Tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (852.175)
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    Tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

    Tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (del 19 giugno 2019) LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA VIGILANZA SULLE FONDAZIONI E LPP DELLA SVIZZERA ORIENTALE decreta: in applicazione dell’art. 11 lett. h della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005 1 , quali tariffe:
    Costi per le istituzioni di previdenza e per gli istituti dediti alla previdenza professionale
    a) Emolumenti Art. 1 Per le istituzioni di previdenza sono applicabili le seguenti tariffe: N. Franchi
    10 dei conti annuali di previdenza ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LFLP
    2 da 500.– a 30’000.– gli altri istituti dediti alla previdenza professionale
    3 da 500.– a 20’000.–
    11 o cancellazione nel registro della previdenza da 300.– a 5’000.– rispettivamente nella lista delle istituzioni non registrate
    4
    12 della vigilanza
    5 da 300.– a 5’000.–
    13 dell’atto di fondazione o dello statuto da 300.– a 5’000.–
    14 di fusioni o soppressioni 1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 300. – e al massimo 5’000. –
    15 di patrimonio o soppressione 1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 300. – e al massimo 5’000. –
    16. del regolamento sulla liquidazione parziale 300.– fino a 5’000.–
    17. decisioni e diffide da 150.– a 5’000.–
    18. di vigilanza
    6 da 300.– a 5’000.–
    b) Rifatturazione dei costi dell’alta vigilanza Art. 2 Le istituzioni di previdenza assumono i costi effettivi, fatturati come tassa di vigilanza annuale e emolumenti per decisioni e servizi alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale secondo le disposizioni federali sull’alta vigilanza
    7
    .
    1 Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:
    – Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
    – Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
    – Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
    – Cantone di San Gallo: 355.01;
    – Cantone dei Grigioni: 219.160;
    – Cantone di Turgovia: 831.41.
    2 Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP;
    RS 831.42).
    3 Art. 62 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS

    831.40).

    4 Art. 48 cpv. 1 LPP rispettivamente art. 3 cpv. 2 lett. b dell’ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza
    professionale (OPP 1; RS 831.435.1).
    5 Art. 61 cpv. 1 LPP in relazione all’art. 11 lett. a delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP
    della Svizzera orientale.
    6 Art. 62 LPP in relazione all’art. 12 delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera

    orientale.

    7 Art. 64 e seguenti, in particolare art. 64c LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e segg.).
    Per l’ulteriore addebito della tassa di vigilanza annuale e degli emolumenti per decisioni e servizi, sono applicate le disposizioni federali valide per il calcolo della tassa annua di vigilanza
    8
    .
    Costi per le fondazioni classiche Art. 3 Per le fondazioni classiche sono applicabili le seguenti tariffe: N.
    20 dei conti annuali 250.– a 2’500.–
    21 della vigilanza
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    150.– a 2’500.–
    22 dell’atto di fondazione 150.– a 2’500.–
    23 o soppressione del patrimonio trasferito,
    150. – e al massimo 2’500.–
    24 di patrimonio o soppressione del patrimonio trasferito,
    150. – e al massimo 2’500.–
    25 decisioni e diffide 150.– a 2’500.–
    26 di vigilanza
    10
    150.– a 2’500.–
    Emolumenti straordinari Art. 4 Gli emolumenti di cui agli art. 1 e 3 del presente tariffario possono essere aumentati fino al doppio dell’importo massimo qualora si rendano necessari degli interventi straordinari da parte dell’autorità di vigilanza.
    Abrogazione del diritto anteriore Art. 5 Il tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale dell’8 luglio 2015 è abrogato con effetto 31 dicembre 2019.
    Entrata in vigore Art. 6 Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Queste disposizioni, conformemente all’art. 7 della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005
    11 , sono pubblicate nei Cantoni aderenti. San Gallo, 19 giugno 2019 Commissione amministrativa della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale Il Presidente Il Vice Presidente della Commissione amministrativa della Commissione amministrativa Fredy Fässler Dr. Andrea Bettiga Capo del Dipartimento di sicurezza e Capo del Dipartimento di sicurezza e di giustizia del Cantone di San Gallo di giustizia del Cantone di Glarona Pubblicato nel BU 2019 , 422.
    8 Art. 64c cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e segg.) così come art. 7
    cpv. 1 OPP 1.
    9 Art. 84 cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) in relazione all’art. 11 lett. a delle disposizioni procedurali della
    vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.
    10 Art. 80 segg. CC in relazione all’art. 12 delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della
    Svizzera orientale.
    11 Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:
    – Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
    – Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
    – Cantone di Appenzello Interno: 211.910;
    – Cantone di San Gallo: 355.01;
    – Cantone dei Grigioni: 219.150;
    – Cantone di Turgovia: 831.41.
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