Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS
5.1.8.4.8 Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS (del 6 settembre 2007) Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e il Comitato della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), visto l’art. 10 cpv. 3 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) d e c r e t a : I. Campo d’applicazione Art. 1
1 Il presente regolamento statuisce sulla composizione e l’organizzazione della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS, conformemente all’art. 10 cpv. 3, dell’Accordo sul riconoscimento dei di plomi.
2 La Commissione di ricorso decide, in particolare, su ricorsi contro le decisioni della CDPE e della CDS in merito al riconoscimento di diplomi scolastici e professionali esteri, nonché su ricorsi contro le decisioni delle Commissioni intercantonali d’esami di osteopatia in merito all’ammissione e agli esami. Ha la competenza di decidere su ricorsi contro altre decisioni ai sensi dell’Accordo sul riconoscimento dei diplomi, nella misura in cui quest’ultime possono essere contestate con ricorso.
1
3 La sede della Commissione di ricorso è Berna. II. Generalità
C omposizione e nomina Art. 2 1 La Commissione di ricorso comprende al minimo 15 membri. È composta da:
a. un presidente o una presidente ;
b. due vice - presidenti ; e
c. due esperti al minimo per ciascuno dei seguenti campi professionali: chiropratica e osteopa tia, formazione delle insegnanti e degli insegnanti (livello prescolasti co/ele mentare, secondario I, scuole di maturità), pedagogia curativa scolastica, logopedia e terapia psicomotoria. Tutti i membri della Commissione di ricorso, compresi il presidente o la presidente e i/le due vice - presidenti sono nominati congiuntamente dal Comitato della CDPE e dal Comitato della CDS.
2 Il presidente/la presidente e i/le due vice - presidenti dispongono di una formazione giuridica.
3 La nomina vale per un periodo di quattro anni ed è rinnovabile. Art. 3 1 I membri della Commissione di ricorso sono indipendenti nell’esercizio della loro funzione.
2 Attraverso l’esercizio della loro professione o l’esercizio d’eventuali attività accessorie lucrative o di vol ontariato i membri della Commissione non devono compromettere l’indipendenza e la fidabilità della Commissione di ricorso. Art. 4 I membri della Commissione di ricorso devono rispettare il segreto d’ufficio. ne Art. 5 I membr i della Commissione di ricorso sono retribuiti conformemente alla regolamentazione concernente le indennità e il rimborso spese della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. III. Organizzazione Art. 6 1 La Com missione di ricorso comporta tre sezioni:
1
Cpv. modificato dal R 10.9.2009; in vigore dal 10.9.2009 - BU 2009, 511.
a. sezion e professioni dell’insegnamento;
b. sezione professioni della pedagogia curativa ; e
c. sezione professioni della sanità.
2 Il presidente/la presidente e i/le due vice - presidenti sono responsabili ciascuno d i una sezione. Si sostituiscono vicendevolmente.
3 La Commissione di ricorso si costituisce da sola. Adotta un regolamento interno. Art. 7 Le sezioni giudicano e decidono sui ricorsi concernenti il loro campo di competenza. Art. 8 Oltre alla direzione di una sezione, il presidente o la presidente assume:
a. la g estione generale delle attività;
b. la ripartizione degli incarti in funzione delle diverse sezioni ; e
c. la rappresentanza della Commissione di ricorso verso l’esterno. IV. Procedura Art. 9 Nella misura in cui il presente regolamento non disponga altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalla Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF). Art. 10 L’istruzione delle decisioni di ricorso è svolta da un membro della sezione competente per il caso in questione. L’istruzione comprende, in particolare, i seguenti compiti:
a. fornire informazioni e documentazione ai membri della Commissione di ricorso ; e
b. redigere ordinanze e decisioni. isioni Art. 11 1 Le decisioni devono essere pronunciate dalla sezione nel la composizione di tre giudici.
2 Le decisioni possono essere prese per via circolare.
3 La comunicazione ufficiale della decisione spetta alla sezione c he ha deciso. Art. 12 Le spese di procedura sono fissate in conformità del Regolamento sulle tasse e gli indennizzi della CDPE e dell’Ordinanza sulle tasse della CDS. V. Disposizioni finali Art. 1 3 Il presente regolamento entra in vigore
2 contemporaneamente alla versione riveduta dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. Pubblicato nel BU 2008 , 151.
2
Entrata in vigore: 1° gennaio 2006 - BU 2008, 151.
Feedback