aspetti organizzativi, riservate le competenze della Camera di esecuzione e dei fallimenti nell’ambito della vigilanza.
2 Il controllo contabile degli uffici è esercitato dal Controllo cantonale delle finanze.
Competenze e responsabilità degli Ufficiali
Art. 5
1 Gli Ufficiali sono autonomi nella trattazione delle pratiche delle rispettive sedi e agenzie, anche per la gestione dei ricorsi all’autorità di vigilanza, e conseguentemente sono responsabili del proprio operato in conformità agli articoli 5 e 14 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889 (LEF). Resta riservato l’articolo 6 del regolamento.
2 L’Ufficiale del settore di esecuzione con sede a Bellinzona dirige anche il contact center con sede a Faido.
Competenze dei responsabili di settore
Art. 6
1 I due responsabili di settore sono inoltre competenti per: – – – –
2 In caso di assenza o di altro impedimento, il responsabile di settore è supplito dall’altro Ufficiale.
Supplenza:
a) ordinaria
Art. 7
1 Riservato l’articolo 6 capoverso 2, l’Ufficiale è sostituito dal Supplente Ufficiale.
b) straordinaria
2 In caso di assenza o di altro impedimento dell’Ufficiale e del Supplente Ufficiale, sono competenti l’Ufficiale o il Supplente delle altre sedi.
3 In casi eccezionali il Dipartimento delle istituzioni designa il Supplente straordinario, sentita l’Autorità di vigilanza.
Diritti di firma
1 esecutivi e i formulari previsti dalle norme federali.
2 Gli Ufficiali possono delegare ai propri funzionari il diritto di firma individuale di cui al capoverso 1. Promulgano al riguardo un regolamento interno.
Norma transitoria
Art. 9
1 Fino al 31 marzo 2016, le operazioni allo sportello, il traffico dei pagamenti e il rilascio delle informazioni di cui all’articolo 8a LEF sono disciplinate secondo il diritto previgente.
Entrata in vigore
Art. 10
Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015. Pubblicato nel BU 2014 , 567.
1
Art. modificato dal R 23.12.2015; in vigore dal 29.12.2015 - BU 2015, 590; precedente modifica: BU
2015, 448.
Feedback