Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri
5.1.8.4.12 Regolamento concernente il ricono scimento dei diplomi scolastici e professionali esteri (del 27 ottobre 2006) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli articoli 1, 6, 10 e 12 dell ’ Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi), d e c r e t a : I. Disposizioni generali ’ applicazione
1 Art. 1 Il presente regolamento d isciplina il riconoscimento dei
a. diplomi d ’ insegnamento per il livello prescolastico e elementare, per il livello secondario I, nonché per le scuole di maturità,
b. diplomi in pedagogia specializzata ( orientamento insegnamento speciale, orientamento educazione speciale precoce) e
c. diplomi in logopedia e terapia psicomotoria, rilasciati da una scuola universitaria estera.
2 Art. 2
1 L’esame dei diplomi scolastici e professionali ottenuti negli Stati dell’UE e dell’AELS nonché di Stati terzi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 della Direttiva 2005/36/CE avviene in applicazione delle disposizioni del presente regolamento e in conformità della Direttiva
2005/36/CE, nonché in base alle esigenze minime definite nei Regolamenti della CDPE per i diplomi svizzeri corrispon denti.
2 L ’ esame di diplomi scolastici e professionali ottenuti in Stati terzi avviene su riserva del capoverso 1, in conformità delle disposizioni di questo regolamento e in applicazione delle esigenze minime definite nei Regolamenti della CDPE per i diplo mi svizzeri corrispondenti.
3 Le condizioni determinanti affinché un diploma sia considerato come titolo di conclusione di formazione ai sensi del capoverso 1 o 2, sono lo Stato in cui il diploma è stato rilasciato e la nazi onalità della persona titolare. II. Condizioni di riconoscimento Art. 3 1 Hanno il diritto di inoltrare la richiesta le persone aventi un diploma scolastico o pro fessionale estero:
a. rilasciato all ’ estero dallo Stato o da un ente riconosciuto dallo Stato,
b. che attesta la conclusione della formazione e
c. che nello Stato d ’ origine permette di accedere direttamente all ’ esercizio della professione (abilitazione professionale per la stessa professione) .
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2 I richiedent i devono certif icare di avere in una delle lingue nazionali svizzere , le conoscenze orali e scritte necessarie per l ’ esercizio della professione:
a. persone aventi un diploma di uno Stato membro dell ’ UE o dell ’ AELS e con cittadinanza in uno Stato dell ’ UE o dell ’ AELS, dev ono presentare la relativa certificazione nel corso della procedura di riconoscimento, comunque, in ogni caso, prima della decisione finale
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b. persone non aventi un diploma di uno Stato membro dell ’ UE o dell ’ AELS e/o senza cittadinanza in uno Stato dell ’ UE o dell ’ AELS, devono esibire la relativa certificazione contemporaneamente alla richiesta di riconoscimento. La presentazione della relativa certificazione è una condizione necessaria per procedere all ’ esame materiale della loro richiesta .
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Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
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Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
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Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
3 Il certificato di conoscenze linguistiche, di regola, deve essere esibito sotto forma di un diploma ufficiale di lingua conformemente al Q uadro comune europeo di riferimento per le lingue (CECR)
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. teriali
7 Art. 4 1 I diplomi scolastici e professionali esteri devono essere equivalenti ai corrispondenti diplomi svizzeri, soprattutto in relazione alla formazione professionale scientifica, didattica e pratica, alla durata della formazione, al livello della formazione.
2 Per quanto riguarda i titoli di conclusione di formazione ai sensi dell ’ articolo 2 capoverso 1, l ’ equivalenza è presunta (Principio Cassis de Dijon).
3 Per quanto riguarda i titoli di conclusi one di formazione ai sensi dell’ artico lo 2 capoverso 2, la prova dell’ equiva lenza compete alla persona richiedente. Il principio Cassis de Dijon non può essere applicato. stanziali formazione
8 Art. 5
1 Quando la formazione estera differenzia da quella svizzera in settori riguardanti materie, la cui conoscenza è una condizione essenziale per l’esercizio della professione in Svizzera, le lacune costatate devono essere colmate con delle misure di compensazione.
2 È pure data una differenza sostanziale allorché la durata della formazione estera è infe riore di almeno un anno a quella prescritta in Svizzera.
3 Quando ci sono delle differenze sostanziali nella formazione, come al capoverso 1 e/o 2, bisogna esaminare se le corrispondenti lacune non siano già compensate dalla formazione precedente, dalla pra tica professionale e/o dal perfezionamento.
4 La pratica professionale secondo il capoverso 3 deve, di regola, essere stata svolta in Svizzera o uno Stato membro dell’UE o dell’ AELS.
9 Art. 6
1 Se la formazione in Svizzera si svolge a un livello superiore a quello della formazione seguita dal richiedente o dalla richiedente nel suo Stato d’origine, la differenza del livello di formazione deve essere pareggiata con una misura di compensazione.
2 La compensazione se condo il capoverso 1 non è possibile, quando i richiedenti hanno una formazione professionale di livello secondario II, mentre in Svizzera per esercitare la professione è necessaria una formazione di almeno tre anni in una scuola universitaria. Restano ris ervati i diplomi scolastici e pro fessionali:
a. che sono riconosciuti equivalenti ad un diploma di scuola universitaria da parte delle autorità competenti di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS ai sensi dell’ art. 11 lettera c cifra II della Direttiva 2005/36/CE e che conferiscono al titolare o alla titolare d el diploma gli stessi diritti d’ accesso e di esercizio della professione, o
b. che sono elencati nell’ allegato II della direttiva 2005/36/CE.
