Legge sulla tariffa giudiziaria (178.200)
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Legge sulla tariffa giudiziaria

Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali

Campo di applicazione

Art. 1

1 La presente legge stabilisce la tariffa delle spese processuali per l’amministrazione della giustizia civile e penale.
2 Sono riservate le leggi speciali.

Tassa di giustizia

Art. 2

1 La tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della causa.
2 Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa della presente legge, l’autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa.

Competenza dell’incasso

Art. 3

1 Ogni autorità giudiziaria incassa da sé le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe, riservato il cpv. 2.
2 Il Consiglio di Stato può istituire un servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie.

Destinazione delle spese processuali

Art. 4

1 Le spese processuali spettano allo Stato.
2 Le spese processuali per le procedure davanti al giudice di pace spettano a quest’ultimo. TITOLO II Giustizia civile Capitolo primo Procedura di conciliazione Art. 5 1 Nelle procedure di conciliazione, è fissata una tassa entro i limiti seguenti: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi fino a 50 - 150
100 - 300
200 - 1'500
500 - 3'000
1'000 - 5'000 oltre 3'000 - 0,5%
2 Nel caso in cui il valore litigioso non sia determinabile, la tassa è fissata tra 50 e 5000 franchi.
3 L’autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare la tassa nel caso di riuscita del tentativo di conciliazione. Capitolo secondo Giudice di pace Art. 6 La tassa di giustizia delle decisioni del giudice di pace è fissata tra 50 e 300 franchi. Capitolo terzo
Pretore

Procedura ordinaria

Art. 7

1 La tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è fissata entro i limiti seguenti: 1 Valore litigioso in franchi Tassa di giustizia in franchi fino a 500 - 4’000
2’500 - 5’000
3’000 - 8’000
5’000 - 12’000
8’000 - 20’000
15’000 - 40’000
25’000 - 60’000
35’000 - 80’000
55’000 - 100’000 oltre 75’000 a 1% del valore
2 Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle della procedura di divorzio, la tassa di giustizia è fissata tra 250 e 20'000 franchi.
3 È inoltre applicabile il capoverso 1 nelle cause della procedura di divorzio che hanno per oggetto anche rapporti patrimoniali, salvo i contributi di mantenimento.

Procedura semplificata

Art. 8

1 La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura semplificata è uguale a quella nella procedura ordinaria.
2
2 Nelle controversie fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi; in quelle controversie, senza riguardo al valore litigioso, il giudice può esentare la parte soccombente che agisce senza malafede o temerarietà processuali dalle spese dell’assunzione delle prove se queste hanno effetti finanziariamente gravosi.

Procedura sommaria

Art. 9

3 1 La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura sommaria è la metà di quella nella procedura ordinaria.
2 Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle nelle quali si domanda la tutela giurisdizionale nei casi manifesti la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20’000 franchi.
3 Nelle controversie in materia di locazione e di affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi.

Provvedimenti cautelari

Art. 10

4 La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20’000 franchi.

Altre procedure

Art. 11

Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 10'000 franchi. Capitolo quarto Tribunale di appello

Istanza unica

Art. 12

La tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale di appello è il doppio di quella delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria.

Appello

Art. 13

5 La tariffa delle decisioni su appello del Tribunale di appello è uguale a quella delle decisioni del pretore nella procedura originaria.
1 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.
2 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.
3 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

4

Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.
5 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

Reclamo

Art. 14

La tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale di appello è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

Ricorso

Art. 15

La tassa di giustizia delle decisioni su ricorso contro le decisioni di autorità amministrative è fissata tra 200 e 20'000 franchi.

Provvedimenti cautelari

Art. 16

La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

Altre procedure

Art. 17

Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi. Capitolo quinto Norme comuni

Foro prorogato

Art. 18

La tassa di giustizia delle cause promosse davanti a un foro prorogato può essere aumentata fino al doppio di quanto stabilito nella tariffa.

Revisione

Art. 19

La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.

Interpretazione

Art. 20

1 La tariffa delle decisioni di interpretazione è un quinto di quella nella procedura originaria.
2 Il giudice può rinunciare a prelevare la tassa.

Fine del procedimento senza decisione del giudice

Art. 21

In caso di transazione, acquiescenza o desistenza o se la causa diviene priva d’oggetto per altri motivi, la tassa di giustizia è fissata sulla base della presente tariffa, in proporzione agli atti compiuti. TITOLO III Giustizia penale

Processi

Art. 22

1 Nei procedimenti penali, la tassa di giustizia è fissata entro i limiti seguenti:
a.
b.
c.
d.
2 Nei procedimenti retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni, la tassa è fissata tra 200 e
20'000 franchi.
3 Nei procedimenti davanti alla Corte di appello e di revisione penale ai sensi dell’art. 398 cpv. 4 CPP, la tassa è fissata tra 200 e 10'000 franchi.
4 Nel caso di processi davanti alle autorità giudiziarie penali, il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta; per tale caso, la tassa massima fissata in questo articolo è dimezzata.
5 In caso di stralcio e irricevibilità la tassa di giustizia è fissata in proporzione agli atti compiuti e può essere inferiore al limite minimo previsto dalla presente tariffa. 6

Ministero pubblico

Art. 23

Per il decreto d’accusa, il decreto di non luogo a procedere e il decreto di abbandono, la tassa è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

Giudice dei provvedimenti coercitivi

6 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

Art. 24

7 Il giudice dei provvedimenti coercitivi può prelevare una tassa di giustizia fino a 5’000 franchi.

Corte dei reclami penali

Art. 25

La tassa di giustizia delle decisioni della Corte dei reclami penali è fissata tra 100 e
20'000 franchi.

Giudice dell’applicazione della pena

Art. 26

1 Nelle decisioni del giudice dell’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 10 lett. a-c della legge del 20 aprile 2010 sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, la tassa di giustizia è fissata tra 50 e 1000 franchi.
2 Nelle altre decisioni, il giudice dell’applicazione della pena può prelevare una tassa di giustizia fino a 1000 franchi.

Revisione

Art. 27

La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.

Sospensione e condono

Art. 27a 8
1 Il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare in tutto o in parte le tasse e le spese.
2 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa. TITOLO IV Spese

Giudice di pace e testimone

Art. 28

1 Al testimone è versata un’indennità di 50 franchi per mezza giornata e 100 franchi per giornata intera.
2 Il giudice fissa un’indennità equa per la cooperazione dei terzi.
3 Il giudice di pace e il testimone hanno diritto all’indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti; si applicano per analogia le disposizioni per i dipendenti dello Stato.

Autorità comunale

Art. 29

Al sindaco, al membro del municipio e al funzionario comunale con delega del municipio che intervengono in virtù del loro ruolo, sulla base di un obbligo di procedura, è versata un’indennità conformemente all’art. 28.

Perito, interprete e traduttore

Art. 30

1 L’indennità del perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro.
2 Se il parere è presentato per scritto, il perito deve presentare la nota d’onorario per scritto.
Prestazioni delle autorità di perseguimento penale 9 Art. 31 1 L’autorità che pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato include nella sentenza la decisione sulle spese di intervento e di inchiesta della polizia.
2 Le autorità di perseguimento penale possono esporre separatamente in particolare: a) b) c) 10

Regolamento sulle spese

Art. 32

Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulle spese. TITOLO V
7 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
8 Art. introdotto dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 487.

9

Nota marginale modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.
10 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.
Disposizioni finali

Norma transitoria

Art. 33

Nei procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile e penale cantonali si applica la tariffa previgente.

Entrata in vigore

Art. 34

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio
2011. Pubblicata nel BU 2011 , 38.
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