Regolamento sulla mediazione penale minorile (314.150)
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Regolamento sulla mediazione penale minorile

Regolamento sulla mediazione penale minorile (del 23 gennaio 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 11 della legge 24 giugno 2010 sull’organizzazione delle autorità penali minorili, 1 d e c r e t a : I. Disposizioni generali

Definizione

Art. 1

2 La mediazione penale minorile è una procedura mediante la quale il Magistrato dei minorenni o il Tribunale dei minorenni incarica un’organizzazione o una persona qualificata e autonoma, il mediatore o la mediatrice (di seguito mediatore), di condurre degli incontri per trovare una soluzione negoziata liberamente tra una o più danneggiati e uno o più minorenni imputati per fatti suscettibili di costituire un’infrazione penale.

Organi della mediazione

Art. 2

La mediazione viene effettuata da uno o più mediatori incaricati allo scopo dall’autorità competente. II. Mediatori

Qualifiche personali

Art. 3

1 Il mediatore deve avere i seguenti requisiti personali: a) b) c) d) e)
1bis A seconda della specificità del caso e nell’interesse del minore imputato, la scelta del mediatore può essere orientata ampliando i requisiti di cui al capoverso 1. 3
2 Per poter svolgere l’attività di mediatori penali, i mediatori devono presentare al Magistrato dei minorenni un’autocertificazione attestante l’adempimento dei requisiti di cui al cpv. 1 allegando la relativa documentazione; resta riservata per il Magistrato dei minorenni la facoltà di richiedere i documenti originali.
3 I mediatori devono dichiarare davanti al Magistrato dei minorenni di rispettare le regole deontologiche della Federazione svizzera delle associazioni di mediazione, di prestare la loro opera in modo imparziale e indipendente, senza esercitare pressioni sulle parti e di mantenere il segreto su tutto ciò di cui verranno a conoscenza durante la mediazione. 4

Retribuzione

Art. 4

La retribuzione dei mediatori è a carico dello Stato. L’indennità dei mediatori viene calcolata conformemente all’art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati, ritenuta un’indennità di fr. 100.--/ora; sono riconosciute le spese vive comprovate sulla base delle disposizioni vigenti per gli agenti pubblici. III. Rapporti con la giurisdizione penale minorile
1 Ingresso introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 440.
2 Art. modificato dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339; precedente modifica: BU 2010,

440.

3

Cpv. introdotto dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339.
4 Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 440.

Principio

Art. 5

La mediazione può essere avviata dall’autorità competente ad ogni stadio della procedura, sia durante l’istruzione, durante la fase del giudizio come pure nell’ambito dell’esecuzione della decisione.

Criteri della mediazione

Art. 6

1 L’autorità competente può ricorrere alla mediazione quando sono adempiute le condizioni previste dalla legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009.
5
2 In casi particolari l’autorità competente, prima di ricorrere alla mediazione, può chiedere l’avviso del mediatore.

Informazione alle parti

Art. 7

Quando l’autorità competente ravvisa che può essere dato avvio alla mediazione, informa le parti per iscritto dei loro diritti in relazione al processo di mediazione, sulla volontarietà e sulla portata della mediazione come pure sulle conseguenze possibili della loro decisione in relazione al procedimento penale.

Sospensione del procedimento

a favore della mediazione

Art. 8

1 L’autorità competente, verificati i requisiti, decreta la sospensione dell’azione penale, designa il mediatore e stabilisce le modalità dell’esecuzione, segnatamente la scadenza, la durata e il luogo, tenendo conto della fattispecie, in particolare della natura dell’infrazione e della situazione personale delle parti.
2 La mediazione inizia formalmente con la trasmissione al mediatore degli atti rilevanti ai fini del procedimento penale. IV. Procedura di mediazione

Principi

Art. 9

1 Il mediatore rispetta la dignità delle parti, vigila affinché le stesse agiscano con rispetto reciproco e tiene conto della loro vulnerabilità. Egli conduce la mediazione in modo efficace e ad un ritmo confacente alle parti.
6
2 La mediazione si svolge in un luogo confortevole, indipendente e separato dalla giurisdizione penale minorile.
3 La mediazione può essere promossa una sola volta nell’ambito del medesimo procedimento penale.

Svolgimento della mediazione

Art. 10

1 La mediazione si svolge mediante la ricerca attiva di soluzioni al conflitto, di principio tramite incontri tra le parti.
2 Gli incontri sono riservati e non aperti al pubblico.
3 In ogni momento ognuna delle parti è libera di interrompere la mediazione. Il mediatore ne deve essere informato senza indugio per iscritto o nel corso di un incontro organizzato.
4 Parimenti il mediatore può per motivi validi interrompere la mediazione in ogni momento, segnatamente quando constata un disequilibrio troppo marcato tra le parti.

Garanzie per le parti

Art. 11

1 In materia di mediazione le parti hanno gli stessi diritti loro garantiti dalle leggi di procedura.
2 Il mediatore designato accetta l’incarico dall’autorità competente se può garantire l’imparzialità. In caso contrario si astiene dalla mediazione e chiede la designazione di un altro mediatore.
3 Le parti hanno la facoltà di chiedere per fondati motivi la sostituzione del mediatore designato.
4 Il mediatore è tenuto al segreto su quanto è venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni e sugli incontri che ha eseguito, cui ha partecipato o assistito.
5 L’incarto costituito dal mediatore non è trasmissibile e non può essere oggetto di sequestro.
5 Cpv. modificato dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339; precedente modifica: BU 2010,

440.

6 Cpv. modificato dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339.

Esito della mediazione e esecuzione dell’accordo

1 parti e, se del caso, dai loro rappresentanti legali.
2 In caso contrario il mediatore ne constaterà il mancato accordo.
3 Le parti sono responsabili dell’esecuzione dell’accordo che hanno concluso.

Fine della mediazione

Art. 13

1 Il mediatore dà immediata comunicazione all’autorità competente del risultato della mediazione mediante la trasmissione dell’accordo raggiunto dalle parti.
2 Se la mediazione ha avuto esito negativo, il mediatore trasmette la constatazione dell’interruzione della mediazione.
3 Con il consenso delle parti il mediatore trasmette un rapporto sullo svolgimento della mediazione, precedentemente approvato da queste ultime.

Conseguenze sulla procedura penale

Art. 14

1 Se la mediazione ha esito positivo, l’autorità competente abbandona la procedura penale dopo aver constatato l’avvenuta esecuzione dell’accordo.
2 Se la mediazione ha esito negativo, la procedura penale continuerà immediatamente il suo corso dopo la comunicazione del mediatore.
3 In caso di mediazione in fase di esecuzione di misure protettive e pene, l’esito della mediazione non avrà alcuna influenza su queste ultime.

Prove

Art. 15

Qualunque sia il risultato della mediazione, nessuno può prevalersi presso un’autorità penale, civile o amministrativa di quanto è stato dichiarato o scritto negli incontri avvenuti durante la mediazione.

Gratuità della procedura

Art. 16

La mediazione è gratuita. V.

Entrata in vigore

Art. 17

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007. Pubblicato nel BU 2007 , 29.
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