Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte ... (10.2.2.1.2)
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Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2015

10.2.2.1.2 Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2015 (del 25 marzo 2015 ) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto l’articolo 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT); d e c r e t a :
Rate e scadenze dell’imposta ordinaria
(art. 24 0 LT) Art. 1
1 La riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2015 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.
2 Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
3 I termini di scadenza delle singole rate dell ’ imposta ordinaria diretta sono fissati come segue: per la I. rata di acconto il 1 ° maggio 2015 per la II. rata di acconto il 1 ° luglio 2015 per la III. rata di acconto il 1 ° settembre 2015 rata a conguaglio a partire dal 2016 , alla data d ’ intimazione del c onteggio Sono riservate le scadenze speciali dell ’ articolo 240 capoverso 5 LT.

Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire

(art. 241 LT)

Art. 2

1 Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall’autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del 1.5% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
2 Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato alle condizioni dell ’ articolo 3.
Interesse rimu nerativo sui pagamenti eseguiti
prima della scadenza (art. 24 2 LT) e sulla
restituzione d’imposta (art. 247 LT) Art. 3 1 Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sul la restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo del 0.25% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.
2 Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Accrediti dell’imposta preventiva

Art. 4

L’imposta preventiva sui crediti fiscali sorti nel 2014 è accreditata nel conteggio d’impost a del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l’intimazione della rata a conguaglio.
Versamenti e restituzioni per imposte e i nteressi

al contribuente, modalità e addebito delle spese

Art. 5

1 I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a 2 00. - franchi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell’articolo 8; su tali accrediti è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall’articolo 3.
2 Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.
3 Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell’importo versato o restituito.

Interessi di ritardo

(art. 243 LT)

Art. 6

1 Se l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo an nuo del
2.5%.
2 Le spese causate dall’incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Trattenuta dell’imposta alla fonte

Art. 7 Sulla trattenuta dell’imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi rimunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.
Importi mi nimi: rinuncia alla riscossione

(art. 243a LT)

Art. 8

Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20. - franchi non sono conteggiati.
Val idità temporale dei tassi di in teresse Art. 9
1 I tassi d’interesse rimunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell’anno civile 2015.
2 Il tasso d’interesse di ritardo dell’articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell’anno civile 2015; il tasso d’interesse applicabile all’inizi o di una procedura d’esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Acconto equo

Art. 10

1 Qualora il presumibile dovuto d’imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d’acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di r ichiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d’acconto ufficiale.
2 In caso di acconti equi inferiori al dovuto d’imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interess e di ritardo al tasso stabilito dall’artico lo 6.
3 In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall’articolo 3.
Interesse rimunerat ivo sulle eccedenze da deposito
(art. 253a LT) Art. 11 Sulla parte di deposito che eccede l’imposta sugli utili immobiliari è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
Entrata in vigore Art. 12
1 Questo decreto è pubblicato unitamente al suo allegato nel Bollettino ufficiale dell e leggi e degli atti esecutivi.
2 Esso entra in vigore il 1° aprile 2015 e si applica per l’anno civile 2015 a partire dalla medesima data. Tabella riassuntiva concernente i tas si d’interesse rimunerativi e di ritardo Periodo Anno civile* Interesse di ritardo (in %) Interesse rimunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %) Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %) Interesse rimunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito (in %)
2015 (dal 01.04. al
31.12.2015)
2.5 1.5 0.25 0.25
2015 (dal 01.01 al
2.5 1.5 0.25 1
31.03.2015)
2014 2.5 1.5 0.25 1.5
2013 2.5 1.5 0.25
2012 2.5 2.5 1
2011 2.5 2.5 1
2010 3 3 1
2009 3 3 1.5
2008 3 3 2
2007 3 3 2
2006 3 3 2
2005 3 3 3
2004 3 3 3
2003 3 3 3
2002 4 4 1.5
2001 4.5 4.5 2
2000 4 4 1.5
1999 4 4 1.5
1998 5 5 2
1997 5 5 2
1996 5 5 2.5
1995 5 5 3.5 * A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato. Pubblicato nel BU 201 5 , 94 .
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