Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali... (5.1.8.4.9)
CH - TI

Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

5.1.8.4.9 Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Regolamento tasse) (del 7 settembre 2006) Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visto l’art. 12 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi), d e c r e t a : cazione Art. 1 Il presente regolamento regola le tasse percep ite dal Segretariato generale della CDPE e dalla Commissione di ricorso per le decisioni e per il disbrigo delle pratiche in relazione al riconoscimento retroattivo di diplomi d’insegnamento svizzeri e nell’ambito dell’applicazione dell’Accordo sulla liber a circolazione delle persone CH - UE, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri in base al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri. Art. 2
1 L’impo rto delle tasse è il seguente:
1. tassa per il riconoscimento retroattivo di un diploma scolastico e professionale svizzero fr. 100. --
2. a. tassa per l’esame di un diploma scolastico e professionale estero
1 fr. 1 000. -- b. qualora l’esame del diploma estero richieda un importante dispendio di tempo, la tassa di decisione può essere aumentata in modo adeguato, tuttavia al massimo di fr. 1 000. --
3. tassa per il rilascio di attestati a persone con un diploma scolastico o professionale svizzero che desiderano esercitare la professione all’estero fr. 100. --
4. a. decisioni della Commissione di ricorso in merito a diplomi scolastici o professionali esteri secondo il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri e in merito al riconoscimento a posteriori dei diplomi svizzeri
2 fr. 1 000. --
b. qualora la procedura di ricorso, secondo la lett. a, richieda un importante dispendio di tempo, la tassa di decisione puòessere aumentata in modo adegu ato, tuttavia al massimo di
3 fr. 2 000. --
5. rilascio di informazioni scritte che richiedono un importante dispendio di tempo fr. 100. -- fino fr. 300. --
2 Le tasse secondo la cifra 1, 2a e 3 devono essere pagate in anticipo.
3 In caso di una procedura di ricorso come alla cifra 4 può essere chiesto un anticipo spese di un importo adeguato. delle tasse Art. 3 L’autorità competente per la decisione può rimettere totalmente o parzialmente le tasse, quando nel caso singolo il pagament o non può essere ragionevolmente richiesto o quando altri motivi particolari lo giu stificano. rata in vigore Art. 4 Il regolamento concernente le tasse entra in vigore
4 contemporaneamente al revisionato Accordo intercantonale sul riconoscimento dei dip lomi scolastici e professionali. Pubblicato nel BU 2008 , 153.

1

Lett. modificata dal R 30.9.2010; in vigore dal 30.9.2010 - BU 2010, 426.

2

Lett. modificata dal R 10.9.2009; in vigore dal 10.9.2009 - BU 2009, 512.

3

Lett. modificata dal R 10.9.2009; in vigore dal 10.9.2009 - BU 2009, 512.

4

Entrata in vigore: 1° gennaio 2006 - BU 2006, 153.
Markierungen
Leseansicht