Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali (181.320)
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Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali

Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali (del 28 ottobre 2009) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - - - - d e c r e t a : TITOLO I Norme generali

Campo di applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la formazione professionale di base e continua dei segretari comunali.

Organizzazione

Art. 2

1 L’organizzazione della formazione spetta al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (in seguito DFP).
2 Esso la svolge tramite il Centro di formazione per gli enti locali (in seguito CFEL), d’intesa con la Sezione degli enti locali (in seguito SEL) e l’Unione segretari comunali ticinesi (in seguito USCTi).

Gestione e direzione; designazione docenti

Art. 3

1 La gestione e la direzione dei corsi è affidata al CFEL e per esso al Delegato alla formazione degli enti locali (in seguito Delegato).
2 Il CFEL designa i docenti dei corsi, sentita la Commissione per la formazione dei segretari comunali di cui all’art. 5.

Finanziamento

Art. 4

I corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, tendono ad autofinanziarsi con le tasse d’iscrizione.

Commissione per la formazione dei

segretari comunali; nomina e composizione

Art. 5

1 Il Consiglio di Stato nomina una Commissione per la formazione dei segretari comunali (in seguito Commissione) e ne designa pure il presidente.
2 La Commissione è composta di 5 membri in rappresentanza: a) b) c)
3 l Delegato partecipa alle sedute della Commissione con il ruolo di segretario e ne garantisce il supporto.

Compiti della Commissione

Art. 6

1 La Commissione: a) b) c) d) e)
2 La Commissione funge anche da Commissione d’esame del corso di diploma per quadri dirigenti TITOLO II Formazione dei segretari comunali Capitolo primo Formazione di base

Diploma che abilita all’esercizio

della carica; assunzione della carica

Art. 7

1 Il diploma che abilita all’esercizio della carica di segretario comunale ai sensi dell’art.
142 LOC è il diploma cantonale di quadro dirigente degli enti locali.
2 Il titolo di segretario comunale è assunto con la nomina municipale.

Ammissione al corso di diploma

Art. 8

1 Sono ammessi al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali i cittadini maggiorenni di nazionalità svizzera che soddisfano uno dei seguenti requisiti: a) b)
2 La Commissione può in casi particolari ammettere candidati privi dei requisiti di formazione del cpv. 1, dopo esame del relativo dossier, se del caso sottoponendo i candidati ad un esame di ammissione.

Contenuti della formazione

Art. 9

La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica.

Formazione: parte teorica

Art. 10

1 La parte teorica della formazione si estende di regola su tre semestri e comprende lezioni d’aula per un minimo di 380 ore.
2 Le materie d’insegnamento ed eventuali esenzioni dalle stesse e dai relativi esami sono stabilite nel Regolamento d’esame.

Formazione: parte pratica

Art. 11

1 La parte pratica della formazione consiste nello svolgimento di un periodo di pratica di almeno sei mesi presso un ente locale.
2 Il periodo di pratica può essere stato svolto anche nei cinque anni precedenti all’inizio del corso.

Regolamento d’esame

Art. 12

Il Regolamento d’esame è parte integrante delle condizioni generali del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali ed è emanato dalla DFP.

Conseguimento del diploma

Art. 13

1 Superati gli esami previsti dal regolamento d’esame e assolto il periodo di formazione pratica, il candidato riceve il diploma di quadro dirigente degli enti locali, che lo abilita all’esercizio della carica di segretario comunale nei comuni del Cantone.
2 Il segretario comunale in funzione, in possesso del diploma di quadro dirigente degli enti locali o una volta conseguito il medesimo, riceve pure un certificato rilasciato dal Dipartimento delle istituzioni attestante l’esercizio effettivo della carica. Capitolo secondo Formazione continua

Contenuti

Art. 14

1 La Commissione fissa il programma di formazione continua ed i requisiti minimi per l’assolvimento dell’obbligo stabilito dall’art. 142 cpv. 3 LOC.
2 Corsi effettuati al di fuori dal programma di cui al cpv. 1 possono essere omologati dalla Commissione, su richiesta degli interessati. TITOLO III
Norme finali ed abrogative

Norma transitoria

Art. 15

Il Dipartimento delle istituzioni rilascia il certificato previsto dall’art. 13 cpv. 2 anche ai segretari comunali in carica in possesso di un diploma che li abilita all’esercizio della carica conseguito in base al diritto previgente.

Abrogazioni

Art. 16

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l’art. 2. lett. a e il Titolo II del Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.

Entrata in vigore

Art. 17

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010. Pubblicato nel BU 2009 , 474.
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