Regolamento delle scuole sociosanitarie cantonali (5.2.2.5.1)
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Regolamento delle scuole sociosanitarie cantonali

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5.2.2.5.1 Regolamento delle scuole sociosanitarie cantonali (del 21 maggio 1997) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamata la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; ritenuto che i nomi comuni relativi a cariche e professioni, utilizzati nel presente regolamento, si intendono al maschile e al femminile; d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali

Campo d’applicazione

Art. 1

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1 Questo regolamento si applica, nella misura in cui non è completato da regolamenti per le specifiche scuole, alle seguenti scuole professionali sociosanitarie: a) di grado secondario:
1. scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali;
2. scuola degli operatori sociali;
3. scuole medico - tecnic he; b) di grado terziario:
1. scuole superiori medico - tecniche;
2. scuola superiore in cure infermieristiche.
2 Le suddette scuole possono raggruppare anche formazioni affini di grado secondario riconosciute sulla base di accordi intercantonali, come pure a ltre formazioni di grado secondario o terziario che sottostanno alla legislazione federale in materia di formazione professionale e per le quali non valgono le presenti disposizioni.

Curricoli delle scuole

Art. 2

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1 Le scuole professionali sociosanitarie di grado secondario permettono di acquisire le formazioni secondo la relativa ordinanza o regolamento: a) federale di tirocinio; b) della Croce Rossa Svizzera; c) cantonale di formazione.
2 Le scuole professionali sociosanitarie di grado terziario permetton o di acquisire le seguenti formazioni: a) nelle scuole superiori medico - tecniche:
1. di diagnostica e assistenza: - tecnico di radiologia medica; - tecnico in analisi biomediche.
2. di riabilitazione: - massaggiatore; - massaggiatore medicale; - podologo; - tecnico di sala operatoria. b) nella scuola superiore in cure infermieristiche:
1. infermiere con le relative specializzazioni: - infermiere anestesista; - infermiere in cure urgenti; - infermiere in cure intense.
2. soccorritore. TITOLO II

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Art. modificato dal R 22.9.2009; in vigore dal 25.9.2009 - BU 2009, 375; precedente modifica: BU 2003,

384.

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Art. modificato dal R 22.9.2009; in vigore dal 25.9.2009 - BU 2009, 375; precedente modifica: BU 2003,

384.

2 Organizzazio ne

Direzione generale

Art. 3

3 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per il tramite della Divisione della formazione professionale, Ufficio della formazione sociosanitaria, adempie alle funzioni generali di pianificazione, direzione pedagogica e amministrativa delle scuole.

Piani di studio

Art. 4

1 Riservato il caso in cui vi sia già un regolamento federale di tirocinio o della Croce Rossa Svizzera, ogni singola formazione è definita da un piano di studio ch e stabilisce i requisiti e la procedura per l’ammissione, gli aspetti della formazione teorica e pratica, il sistema delle valutazioni e le condizioni per l’ottenimento dei certificati di studio e dei diplomi.
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2 Il piano di studio definisce altresì le pres tazioni assicurative dello studente in caso d'infortunio, indennità dovuta a malattia o infortunio, rischi di responsabilità civile, congedi, come pure le misure per il controllo della salute dello studente.

Formazione delle classi

Art. 5

1 L'effettivo del le classi deve essere adeguato al tipo d'insegnamento.
2 Di regola le classi sono formate da un minimo di 10 studenti per indirizzo di studio.

Tassa e spese scolastiche

Art. 6

1 Per le formazioni di grado terziario le scuole percepiscono una tassa scolastica il cui ammontare è stabilito nel piano di studio.
2 Le spese relative a materiale scolastico, visite, trasferte, lavori di diploma, rilascio dei titoli di studio sono a carico degli studenti.

