Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato
Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato (del 20 giugno 1990) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - l’Ordinanza del Consiglio federale concernente la preparazione del servizio sanitario coordinato del 1° settembre 1976 e la concezione del servizio sanitario coordinato dello SM della difesa del 1° dicembre 1980; - la legge federale sull’edilizia di protezione civile, del 4 ottobre 1963, art. 3, 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1, e l’Ordinanza federale sull’edilizia di protezione civile del 27 novembre 1978, Art. 8; - la legge cantonale sullo stato straordinario e d’urgenza del 4 ottobre 1982, art. 9, 13 e 14; - la legge cantonale della protezione civile del 7 novembre 1988, art. 2 e 3, e la legge cantonale sull’edilizia di protezione civile del 7 novembre 1988, art. 8 e 10 cpv. 1; - la risoluzione del Consiglio di Stato n. 5875 del 30 giugno 1978, che accoglie il concetto di base del servizio sanitario coordinato, e la risoluzione n. 8250 del 4 ottobre 1979 che approva il concetto per la costruzione degli impianti protetti per il servizio sanitario coordinato; d e c r e t a : Il Dipartimento militare, per mezzo del responsabile dei preparativi della difesa
1 La Commissione SSC in particolare è responsabile per: - la direzione e il coordinamento delle attività preparatorie; - l’elaborazione di disposizioni e direttive ai responsabili della sanità pubblica e della protezione civile cantonale; - l’elaborazione di direttive terapeutiche, tenendo conto del personale e dei mezzi tecnici a disposizione: - la pianificazione del trasporto dei pazienti e dell’ospedalizzazione; - l’informazione agli addetti, alle autorità e alla popolazione.
2 Il Dipartimento militare, tramite la protezione civile, è responsabile per: - la pianificazione e il promuovimento della realizzazione Posti sanitari (PO san) dei posti sanitari di soccorso (PSS) e degli ospedali di soccorso (OS) della protezione civile; - l’istruzione del personale attribuito ai Po san, ai PSS e agli OS della protezione civile; - l’istruzione dei medici nell’ambito della medicina di catastrofe; - la consulenza tecnica per la realizzazione dei Centri operatori protetti (COP); - la definizione della chiave di riparto fra i Comuni per il finanziamento degli impianti.
3 Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità competente per: - la designazione delle categorie degli istituti di cura; - la designazione degli istituti di cura che gestiscono gli OS; - l’attribuzione del personale ai COP e agli OS secondo le direttive federali; - svolgimento degli esercizi pratici nelle infrastrutture ospedaliere protette; - l’approvvigionamento, tramite gli istituti di cura interessati, del materiale sanitario e dei medicinali; la relativa costituzione di scorte e la loro gestione. 1
1 Per la condotta del Servizio sanitario coordinato il territorio del Cantone Ticino è
2 Il Dipartimento militare designa i capi e i sostituti dei settori del SSC.
3 Per la ripartizione dei costi di realizzazione dei COP e OS, i settori sanitari
1 Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria I gli ospedali, le cliniche e gli
2 Il personale può essere dispensato e esonerato da obblighi militari o di protezione civile.
3 I responsabili degli istituti di cura devono istruire, secondo il concetto SSC, il personale addetto ai
4 I Comuni che si basano sui COP partecipano al finanziamento della loro realizzazione con una Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria II gli istituti che devono Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria III gli istituti che continuano la
1 Gli OS, i PSS ed i Po san previsti dalla concezione vengono realizzati dai Comuni (o
2 I Comuni che si basano sugli OS, sui PSS e sui Po san, partecipano al finanziamento con una
3 Laddove esiste un raggruppamento di Comuni, la chiave di riparto viene stabilita conformemente Il Dipartimento militare trasmette ad ogni Comune e agli organismi locali di protezione L’esecutore dell’impianto del SSC incassa le quote-parti dei singoli Comuni, Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
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1990 , 181.
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