Regolamento sui Gruppi di gestione dei sentieri (726.170)
CH - TI

Regolamento sui Gruppi di gestione dei sentieri

Regolamento sui Gruppi di gestione dei sentieri (RGGS) (del 20 ottobre 2009) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 16 a della Legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS) d e c r e t a :

Costituzione

Art. 1

Ogni Ente turistico locale può diventare socio di un Gruppo di gestione dei sentieri.

Attività

Art. 2

1 I Gruppi di gestione dei sentieri svolgono esclusivamente i compiti di sistemazione, manutenzione e segnalazione giusta l’art. 16 LCPS o altre prestazioni legate alla mobilità turistica non motorizzata delegati loro dagli Enti turistici locali, dal Cantone o dai Comuni.
2 Le attività e il loro svolgimento sono definite nello statuto.
3 I rapporti di lavoro dei Gruppi di gestione dei sentieri sottostanno al diritto privato.

Durata e scioglimento

Art. 3

1 La durata del Gruppo di gestione dei sentieri può essere determinata o indeterminata. Lo statuto regola le condizioni di uscita e di scioglimento che possono avvenire solo alla fine di ogni anno civile.
2 Trascorso il termine stabilito dallo statuto o in caso di scioglimento, si procede alla liquidazione del Gruppo di gestione dei sentieri salvo che sia stata decisa una proroga.
3 Per lo scioglimento del Gruppo di gestione dei sentieri occorre una decisione a maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale.
4 L’assemblea generale nomina i liquidatori del Gruppo di gestione dei sentieri.

Ratifica

Art. 4

Il Consiglio di Stato ratifica la costituzione dei Gruppi di gestione dei sentieri, i loro statuti e regolamenti e la decisione di scioglimento, come pure l’adesione e l’uscita dei soci tenendo conto di criteri geografici e dell’organizzazione sensata e razionale del lavoro.

Statuto

a) Principio

Art. 5

I Gruppi di gestione dei sentieri sono disciplinati da uno statuto.

b) Contenuto minimo

Art. 6

Gli Statuti dei Gruppi di gestione dei sentieri devono prevedere almeno le seguenti disposizioni: a) b) d) e) f) g) h) i)

c) Adozione

Art. 7

1 Il progetto di statuto è allestito da una delegazione degli Enti turistici locali interessati
2 L’assemblea nomina il Consiglio di amministrazione che provvede a trasmettere lo statuto al Consiglio di Stato che lo ratifica.

Acquisto della personalità giuridica

Art. 8

Il Gruppo di gestione dei sentieri acquista la personalità giuridica con la ratifica dello statuto da parte del Consiglio di Stato.

Modifica dello Statuto

a) volontaria

Art. 9

1 Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta di ogni socio oppure del Consiglio di amministrazione.
2 Il Consiglio di amministrazione del Gruppo di gestione dei sentieri esamina le proposte e le trasmette con il proprio preavviso agli Enti turistici membri. L’assemblea generale approva la modifica dello statuto.

b) coattiva

Art. 10

Il Consiglio di Stato può imporre in ogni tempo una modifica degli statuti sentito il Consiglio di amministrazione e gli Enti turistici locali membri.

Organi

Art. 11

1 Gli organi del Gruppo di gestione dei sentieri sono: a) b) c) d)
2 Lo statuto può prevedere altri organi.

Assemblea generale

a) Competenze

Art. 12

1 L’assemblea generale è l’organo supremo del Gruppo di gestione dei sentieri.
2 L’assemblea generale ha in particolare le seguenti competenze: a) b) c) d) e)

b) Convocazione e deliberazione

Art. 13

1 L’assemblea generale si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno.
2 Salvo contraria disposizione di legge o statutaria, l’assemblea generale decide a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Consiglio di amministrazione

Art. 14

1 Il Consiglio di amministrazione è responsabile dell’amministrazione del Gruppo di gestione dei sentieri e ne cura gli interessi. Esso attua le decisioni dell’assemblea generale e rappresenta il Gruppo di gestione dei sentieri di fronte a terzi.
2 Il Consiglio di amministrazione esercita in particolare le seguenti funzioni: a) b) c) d) e) f)

Direzione

Art. 15

Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione ad una direzione, attraverso un regolamento interno che definisce rapporti e competenze.

Organo di revisione

Art. 16

1 L’ufficio di revisione effettua annualmente una revisione della contabilità e del conto consuntivo. Presenta una relazione all’assemblea generale e propone l’approvazione o il rinvio del conto consuntivo.
2 L’ufficio di revisione deve essere indipendente dal consiglio di amministrazione.

Finanziamento

Art. 17

1 Il Gruppo di gestione dei sentieri provvede al proprio finanziamento mediante: a) b) c) d)
2 Il Gruppo di gestione dei sentieri non può prelevare tasse o imposte.

Contributi dei soci

Art. 18

1 Gli enti turistici locali partecipano alle spese di principio mediante quote proporzionate alla lunghezza dei sentieri di loro competenza, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato in applicazione dell’art. 16 della Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985.
2 Lo statuto può prevedere una diversa ripartizione.

Vigilanza

Art. 19

I Gruppi di gestione dei sentieri sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato e per esso del Dipartimento del territorio.

Ricorsi

Art. 20

Contro le decisioni dei Gruppi di gestione dei sentieri, escluse quelle relative ai rapporti di lavoro, è dato il ricorso al Consiglio di Stato.

Disposizioni finali

Art. 21

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2009 , 465, 471.
1 Entrata in vigore: 30 ottobre 2009 - BU 2009, 471.
Markierungen
Leseansicht