Legge cantonale di esecuzione della legge federale sulla metrologia
Legge cantonale di esecuzione della legge federale sulla metrologia 1 (del 12 marzo 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a :
Vigilanza e controlli
Art. 1
La vigilanza e i controlli nell'ambito delle norme federali vigenti sulla metrologia spettano al Consiglio di Stato.
Possessori
Art. 2
1 Tutti i possessori di strumenti di misurazione utilizzati nell'industria e nel commercio sono tenuti ad annunciarsi al verificatore di circondario.
2 Per la mancata bollatura degli strumenti di misura in conformità delle disposizioni federali sono in primo luogo responsabili coloro che ne fanno uso; i proprietari ne sono responsabili in via subordinata.
Ispezioni
Art. 3
1 I verificatori di circondario hanno libero accesso ai negozi, magazzini, esercizi pubblici e altri luoghi di vendita in ogni tempo.
2 I verificatori sono tenuti ad effettuare, almeno una volta ogni quattro anni, nel periodo stabilito dall'Ufficio competente, l'ispezione generale nel proprio circondario, nei modi previsti dall'art. 10 dell'Ordinanza federale sugli uffici di verificazione, per assicurarsi che la legge, i regolamenti e le ordinanze federali sulla metrologia siano rigorosamente osservati, facendone poi dettagliato rapporto da inviare all'Ufficio federale.
Ripristino della situazione legale
Art. 4
1 Se sono impiegati illegalmente strumenti di misurazione sotto posti alla verificazione, il verificatore provvede a ripristinare la situazione legale.
2 Ove non fosse possibile ripristinarla il verificatore, sentito l'Ufficio competente, dispone per la confisca degli strumenti non conformi.
3 Sono applicabili le disposizioni penali previste dalla legge federale sulla metrologia e l'art. 248 del Codice penale.
Infrazioni ai doveri di servizio
Art. 5
1 Senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente, i verificatori non possono praticare verifiche in Comuni non appartenenti al circondario loro assegnato.
2 Le infrazioni alla tariffa saranno punite con una multa da fr. 100.-- a fr. 1000.--.
Contravvenzioni
Art. 6
2 Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento; sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia 3 nonché la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
Ricorsi
Art. 7
1 ... 4
1 Adesso legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011.
2 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedente modifica: BU 2010,
261.
3 Adesso legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011.
4 Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedenti modifiche: BU 2002,
130; BU 2010, 261.
2 Contro le decisioni amministrative emanate in applicazione della Legge federale sulla metrologia è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 5
Competenza del Consiglio di Stato
Art. 8
Il Consiglio di Stato disciplina direttamente le tasse che competono al Cantone, le tasse, le spese, i compensi e le indennità che spettano ai verificatori, come pure la fatturazione, ed emana le ulteriori norme d'applicazione alla legislazione federale sulla metrologia. XXIV. (BU 1997 , 221) Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 6 Pubblicata nel BU 1997 , 218.
5 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
6 Entrata in vigore: 9 maggio 1997 - BU 1997, 221.
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