Proprietà dei lavori

Art. 7

1 I lavori svolti dagli st udenti durante il periodo di formazione sono di proprietà dell’istituto; per il resto si applicano le norme sulla proprietà intellettuale.
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2 Lo studente si impegna a cedere all'istituto, a titolo esclusivo, i diritti d'autore e gli eventuali profitti sui l avori effettuati durante il periodo di formazione. TITOLO III Vigilanza

Commissione vigilanza

Art. 8

1 Per ciascuna formazione o gruppo di formazioni affini viene costituita una commissione di vigilanza.
2 La commissione è: a) organo consultivo del Diparti mento e della direzione della scuola per tutte le questioni concernenti l'impostazione della formazione, la verifica dei piani di studio e dei programmi; b) organo di vigilanza sull'andamento generale dei corsi.
3 La composizione della commissione è stabili ta dal piano di studio della rispettiva formazione; ne fa parte di diritto il capo dell'Ufficio della formazione sociosanitaria. Il direttore della scuola partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.
4 La commissione nomina al suo intern o un presidente.
5 La commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta ve ne sia bisogno; può essere convocata dal dipartimento, dalla direzione, dal presidente, o da una maggioranza dei membri. TITOLO IV Ammissione

Condizioni

Art. 9

I requisiti e la procedura per l'ammissione alle formazioni sono definiti nei relativi piani di studio.

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Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 384; precedente modifica: BU

2002, 195.

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Cpv. modificato dal R 11.11.20 03; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 384.

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Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 384.
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Esami d'ammissione

Art. 10

1 Per l'ammissione le scuole possono organizzare esami integrativi per le persone sprovviste dei titoli richiesti ed esami atti tudinali destinati a valutare la motivazione e l'attitudine personale per l'esercizio della professione.
2 Se il numero dei candidati ritenuti idonei supera quello dei posti a disposizione, vengono ammessi i primi della graduatoria risultante dall'esame; pe r l'ammissione ai corsi effettuati in servizio possono essere tenute in considerazione anche le esigenze degli istituti sociosanitari di provenienza dei candidati.
3 Per la valutazione delle candidature la direzione della scuola può valersi della consulenza di specialisti esterni.
4 Il numero di posti a disposizione è indicato, volta per volta, nel bando d'iscrizione da pubblicare sul Foglio Ufficiale. TITOLO V La formazione

Modalità

Art. 11

1 La formazione comprende l'insegnamento teorico e teorico - pratico svolto a scuola e periodi di formazione pratica effettuati in istituti e servizi sociosanitari riconosciuti dalla scuola.
2 I rapporti tra la scuola e gli istituti di formazione pratica possono venir regolati da speciali convenzioni.

Prescrizioni

Art. 12

D urante la formazione pratica gli studenti soggiacciono ai regolamenti degli istituti ospitanti. In caso di inadempienze sul lavoro da parte dello studente, l'istituto deve immediatamente informare la direzione della scuola, che deciderà circa le misure da adottare.

Segreto professionale

Art. 13

Lo studente è tenuto ad osservare il segreto professionale e d'ufficio anche quando abbandona il servizio e la scuola, sotto comminatoria delle sanzioni previste dagli art. 320 e 321 del Codice penale svizzero. TIT OLO VI Programmi

Piani di studio

Art. 14

1 I piani di studio delle formazioni sono allestiti dalla direzione della scuola conformemente alle esigenze dettate per il riconoscimento sul piano nazionale.
2 Essi vengono approvati dall'Ufficio della formazione sociosanitaria. TITOLO VII Provvedimenti disciplinari e ricorsi

Norme disciplinari

Art. 15

Nei confronti degli studenti che non rispettano le disposizioni del presente regolamento o del piano di studio, oppure commettono infrazioni alle disposizioni in v igore nei luoghi di formazione pratica, possono essere adottate le seguenti misure disciplinari: a) l'ammonimento, deciso dalla direzione, b) la sospensione, decisa dalla direzione, c) lo scioglimento del contratto di tirocinio, deciso dalla Divisione o l’ espulsione, decisa dal Dipartimento, in entrambi i casi su proposta della direzione.
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Ricorsi

Art. 16

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1 Contro le decisioni della scuola in materia di valutazione, promozione ed esami è data facoltà di reclamo entro 10 giorni alla direzione della scuola. Contro le decisioni della direzione è data facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni della scuola in materia di ammissione, sanzione disciplinare o provvedimenti di altra natura è data facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.

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Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 384.

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Art. modificato dal R 22.9.2009; in vigore dal 25.9 .2009 - BU 2009, 375; precedenti modifiche: BU

2003, 384; BU 2009, 311.

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3 Il ricorso non ha effetto sospensivo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
8 TITOLO VIII Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 17

Questo regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato sul Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° marzo 1997. Pubblicato nel BU 1997 , 237.

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Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
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