Regolamento concernente la protezione contro il fumo (801.160)
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Regolamento concernente la protezione contro il fumo

Regolamento concernente la protezione contro il fumo (del 24 aprile 2013) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – – d e c r e t a : Capitolo primo Protezione dal fumo passivo

Campo d’applicazione

Art. 1

Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano ai locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone, ad eccezione delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla Lear.

Principio

Art. 2

1 È decretato il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone.
2 Oltre ai luoghi elencati all’art. 1 cpv. 2 della legge federale, sono luoghi accessibili al pubblico in particolare: a) b) c)
3 Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati all’art. 1 della legge federale e al cpv. 2 del presente regolamento quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.
4 Sono considerati spazi aperti gli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura (l’apertura del soffitto non è presa in considerazione); tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono a questi requisiti.
5 Il gestore o responsabile dell’ordine interno può prevedere il permesso di fumare nei luoghi di cui all’art. 7 dell’ordinanza federale.

Spazi adibiti ai fumatori

Art. 3

1 È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 della legge federale.
2 ventilazione, per analogia l’articolo 50 lett. b del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear).
3 La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all’Ufficio di sanità di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 50 lett. b RLear.
4 I locali o spazi adibiti ai fumatori non possono essere adibiti a luoghi di lavoro.

Vigilanza

Art. 4

La vigilanza sul rispetto del divieto compete: a) b)
Capitolo secondo Protezione dei giovani

Principio

Art. 5

1 La distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati a giovani minori di 18 anni è vietata.
2 Il personale di vendita è tenuto a controllare l’età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull’età dello stesso.

Distributori automatici

Art. 6

La distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dall'art. 5 sia garantito da adeguate misure di controllo.

Comunicazione, sensibilizzazione e sorveglianza

Art. 7

1 I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di tabacco e dei suoi derivati devono esporre in modo chiaro e visibile un avviso di divieto della vendita di tabacco ai giovani minori di 18 anni, che verrà loro fornito gratuitamente tramite l’Ufficio del medico cantonale.
2 I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di tabacco e dei suoi derivati, come pure di quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
3 A scopo preventivo e informativo, l’Ufficio del medico cantonale può ordinare test d’acquisto impiegando giovani minori di 18 anni nonché organizzare campagne d’informazione, eventualmente assieme alle associazioni attive nel settore. Capitolo terzo Disposizioni penali e finali

Disposizioni penali

Art. 8

1 Le infrazioni alla legge federale e alla relativa ordinanza sono punite in virtù dell’art. 5 della legge federale, le infrazioni alle disposizioni cantonali contenute nell'art. 52 della legge sanitaria e nel presente regolamento in virtù dell’art. 95 della legge sanitaria.
2 Il perseguimento penale è di competenza: a) b)
1 c)
3 Le infrazioni constatate da parte della Polizia cantonale o della Polizia comunale, che possono ispezionare i locali, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso all’Ufficio competente ai sensi del cpv. 2.
4 Al procedimento si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Contravventori

Art. 9

1 In caso di violazione del divieto di fumare in locali chiusi oltre all’utente dei locali può essere pure punito il gestore della struttura medesima.
2 In caso di violazione del divieto di vendita e distribuzione di tabacco e dei suoi derivati a minori di
18 anni sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente e il personale di vendita così come i clienti e gli avventori.

Norma transitoria

Art. 10

È concesso un periodo transitorio di nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento per dotare i distributori automatici già in uso di sistemi che rendano impossibile la vendita ai minori di 18 anni.

Norma abrogativa

Art. 11

Il regolamento concernente la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone del 29 marzo 2011 è abrogato.

1

Lett. modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014,

456.

Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2013. Pubblicato nel BU 2013 , 215.
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