Direttiva del Medico cantonale concernente la medicina della procreazione (6.1.1.1.13)
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Direttiva del Medico cantonale concernente la medicina della procreazione

6.1.1.1.13 Direttiva del Medico cantonale concernente la medicina della procreazione (del 10 gennaio 2008) Il Medico cantonale In applicazione alla Legge federale sulla medicina della procreazione del 18 dicembre 1998 (LPAM) e relativa Ordinanza del 4 dicembre 2000 (OMP); richiamato l’articolo 13 Legge sanitaria 1989 e il Regolamento sulle deleghe di competenze de cisionali del 24 agosto 1994; tenuto conto della necessità di specificare le procedure di applicazione delle norme federali, in particolare ri ferimento alla gestione dei dati, alle ispezioni, ai requisiti strutturali e all’informazione al pubblico; preso atto delle esigenze dell’Ufficio federale di statistica, emana la seguente Direttiva: Art. 1 Ogni medico autorizzato a pra ticare metodi di procreazione con assistenza medica è tenuto a fornire annualmente al Medico cantonale, entro il 1. maggio, il rapporto d’attività dell’anno precedente (art. 14 OMP). Art. 2 Il rapporto deve in particolare contenere le seguenti informazioni (art. 11 LPAM):
a. il numero e il genere dei trattamenti
b. il genere delle indicazioni
c. l’uso degli spermatozoi donati
d. il numero delle gravidanze e l’esito corrispettivo
e. la conservazione e l’uso di gameti e ovociti impregn ati
f. il numero degli embrioni in sovrannumero Queste informazioni vanno fornite compilando l’apposito modulo (allegato 1). Art. 3 Il rapporto non deve contenere indicazioni che permettano di risalire a determinate persone. Ogni medico autorizzato è responsabile per la compilazione corretta dell’allegato 1: egli deve riportare i dati relativi alla propria casistica e certificarne l’autenticità in ogni pagina. ti per l’applicazione di metodi Art. 4 O gni medico autorizzato a praticare metodi di procreazione con assistenza medica deve costantemente aggiornare i seguenti documenti: - concetto d’informazione sulle cause della sterilità, la procedura medica, le probabilità di successo e i pericoli, il risc hio d’una gravidanza plurima, i carichi fisici e psicologici e gli aspetti giuridici e finanziari (art. 6 LPAM) - piano di consulenza e di cure socio - psicologiche (art. 6 OMP) - piano di consulenza genetica (art. 6 OMP) - concetto di raccolta dei dati dei donatori di spermatozoi (art. 24 LPAM) - concetto di reclutamento dei donatori e l’informazione degli stessi in merito alla situazione giuridica (art. 5 OMP) - elenco delle generalità e della formazione dei collaboratori scientifici (art. 7 OMP). Questi do cumenti vanno conservati in modo ordinato e accessibile agli ispettori. Art. 5 Almeno ogni due anni sono svolte ispezioni non annunciate (art. 12 LPAM) da parte dell’Ufficio del medico cantonale con l’ev. ausilio di consulenti esterni. L’ispezio ne tocca in particolare i punti elencati nel protocollo d’ispezione (allegato 2). Agli ispettori è garantito in ogni momento il completo accesso alle attività del medico autorizzato e alla relativa documentazione.
Le ispezioni sono fatturate al medico in b ase all’art. 1 del Decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria (del 25 febbraio 1992). Art. 6 Le sale in cui sono eseguiti gli interventi di medicina della procreazione devono rispettare tutti i requisiti di qualità imposti dalle regole dell’arte ed essere conformi ai requisiti costruttivi elencati nell’art. 6 del Regolamento sulla chirurgia ambulatoriale nelle sale operatorie annesse agli studi medici (del 1 7 gennaio 1996). Art. 7 Ogni informazione al pubblico (targa, carta, elettronica) deve riportare sempre chiaramente il nominativo del/i medico/i in possesso dell’autorizzazione speciale a praticare metodi di procreazione con assis tenza medica. La pubblicità può avvenire nei limiti imposti dall’art. 70 Legge sanitaria. L’uso di denominazioni, titoli accademici e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico è vietata. Art. 8 La presente Direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicat a nel BU 2008 , 19.

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Entrata in vigore : 11 gennaio 2008 - BU 2008, 19.
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