Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati (163.115)
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Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati

Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati (del 16 dicembre 2008) LA COMMISSIONE CANTONALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI richiamato l’art. 22 del R sulla protezione dei dati personali, p r o n u n c i a :
1. È adottato il seguente regolamento concernente l’organizzazione, il funzionamento e la procedura: Art. 1 La Commissione è nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato; il Gran Consiglio ne conferma la nomina (art. 31 cpv. 1 LPDP). La Commissione è indipendente; essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato che ne assume la presidenza (art. 31 cpv. 2 LPDP). La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge (art. 31 cpv. 3 LPDP). Art. 2 Ogni persona dei cui dati si tratta può fare valere i diritti istituiti dalla LPDP oppure dal diritto superiore (art. 13 cpv. 2 Cost. e art. 8 CEDU) chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati (art. 31a cpv. 1 LPDP). La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell’organo che elabora i dati o come denuncia contro quest’ultimo (art. 31a cpv. 2 LPDP). Art. 3 1 Prima di entrare nel merito di una denuncia o di un ricorso la Commissione esamina d’ufficio la propria competenza (art. 5 LPAmm). In particolare, la Commissione non è competente se la denuncia rispettivamente il ricorso sono proponibili ad altra autorità o altro tribunale, secondo una legge speciale. La Commissione non è competente se la domanda è già stata giudicata (art. 31a cpv. 3 LPDP). Se si ritiene incompetente, la Commissione emana una formale decisione d’inammissibilità e, una volta cresciuta in giudicato, trasmette gli atti all’autorità competente e ne dà comunicazione al denunciante o ricorrente (art. 6 LPAmm). Art. 4 2 Il Presidente può, d’ufficio o su istanza di parte, adottare le opportune misure provvisionali (art. 37 LPAmm). Art. 5 3 L’istruzione e l’assunzione delle prove avvengono da parte del Presidente o del giudice delegato. Alla Commissione non può essere opposto il segreto d’ufficio. Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti alla Commissione viene tenuto un verbale (art. 25 cpv. 2 LPAmm). Art. 6 4 La Commissione accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d’ufficio il diritto (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Art. 7 La Commissione delibera di regola nella composizione di tre membri e giudica nella composizione di cinque membri se un membro o la particolarità della questione sottoposta a giudizio lo richiedono. In caso di ricusa o di astensione di un membro la Commissione giudica in ogni caso nella composizione di tre membri. La Commissione delibera oralmente se un membro lo chiede o non vi è unanimità. Negli altri casi, giudica mediante circolazione degli atti.
1 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
2 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

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Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
4 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
Il denunciante/ ricorrente ha il diritto di chiedere una seduta pubblica in applicazione dell’art. 6 CEDU. Art. 8 La sentenza dev’essere motivata. La sentenza è intimata al denunciante/ ricorrente, all’organo che elabora i dati, all’Incaricato cantonale della protezione dei dati, al Consiglio di Stato. Art. 9
5 Contro la sentenza della Commissione può essere interposto ricorso al TRAM entro 30 giorni, secondo le modalità descritte agli art. 68, 69 e 70 LPAmm. Art. 10 6 Per la tassa di giustizia fa stato l’art. 47 LPAmm e per le indennità ripetibili l’art. 49 LPAmm. Art. 11
7 Per quanto non disciplinato nel presente regolamento sono applicabili i disposti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
2. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 8 Pubblicato nel BU 2008 , 714.
5 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
6 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

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Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
8 Entrata in vigore: 19 dicembre 2008 - BU 2008, 714.
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