Direttiva concernente la prescrizione, la somministrazione e la consegna di stupefacenti per il trattamento di persone tossicodipendenti
Direttiva concernente la prescrizione, la somministrazione e la consegna di stupefacenti per il trattamento di persone tossicodipendenti (del 5 aprile 2011) IL MEDICO CANTONALE Considerato l’obbligo di regolare la prescrizione, la consegna e la somministrazione di stupefacenti per la terapia ambulatoriale di persone tossicodipendenti; richiamati gli articoli 1 e 7 del Regolamento sulle terapie sostitutive (in seguito: Regolamento); tenuto conto dell’Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 12 dicembre 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (in seguito: OStup-Swissmedic), e m a n a l a s e g u e n t e D i r e t t i v a :
Prescrizione
Art. 1
1 Il Medico in possesso dell’autorizzazione speciale per il trattamento dei tossicomani con stupefacenti prescrive il farmaco sostitutivo ex art. 2 del Regolamento (ed ogni cambiamento) su ricetta usuale. La prescrizione vale al massimo 3 mesi.
2 La competenza e la responsabilità per stabilire il dosaggio quotidiano del farmaco sostitutivo è del medico autorizzato.
3 L’operatore sanitario che somministra il farmaco sostitutivo annota il dosaggio quotidiano del farmaco sostitutivo sull’apposita tabella messa a disposizione dal Farmacista cantonale. La tabella compilata è controfirmata dal medico e tenuta nella cartella medica.
4 La prescrizione regolare di neurolettici, benzodiazepine, ansiolitici, ipnotici e altre sostanze psicotrope accanto al farmaco sostitutivo è riservata al medico responsabile della terapia sostitutiva. Le somministrazioni di tali farmaci è tollerabile se puntuale e prescritta su stretta indicazione medica e seguendo le regole dell’arte.
5 Il Medico cantonale ha la facoltà d’intervenire per valutare l’appropriatezza delle prescrizioni.
Somministrazione
Art. 2
La somministrazione del farmaco sostitutivo avviene di regola in farmacia. La somministrazione nello studio medico, presso i Centri interdisciplinari di riferimento e presso i Centri residenziali per il trattamento di tossicodipendenti è ammessa nella fase iniziale e in situazioni complesse.
Consegna
Art. 3
1 Una volta raggiunto l’equilibrio clinico (stabilità somatica e psicosociale) può essere consegnato alla persona tossicodipendente in farmacia una dose del farmaco sostitutivo corrispondente ad un periodo massimo di una settimana; è esclusa la consegna a utenti di un servizio ambulatoriale o residenziale per il trattamento di tossicomani.
2 L’equilibrio clinico è definito dal medico prescrittore dopo valutazione congiunta con i contraenti ex art. 11 del Regolamento. All’avvio della terapia essi seguono il paziente a scadenze regolari.
3 Il farmaco sostitutivo è consegnato nelle forme galeniche in commercio; ad eccezione delle forme iniettabili.
Ferie
Art. 4
1 Il medico autorizzato assicura la continuità delle cure in caso di sua assenza per ferie o altre ragioni. Egli ne informa adeguatamente i suoi pazienti.
2 Il paziente non può assentarsi per ferie fino al raggiungimento dell’equilibrio clinico.
3 In seguito il paziente comunica in anticipo al proprio medico l’intenzione di assentarsi ed insieme assicurano la continuità della cura, avvalendosi dell’apposita Raccomandazione del Medico cantonale.
Trattamento di minori
Art. 5
L’avvio di un trattamento per pazienti di età inferiore ai 18 anni va preventivamente concordato con il Medico cantonale.
Registro cantonale pazienti
Art. 6
1 Il Medico cantonale sottopone per verifica al medico autorizzato, 1 volta all’anno,
2 Il medico autorizzato segnala al Medico cantonale, entro 4 settimane dalla ricezione dell’elenco, ogni modifica rispetto alla situazione reale, o ne conferma l’esattezza.
Entrata in vigore
Art. 7
La presente Direttiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicata nel BU 2011 , 243.
1 Entrata in vigore: 19 aprile 2011 - BU 2011, 243.
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