Regolamento per un modello unico di tariffa (181.210)
CH - TI

Regolamento per un modello unico di tariffa

Regolamento per un modello unico di tariffa (del 23 dicembre 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 18 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907, d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

Il presente regolamento definisce i criteri formali a cui devono attenersi, nella loro struttura, le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente.

Principi

Art. 2

1 Le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente devono essere trasparenti, semplici e formulate in modo comprensibile.
2 Gli elementi che fanno stato per la fatturazione devono essere facilmente controllabili da parte dell’utente.

Categorie

Art. 3

1 Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di suddividere l’utenza in categorie e sottocategorie di potenza e/o secondo le finalità del prelievo: economia domestica, industria, commercio, agricoltura, ecc.
2 I prezzi devono essere uniformi per tutti gli utenti della medesima categoria.

Contratti speciali

Art. 4

1 Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di concludere contratti speciali, riservato l’art. 35 lettera e), cifra 3 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).
2 Su richiesta scritta i Comuni interessati possono ottenere la lista degli utenti del proprio territorio con cui sono stati conclusi dei contratti speciali.

Unità di misura

Art. 5

1 Nei tariffari, fatta riserva di eventuali casi speciali, vengono utilizzate le seguenti unità di misura: a) V (volt) b) A (ampère) c) kW (chilowatt) d) kWh (chilowattora) e) kVarh (chilovarora) f) cosphi (coseno phi)

Elementi tariffali di base

Art. 6

Ogni tariffario è costituito da quattro elementi di base: a) b) c) d)

Prezzo della potenza

Art. 7

1 Il prezzo della potenza dev’essere in relazione alla potenza concessa (abbonata) e/o misurata (prelevata).
2 Nel caso di potenze limitate (ad es. economia domestica) il prezzo della potenza può essere determinato da altri parametri purché di facile comprensione per l’utente (p.e. energia consumata o taratura delle valvole d’entrata).
3 Il prezzo della potenza tiene conto anche della caratteristica di consumo (prelievo) dell’utente.

Differenziazioni temporali

Art. 8

Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di introdurre differenziazioni di prezzo sia della potenza sia dell’energia, in funzione del periodo di utilizzazione dell’energia: differenziazioni stagionali (come estate e inverno) e differenziazioni giornaliere (come tariffa alta e tariffa bassa).

Forniture particolari

Art. 9

1 Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di praticare tariffe particolari per forniture: a) b) c)
2 Nella convenzione di privativa devono essere specificati i principi che fanno stato per queste tariffe, ed in particolare il tipo e la portata delle prestazioni in natura concesse dalle aziende al Comune.

Fatture

Art. 10

La fattura per la fornitura di energia elettrica deve soddisfare i seguenti requisiti: a) b) c) d)

Informazione dell’utenza

Art. 11

L’utente deve essere informato circa i tariffari tramite pubblicazione sul foglio ufficiale oppure tramite invio degli stessi al momento della loro adozione e in occasione di ogni successiva modifica.

Entrata in vigore e termine di uniformazione

Art. 12

1 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 1
2 Le aziende di distribuzione sono tenute ad uniformare alle presenti disposizioni i propri tariffari entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento. Pubblicato nel BU 2003 , 507.
1 Entrata in vigore: 30 dicembre 2003 - BU 2003, 507.
Markierungen
Leseansicht