Convenzione sulla Conferenza dei Governi cantonali (120.200)
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Convenzione sulla Conferenza dei Governi cantonali

Convenzione sulla Conferenza dei Governi cantonali (dell’8 ottobre 1993) Costituzione e scopo della Conferenza dei Governi cantonali
1 I Governi dei Cantoni costituiscono una Conferenza permanente dei Governi cantonali.
2 Essa ha lo scopo di favorire la collaborazione tra i Cantoni nelle rispettive sfere di competenza e - del rinnovamento e dell’ulteriore sviluppo del federalismo; - della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni; - dell’elaborazione e della preparazione delle decisioni a livello federale; - dell’esecuzione delle competenze federali da parte dei Cantoni; - della politica estera e della politica dell’integrazione. Membri
1 I membri della Conferenza dei governi cantonali sono i Governi dei Cantoni stessi.
2 Ogni Governo cantonale ha diritto ad un seggio in seno alla Conferenza; la scelta del
3 I Governi cantonali possono inviare alla Conferenza anche rappresentanti supplementari, a Collaborazione con le autorità federali
1 Il Consiglio federale viene invitato a partecipare alle sedute della Conferenza dei
2 Esso può chiedere alla Conferenza di discutere e di prendere una decisione in merito a questioni
3 La Conferenza dei Governi cantonali provvede ad un adeguato coordinamento con le altre Collaborazione con le Conferenze dei Direttori La Conferenza dei Governi cantonali collabora con le Conferenze dei Direttori e con le Organi La Conferenza dei Governi cantonali è costituita dagli organi seguenti: - la Conferenza plenaria, composta dai rappresentanti dei Governi di tutti i Cantoni; - il Comitato direttivo, composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri; - un segretariato permanente, subordinato al Comitato direttivo. I. Conferenza plenaria
1. Competenze
1 - il presidente; - il Comitato direttivo.
2 Essa designa il segretariato.
3 Inoltre essa prende tutte le decisioni che non sono di competenza di un altro organo.
2. Assemblee ordinarie
1 La Conferenza plenaria si riunisce in generale due volte all’anno. Le date delle
2 I membri della Conferenza vengono convocati per iscritto al minimo dieci giorni prima
3 Hanno il diritto di inserire delle trattande all’ordine del giorno: - il Comitato direttivo;
- ogni Governo cantonale; - le Conferenze dei Direttori.
3. Assemblee straordinarie
1 Il presidente può convocare la Conferenza plenaria in assemblea straordinaria su - del Comitato direttivo oppure - di almeno tre Cantoni.
2 In caso di urgenza particolare: - i termini di convocazione, secondo l’art. 7 cpv. 2, possono essere accorciati; - la forma della convocazione può essere semplificata; - le risoluzioni possono essere prese per via di circolazione, applicando per analogia l’art. 9 l’art.
10 della presente Convenzione.
4. Deliberazione e voto
1 La Conferenza plenaria è in grado di deliberare regolarmente se sono presenti i
2 Ogni Governo cantonale ha diritto ad un voto.
3 La Conferenza plenaria può stabilire altre questioni procedurali nell’ambito del proprio
5. Prese di posizione
1 Se la Conferenza plenaria prende una decisione appoggiata dalla maggioranza di
2 I Cantoni mantengono comunque il diritto di esprimere le proprie opinioni. II. Comitato direttivo
1. Competenze
1 Il Comitato direttivo è il più alto organo esecutivo e di gestione della Conferenza dei
2 Allo scopo di trattare progetti particolari o di elaborare le questioni di maggiore importanza, il
2. Convocazioni Il presidente convoca il Comitato direttivo tutte le volte che lo ritiene necessario oppure III. Segretariato
1 Il segretariato è responsabile della preparazione delle sedute della Conferenza
2 Esso si impegna a garantire un’informazione adeguata e continua, oltre che a distribuire la Finanziamento Le spese della Conferenza dei Governi cantonali vengono ripartite in proporzione al Entrata in vigore La presente Convenzione entra in vigore un mese dopo il giorno in cui tutti i Governi Notificazione al Consiglio federale Immediatamente dopo aver esaminato tutti gli strumenti della ratifica, il Consiglio di Denuncia
1 La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Cantone con un preavviso di
2 Dopo una denuncia la Conferenza esamina le possibilità di mantenere in vigore la presente Pubblicazione
1 La presente Convenzione viene redatta in lingua tedesca, francese e italiana.
2 I Governi cantonali provvedono a pubblicare in modo conveniente la presente Convenzione.
1993 , 423.
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