Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali
Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali (del 28 ottobre 2009) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - - - - d e c r e t a : TITOLO I Norme generali
Campo di applicazione
Art. 1
Il presente regolamento disciplina la formazione professionale di base e continua dei segretari comunali.
Organizzazione
Art. 2
1 L’organizzazione della formazione spetta al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (in seguito DFP).
2 Esso la svolge tramite il Centro di formazione per gli enti locali (in seguito CFEL), d’intesa con la Sezione degli enti locali (in seguito SEL) e l’Unione segretari comunali ticinesi (in seguito USCTi).
Gestione e direzione; designazione docenti
Art. 3
1 La gestione e la direzione dei corsi è affidata al CFEL e per esso al Delegato alla formazione degli enti locali (in seguito Delegato).
2 Il CFEL designa i docenti dei corsi, sentita la Commissione per la formazione dei segretari comunali di cui all’art. 5.
Finanziamento
Art. 4
I corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, tendono ad autofinanziarsi con le tasse d’iscrizione.
Commissione per la formazione dei
segretari comunali; nomina e composizione
Art. 5
1 Il Consiglio di Stato nomina una Commissione per la formazione dei segretari comunali (in seguito Commissione) e ne designa pure il presidente.
2 La Commissione è composta di 5 membri in rappresentanza: a) b) c)
3 l Delegato partecipa alle sedute della Commissione con il ruolo di segretario e ne garantisce il supporto.
Compiti della Commissione
Art. 6
1 La Commissione: a) b) c) d) e)
2 La Commissione funge anche da Commissione d’esame del corso di diploma per quadri dirigenti TITOLO II Formazione dei segretari comunali Capitolo primo Formazione di base
Diploma che abilita all’esercizio
della carica; assunzione della carica
Art. 7
1 Il diploma che abilita all’esercizio della carica di segretario comunale ai sensi dell’art.
142 LOC è il diploma cantonale di quadro dirigente degli enti locali.
2 Il titolo di segretario comunale è assunto con la nomina municipale.
Ammissione al corso di diploma
Art. 8
1 Sono ammessi al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali i cittadini maggiorenni di nazionalità svizzera che soddisfano uno dei seguenti requisiti: a) b)
2 La Commissione può in casi particolari ammettere candidati privi dei requisiti di formazione del cpv. 1, dopo esame del relativo dossier, se del caso sottoponendo i candidati ad un esame di ammissione.
Contenuti della formazione
Art. 9
La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica.
Formazione: parte teorica
Art. 10
1 La parte teorica della formazione si estende di regola su tre semestri e comprende lezioni d’aula per un minimo di 380 ore.
2 Le materie d’insegnamento ed eventuali esenzioni dalle stesse e dai relativi esami sono stabilite nel Regolamento d’esame.
Formazione: parte pratica
Art. 11
1 La parte pratica della formazione consiste nello svolgimento di un periodo di pratica di almeno sei mesi presso un ente locale.
2 Il periodo di pratica può essere stato svolto anche nei cinque anni precedenti all’inizio del corso.
Regolamento d’esame
Art. 12
Il Regolamento d’esame è parte integrante delle condizioni generali del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali ed è emanato dalla DFP.
Conseguimento del diploma
Art. 13
1 Superati gli esami previsti dal regolamento d’esame e assolto il periodo di formazione pratica, il candidato riceve il diploma di quadro dirigente degli enti locali, che lo abilita all’esercizio della carica di segretario comunale nei comuni del Cantone.
2 Il segretario comunale in funzione, in possesso del diploma di quadro dirigente degli enti locali o una volta conseguito il medesimo, riceve pure un certificato rilasciato dal Dipartimento delle istituzioni attestante l’esercizio effettivo della carica. Capitolo secondo Formazione continua
Contenuti
Art. 14
1 La Commissione fissa il programma di formazione continua ed i requisiti minimi per l’assolvimento dell’obbligo stabilito dall’art. 142 cpv. 3 LOC.
2 Corsi effettuati al di fuori dal programma di cui al cpv. 1 possono essere omologati dalla Commissione, su richiesta degli interessati. TITOLO III
Norme finali ed abrogative
Norma transitoria
Art. 15
Il Dipartimento delle istituzioni rilascia il certificato previsto dall’art. 13 cpv. 2 anche ai segretari comunali in carica in possesso di un diploma che li abilita all’esercizio della carica conseguito in base al diritto previgente.
Abrogazioni
Art. 16
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l’art. 2. lett. a e il Titolo II del Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.
Entrata in vigore
Art. 17
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010. Pubblicato nel BU 2009 , 474.
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