Decreto esecutivo concernente la designazione del Dipartimento competente in materia di indicazione dei prezzi
Decreto esecutivo concernente la designazione del Dipartimento competente in materia di indicazione dei prezzi (del 30 giugno 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 2 della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi, d e c r e t a : Art. 1
1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, è l’autorità competente per l’applicazione della normativa in materia di indicazione dei prezzi. Art. 2 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
2 Pubblicato nel BU 2010 , 225.
1 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 444; precedente modifica: BU 2014,
459.
2 Entrata in vigore: 2 luglio 2010 - BU 2010, 225.
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