Regolamento sul sostegno individuale (5.2.1.1.1.1)
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Regolamento sul sostegno individuale

5.2.1.1.1.1 Regolamento sul sostegno individuale (SI) (dell’11 settembre 2007) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamate la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 e la Legge cantonale sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 feb braio 1998, d e c r e t a : plicazione Art. 1 Il sostegno individuale (in seguito SI) di cui all’art. 18 della Legge federale sulla formazione p rofessionale è istituito per persone con difficoltà d’apprendimento nella formazione professionale di base su due anni (tirocini biennali) . Art. 2
1 Il SI è svolto da incaricati con lo statuto di docente.
2 Gli incaricati del SI sono scelti dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso o per chiamata.
3 La Divisione della formazione professionale, sentiti la Direzione scolastica interessata e il direttore del SI, può affidare l’incarico direttamente a docenti già nomin ati o incaricati per l’insegnamento profes sionale. Art. 3 1 Gli incaricati del SI, per quel che riguarda gli apprendisti suscettibili di beneficiare del SI: a) raccolgono le informazioni sulla scolarità precedente; b) esamin ano l’incarto dell’apprendista segnalato sin dall’inizio dall’Ufficio di formazione; c) partecipano all’accoglienza delle classi del tirocinio biennale a inizio anno; d) si incontrano, qualora occorresse, con l’apprendista nei giorni di scuola; e) tengono i contatti con l’ispettore del tirocinio e gli segnalano questioni di sua competenza; f) se necessario contattano, d’intesa con l’ispettore, l’azienda di tirocinio ed effettuano visite con l’ispettore; g) svolgono, per quanto ne abbiano la competenza, lezioni individuali o collettive di ricupero dell’insegnamento professionale; h) predispongono eventuali lezioni di ricupero con altri docenti dell’insegnamento professionale; i) vigilano sullo svolgimento dei compiti dell’apprendista e ne organizzano l’es ecuzione; j) allestiscono agende di studio individuale dell’apprendista per la preparazione a prove intersemestrali, semestrali e finali; k) collaborano con l’autorità parentale per risolvere problemi dell’insegnamento professionale, della formazione prati ca e dell’area esistenziale, coinvolgendo gli enti adeguati; l) comunicano regolarmente ai docenti gli sviluppi e gli esiti riscontrati dell’intervento di SI; m) sono a disposizione di tutte le istanze, segnatamente apprendista, autorità parentale, datore di lavoro, maestro di tirocinio, direzione, docenti e docente mediatore delle scuole professionali, per tutti i problemi inerenti all’insegnamento professionale e più in generale alla formazione; n) costituiscono, per ogni apprendista al beneficio del SI, un dossier nel quale sono raccolte tutte le informazioni sulla sua scolarità e sull’inserimento nel tirocinio, così come i bilanci e i rapporti degli interventi; o) a fine anno redigono un riassunto degli interventi compiuti e un rapporto di attività all’i ndirizzo del la Divisione.
2 Gli incaricati del SI possono essere chiamati a svolgere ulteriori compiti su richiesta della Divisione, in particolare compiti di coordina mento del SI in una o più sedi. I Art. 4
1 Il SI è diretto da un responsabi le per tutta la Divisione con lo statuto di direttore di scuola professionale secondaria.
2 Egli svolge la funzione con obbligo di regolare informazione all’Ufficio di formazione di riferimento. Art. 5
1 L’intervento di sostegno individuale può essere avviato: a) sin dall’inizio del tirocinio biennale sulla scorta delle indicazioni del contratto di tirocinio, degli orientatori o delle scuole precedenti; b) nel corso del tirocinio su richiesta di uno o più docenti dell’insegnamento professionale, rispettivamente dell’ispettore del tirocinio; c) alla fine di ogni semestre sulla scorta delle valutazioni.
2 La decisione di avviare, rispettivamente di concludere il SI per un apprendista è presa con atto formale dal Direttore del SI, nel corso del tirocinio su richiesta dell’incaricato del SI preavvisata dalla Direzione della scuola in cui si svolge l’insegnamento professionale.
3 La decisione di avviare, rispettivamente concludere, l’intervento di SI è comunicata alle parti contrattuali.
4 In aggiunta a interventi di SI formalizzati con decisione del Direttore del SI l’incaricato può assumere, per un periodo di tempo limitato al massimo a un mese, interventi di SI su richiesta e decisione della Direzione scolastica. di SI Art. 6 1 L’ incaricato del SI svolge di regola il suo intervento: a) d’intesa con i docenti titolari, in locali separati dall’insegnamento professionale regolare, durante l’insegnamento professionale stesso; b) in casi particolari, d’intesa con il docente titolare, in aula, durante l’insegnamento professionale; c) fuori dell’insegnamento professionale, di regola nella sede scolastica più vicina all’azienda di tirocinio; d) nell’azienda di tirocinio per affrontare prob lemi di formazione pratica.
2 Non sono ammessi interventi in altri luoghi, segnatamente al domicilio dell’apprendista. Art. 7
1 Al termine di ogni intervento l’incaricato del SI annota quanto svolto in un sintetico protocollo all’intenzione del Direttore del SI e per esso al rispettivo Ufficio di forma zione.
2 I rapporti sono trasmessi, di regola semestralmente, all’Ufficio di formazione; se l’incaricato lo ritiene opportuno, la trasmissione può avvenire in ogni momento.
3 I rapporti degli interventi di SI per un pe riodo di tempo limitato vengono conserv ati dalla Direzione scolastica. ziendali Art. 8 Al pari dell’ispettore del tirocinio, l’incaricato del SI riceve, per gli apprendisti al beneficio del SI, una copia dei rapporti sui risultati conseguiti durante i corsi interaziendali. Art. 9 1 Per lo svolgimento della loro funzione agli incaricati del SI è attribuita un’ora - lezione settimanale ogni 5 apprendisti con contratto di tirocinio biennale nella sede di lor o competenza.
2 Le ore assegnate sono da svolgere moltiplicandole per i coefficienti 2 e 40,5, rispettivamente 1, ritenuto che la metà sono di carattere amministrativo e l’altra metà d’insegnamento in classe o individuale. Art. 10 Dello svol gimento dei suoi compiti l’incaricato del SI risponde: a) in primo luogo, per gli aspetti d’ordine scolastico, alla Direzione scolastica in cui si svolge l’insegnamento professionale; b) in secondo luogo al Direttore del SI. Art. 11
1 Gli incarica ti del sostegno individuale sono convocati almeno una volta l’anno dalla Divisione della formazione pro fessionale per trattare temi d’ interesse comune.
2 Il Direttore del SI, d’intesa con l’Ufficio di formazione di riferimento, promuove la formazione degli incaricati del SI.
in vigo re Art. 12 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° settembre 2007. Pubblicato nel BU 2007 , 608.
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