3 Quando c ’ è una differenza sostanziale nella formazione , come al capoverso 1, bisogna esaminare se la corrispondente lacuna non sia già compensata dalla formazione precedente, dalla pratica professionale e/o dal perfezionamento. In questo caso possono essere tenute in considerazione soltanto attività o formazi oni svolte a livello di scuola universitaria e appropriate a colmare le lacune nella base scientifica e teorica.
10 Art. 7 1 Il richiedente o la richiedente che deve assolvere delle misure di compensazione può scegliere se compiere un tirocinio di adattamento o sottoporsi a una prova attitudinale.
2 Per tirocinio d ’ adattamento si intende l ’ esercizio professionale in Svizzera sotto la responsabilità di un professionista qualificato e/o la frequenza di moduli di formazione teorica.
3 La pr ova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che i richiedenti sono professionisti qualificati. Essa verte su materie la cui conoscenza è una condizione essenzia le per poter
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eser citare la professione. Queste materie possono comprendere sia con oscenze teoriche che capacità pratiche. Art. 8 abrogato
11 Art. 9 Le misure di compensazione sono svolte da istituti di formazione pedagogica, su incarico del Segretariato generale della CDPE. III. Procedura Art. 10 1 La richiesta di riconoscimento di un diploma estero deve essere inoltrata presso il Segretariato generale della CDPE, in lingua italiana, tedesca o francese. I documenti da allegare alla richiesta devono essere inoltrat i in una delle lingue nazionali o in inglese.
2 I documenti inoltrati devono essere confacenti per la verifica dell’adempimento delle condizioni di riconoscimento.
3 Diplomi e certificati, nonché in certi casi, altri documenti richiesti dal Segretariato gene rale della CDPE devono essere presentati sotto forma di copia ufficialmente autenticata, inoltre se il documento originale non è redatto in una lingua nazionale svizzera o in inglese bisogna allegare una traduzione ufficiale. Le traduzioni originali o le l oro copie ufficialmente autenticate devono essere allegate al dossier.
12 Art. 11
1 Il Segretario generale o la Segretaria generale della CDPE è competente per la decisione di riconoscimento .
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2 I richiedenti hanno il diritto di ri cevere la decisione finale, entro un congruo termine. Per le persone, aventi un diploma di uno Stato membro dell ’ UE e la cittadinanza in uno Stato dell ’ UE o della AELS, la durata della procedura rispetterà le relative disposizioni del diritto dell ’ UE .
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3 Le decisioni che rifiutano il riconoscimento devono essere motivate e devono indicare i rimedi di diritto. Art. 12
1 Con il riconoscimento si conferma alle persone aventi un diploma scola stico o professionale estero che le loro conoscenze e capacità professionali sono equivalenti a quelle sancite da un corrispondente diploma svizzero con la relativa abilitazione all’esercizio professionale.
2 Il riconoscimento non contiene nessuna indicazio ne circa l ’ esiste nza e la validità attuale di un’ abilitazione all ’ esercizio professionale e non dà diritto a un concreto posto di lavoro.
15 Art. 13
1 Le decisioni di riconoscimento, ottenute in modo illecito o sleale, sono revocate dall’istanza di ri conoscimento.
2 L’introduzione di una procedura penale, resta riservata. Art. 14 L’autorità di riconoscimento riscuote le tasse di procedura e decisione, in base al Regolamento concernente le tasse della CDPE.
16 e misure di compensazione Art. 15
1 Le spese per le misure di compensazione sono a carico dei richiedenti. L’importo dipende da quante misure di compensazione devono essere assolte ed è calcolato con CHF 450. –
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4.1.1.1 Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione del 7 settembre 2006.
per ogni punto di credito ECTS che deve essere svolto nell’ambito delle misure di compensazione, entro un massimo di
a. per un tirocinio d ’ adattamento (compresi eventuali moduli di formazione teorica)
17 CHF 12’ 000. – b . per una prova attitudinale CHF 5’0 0 0. –
2 Gli istituti di formazione pedagogica possono prelevare un’indennità spese di CHF 400. – per i chiarimenti in merito alla determinazione delle concrete misure di compensazione. IV. Disposizioni finali Art. 16 1 Contro le decisioni del Segretario generale o della Segretaria gen erale della CDPE si può inoltrare un ricorso scritto e motivato, entro 30 giorni dal rilascio della decisione, presso la Commissione di ricorso CDPE/CDS.
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2 Le decisioni della Commissione di ricorso possono essere impugnate con ricorso dinnanzi al Tribunale federale. Art. 17 Le seguenti disposizioni dei regolamenti di riconoscimento attualmente in vigore sono abrogate:
a. Art. 18 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d ’ insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998,
b. abrogat a
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c. Art. 16 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999,
d. Art. 17 del Regolamento con cernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999 e
e. Art. 17 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei di plomi delle scuole universitarie in terapia psico motoria del 3 novembre
2000. Art. 18 Il regolamento entra in vigore contemporaneamente al revisionato Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. sposizioni transitorie
20 Art. 19 Le richieste di riconoscimento presentate prima dell’entrata in vigore delle modifiche del
22 marzo 2012, sono esaminate in base al diritto allora vigente. Brunnen, 27 ottobre 2006 In nome della Conferenza svizzera dei di rettori cantonali della pubblica educazione La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl Pubblicato nel BU 2012 , 142.
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