Legge sul coordinamento delle procedure (701.300)
Legge sul coordinamento delle procedure (701.300)
Legge sul coordinamento delle procedure
Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) (del 10 ottobre 2005) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni generali
Campo d’applicazione
Art. 1
1 La presente legge disciplina il coordinamento delle procedure nei casi in cui la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità (autorizzazioni, concessioni, accordi, approvazioni o decisioni di risanamento).
2 Il coordinamento non è necessario nel caso in cui risulti manifesto che un’autorizzazione indispensabile non può essere rilasciata.
Scopo
Art. 2
Il coordinamento ha lo scopo di armonizzare cronologicamente e materialmente le decisioni e di accelerare le procedure.
Definizioni
Art. 3
1. Decisione globale: è la decisione che riunisce tutte le decisioni accentrate necessarie alla costruzione o alla trasformazione di un edificio o di un impianto ai sensi dell’art. 1 cpv. 1;
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Termini
Art. 4
1 Le autorità specializzate rendono le loro decisioni o i loro pareri entro il termine di 30 giorni.
2 Il termine inizia a decorrere dal momento in cui le autorità specializzate dispongono di tutti i documenti richiesti.
3 L’autorità direttrice può fissare altri termini o eccezionalmente prolungare il termine su richiesta motivata.
Assistenza ai Comuni
Art. 5
Nei casi in cui sono chiamati a fungere da autorità direttrice, i Municipi possono farsi consigliare, in materia di coordinamento delle procedure, dall’istanza cantonale giusta l’art. 9. Capitolo II
Coordinamento
Principio
Art. 6
1 L’autorità direttrice svolge il coordinamento delle procedure in vista della decisione globale.
2 Qualora il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato siano autorità direttrice, il Dipartimento competente per materia agisce a loro nome sino alla decisione globale.
3 Nei casi in cui il diritto federale dovesse impedire l’emanazione di una decisione globale, le procedure sono comunque coordinate nella misura del possibile.
Individuazione della procedura direttrice
Art. 7
1 Quando è necessario esperire l’esame dell’impatto sull’ambiente la procedura direttrice è quella determinante giusta la legislazione sulla protezione dell’ambiente. Il Consiglio di Stato regola lo svolgimento di tale esame.
2 Nel caso in cui non si effettui alcun esame d’impatto ambientale, la procedura direttrice è: a)
1 b)
3 Se i capoversi 1 e 2 non sono applicabili, è procedura direttrice quella dell’autorizzazione a costruire.
4 Negli altri casi, la procedura direttrice è quella che, per prima, permette un esame globale.
5 In caso di dubbio, la procedura direttrice è designata dal Dipartimento o, nel caso in cui fossero coinvolti più Dipartimenti, dal Consiglio di Stato.
Compiti dell’autorità direttrice
a) in generale
Art. 8
1 L’autorità direttrice: a) b) c) d)
2 All’inizio della procedura, l’autorità direttrice stabilisce almeno: a) b) c) d)
3 L’autorità direttrice ordina le altre misure da prendere relative all’esame e al coordinamento non appena l’avanzamento della procedura lo permette.
4 L’autorità direttrice può richiedere agli istanti i documenti supplementari necessari all’esame.
5 Nel caso in cui il coordinamento non fosse necessario dal profilo materiale, l’autorità direttrice può, d’intesa con l’istante, determinare le decisioni che dovranno essere richieste solo successivamente.
b) Municipio
Art. 9
1 Nei casi in cui l’autorizzazione a costruire sia rilasciata dal Municipio, l’autorità direttrice è costituita per l’applicazione del diritto federale e cantonale da un’istanza cantonale designata dal Consiglio di Stato (in seguito istanza cantonale), e dal Municipio per l’applicazione del diritto comunale.
2 L’istanza cantonale si occupa del coordinamento a livello cantonale, e segnatamente: a) b) c)
3 Il Municipio: a) b)
1 Lett. modificata dalla L 6.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 575.
c)
4 vicendevolmente.
5 L’avviso cantonale vincola il Municipio nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui l’autorizzazione a costruire è chiesta dal Municipio per il Comune.
Coordinamento nell’ambito della procedura
relativa ai piani d’utilizzazione
Art. 10
L’autorità direttrice è quella incaricata dell’approvazione dei piani d’utilizzazione. Essa svolge i compiti di cui all’art. 8 e rende la decisione globale di cui all’art. 12.
Appianamento delle divergenze
Art. 11
1 L’autorità direttrice organizza sollecitamente delle riunioni di appianamento delle divergenze con le autorità specializzate se, in considerazione della ponderazione degli interessi in gioco o per altri motivi giuridici, non ne condivide i pareri o se fra questi vi sono contraddizioni.
2 Esito dell’appianamento delle divergenze: a) b) I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione.
3 In caso di applicazione dell’art. 9, la procedura di appianamento delle divergenze è condotta, solo a livello cantonale, dall’istanza cantonale.
Decisione globale
Art. 12
1 L’autorità direttrice emana la decisione globale.
2 Il dispositivo indica le singole decisioni comprese nella decisione globale.
3 L’autorità direttrice invia per conoscenza la decisione globale alle autorità specializzate. In caso di applicazione dell’art. 9, la decisione globale è intimata all’istanza cantonale, che ne trasmette copia alle autorità specializzate. Capitolo III Rimedi giuridici e tasse
Legittimazione
Art. 13
La legittimazione per interporre reclamo o ricorso è retta dalla legislazione speciale anche nella procedura coordinata.
Ricorso
Art. 14
La decisione globale e le successive decisioni delle autorità cantonali possono essere impugnate, indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice.
Tasse e spese
Art. 15
1 Le autorità specializzate notificano le tasse e le spese di loro competenza all’autorità direttrice.
2 L’autorità direttrice fissa i costi complessivi della procedura nella decisione globale. Capitolo IV Disposizioni transitorie e finali
Disposizione transitoria
Art. 16
1 Le procedure in corso sono portate a termine dalle stesse autorità giusta il diritto previgente.
2 ... 2
Entrata in vigore
2 Cpv. abrogato dalla L 12.4.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 446.
Art. 17
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 3 Pubblicata nel BU 2006 , 431.
3 Entrata in vigore: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 436.