Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali e... (5.1.8.4.7)
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Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri --> 5.1.8.4.12

5.1.8.4.7: R concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri - 27 ottobre 2006
5.1.8.4.7 Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli art. 1, 6, 10 e 12 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi), I. Disposizioni generali

Campo d’applicazione

Art. 1

a. diplomi d’insegnamento esteri per il livello prescolastico e elementare, per il livello secondario I, nonché per le scuole di maturità; b. diplomi d’insegnamento esteri in pedagogia curativa scolastica; e c. diplomi esteri di scuole universitarie in logopedia e terapia psicomotoria.

Diritto applicabile

Art. 2 L’esame dei diplomi scolastici e professionali esteri avviene in applicazione delle Direttive fondamentali dell’UE, nonché in base alle esigenze minime stabilite nei regolamenti per il riconoscimento della CDPE per i corrispondenti diplomi scolastici e professionali svizzeri.

Condizioni formali di riconoscimento

Art. 3

Hanno il diritto di inoltrare la richiesta le persone aventi un diploma scolastico o professionale estero: a. rilasciato all’estero dallo Stato o da un ente riconosciuto dallo Stato; b. che attesta la conclusione della formazione; e c. che nello Stato d’origine permette di esercitare immediatamente la professione (abilitazione professionale). I richiedenti devono certificare di avere in una delle lingue nazionali svizzere, le conoscenze orali e scritte necessarie per l’esercizio della professione: a. persone aventi un diploma di uno Stato membro dell’UE e con cittadinanza in uno Stato dell’UE o dell’AELS, devono presentare la relativa certificazione nel corso della procedura di riconoscimento, comunque, in ogni caso, prima della decisione finale; b. persone non aventi un diploma di uno Stato membro dell’UE e/o senza cittadinanza in uno Stato dell’UE o dell’AELS, devono esibire la relativa certificazione contemporaneamente alla richiesta di riconoscimento. La presentazione della relativa certificazione è una condizione necessaria per procedere all’esame materiale della richiesta.

Condizioni materiali di riconoscimento

Art. 4

svizzeri, soprattutto in relazione alla formazione scientifica, alla formazione didattica e pratica professionale, alla durata della formazione, al livello della formazione e all’abilitazione professionale sancita dal diploma.

Compensazione di differenze

sostanziali nella formazione

Art. 5

Quando la formazione estera differenzia da quella svizzera in settori riguardanti materie, la cui conoscenza è una condizione essenziale per l’esercizio della professione in Svizzera, le corrispondenti lacune devono essere compensate. A loro scelta, i richiedenti possono sottoporsi a una prova attitudinale o compiere un tirocinio di adattamento. È pure data una differenza sostanziale allorché la durata della formazione estera è inferiore di almeno un anno a quella prescritta in Svizzera. Quando ci sono delle differenze sostanziali nella formazione, come ai cpv. 1 e 2, bisogna esaminare se le corrispondenti lacune non siano già compensate dalla pratica professionale e/o dal perfezionamento.
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membro dell’UE.

Compensazione di livelli di formazione diversi

Art. 6

superiore devono, a loro scelta, sottoporsi a una prova attitudinale o compiere un tirocinio di adattamento. La compensazione secondo il cpv. 1 non è possibile, quando i richiedenti hanno una formazione professionale di livello secondario II, mentre in Svizzera per esercitare la professione è necessario uno studio di almeno tre anni in una scuola universitaria a livello terziario. Dietro riserva dei diplomi scolastici e professionali che sono riconosciuti equivalenti ad un diploma di scuola universitaria da parte dell’ente competente di uno Stato membro dell’UE, ai sensi delle direttive determinanti dell’UE e che conferiscono alla/al titolare gli stessi diritti d’accesso o d’esercizio della professione.

Prova attitudinale

Art. 7

qualificati. Essa verte su materie la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione. Queste materie possono comprendere sia conoscenze teoriche che capacità pratiche.

Tirocinio d’adattamento

Art. 8

Per tirocinio d’adattamento si intende l’esercizio professionale in Svizzera sotto la responsabilità di un professionista qualificato. Il tirocinio d’adattamento può essere accompagnato da una formazione complementare. In ogni caso è oggetto di valutazione.

Svolgimento delle misure di compensazione

Art. 9

Le misure di compensazione sono svolte da istituti di formazione pedagogica, su incarico del Segretariato generale della CDPE. III. Procedura

Richiesta di riconoscimento

Art. 10

La richiesta di riconoscimento di un diploma estero deve essere inoltrata presso il Segretariato generale della CDPE, in lingua italiana, tedesca o francese. I documenti da allegare alla richiesta devono essere inoltrati in una delle lingue nazionali o in inglese. I documenti inoltrati devono essere confacenti per la verifica dell’adempimento delle condizioni di riconoscimento. Gli attestati devono essere presentati mediante copie autenticate ufficialmente e eventualmente devono essere tradotti. Anche le traduzioni devono essere autenticate.

Decisione di riconoscimento

Art. 11

Il Segretario generale della CDPE è competente per la decisione di riconoscimento. I richiedenti hanno il diritto di ricevere la decisione finale, entro un congruo termine. Per le persone, aventi un diploma di uno Stato membro dell’UE e la cittadinanza in uno Stato dell’UE o della AELS, la durata della procedura rispetterà le relative disposizioni del diritto dell’UE. Le decisioni che rifiutano il riconoscimento devono essere motivate e devono indicare i rimedi di diritto.

Effetto del riconoscimento

Art. 12

Con il riconoscimento si conferma alle persone aventi un diploma scolastico o professionale estero che le loro conoscenze e capacità professionali sono equivalenti a quelle sancite da un corrispondente diploma svizzero con la relativa abilitazione all’esercizio professionale.

Revoca

Art. 13

riconoscimento. L’introduzione di una procedura penale, resta riservata.

Costi di procedura e di decisione

Art. 14

L’autorità di riconoscimento riscuote le tasse di procedura e decisione, in base al Regolamento concernente le tasse della CDPE.

Costo delle misure di compensazione

Art. 15

Le spese per le misure di compensazione sono a carico dei richiedenti. L’importo dipende da quante misure di compensazione devono essere assolte ed è calcolato con CHF 450.- per ogni punto di
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a. per un tirocinio d’adattamento (compresa ev. formazione complementare) fr. 12 000.-- b. per una prova attitudinale fr. 5 000.-- Gli istituti di formazione pedagogica possono prelevare un’indennità spese di CHF 400.-- per i chiarimenti in merito alla determinazione delle concrete misure di compensazione. IV. Disposizioni finali

Rimedi giuridici

Art. 16

Contro le decisioni del Segretario generale della CDPE si può inoltrare un ricorso scritto e motivato, entro 30 giorni dal rilascio della decisione, presso la Commissione di ricorso per diplomi d’insegnamento esteri. Le decisioni della Commissione di ricorso possono essere impugnate con ricorso dinnanzi al Tribunale federale.

Abrogazione di disposizioni

Art. 17

Le seguenti disposizioni dei regolamenti di riconoscimento attualmente in vigore sono abrogate: a. Art. 18 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998; b. Art. 18 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica del
27 agosto 1998; c. Art. 16 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999; d. Art. 17 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999; e e. Art. 17 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria del 3 novembre 2000.

Entrata in vigore

Art. 18

[1] contemporaneamente al revisionato Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. Pubblicato nel BU 2008 , 180.

[1]

Entrata in vigore 1° gennaio 2006 - BU 2008, 180.

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