Decreto esecutivo concernente la pesca nel lago Tremorgio (8.5.2.3)
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Decreto esecutivo concernente la pesca nel lago Tremorgio

8.5.2.3 Decreto esecutivo concernente la pesca nel lago Tremorgio (del 31 maggio 2011) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati la Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, la Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo Regolamento di applicazione del 15 ottobre 1996; in previsione dell’operazione di cattura di grossi pesci predatori tramite posa di reti a grande ma glia nel corso dell’autunno 2011; allo scopo di consentire ai pescatori il massimo numero di catture di questi pesci prima della posa delle reti; sentiti i preavvisi favorevoli della Commissione laghi alpini della Federazione Ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca (FTAP), della FTAP stessa e della Commissione consultiva sulla pesca; d e c r e t a : Art. 1 Dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011, per l’esercizio della pesca nel lago Tremorgio, ai detentori delle patenti D1 è consentito l’uso contemporaneo di due canne, di cui almeno una innescata con pesce morto per la cattura di grossi pesci predatori. Art. 2 Per l’innesco è consentito unicamente l’uso di pesci non protetti. La lunghezza totale dell’esca non deve essere inferiore a 15 cm. Art. 3 Le catture di g rossi pesci predatori effettuate secondo le modalità di cui agli art. 1 e 2, oltre che essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, dovranno essere segnalate telefonicamente entro 48 ore all’Ufficio della caccia e della pesca (091 814 35 38). Art. 4 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2 comporterà il ritiro immediato della patente. Art. 5 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2011 mantenen do la sua validità fino al 30 settembre 2011. Pubblicato nel BU 2011 , 331.
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