Legge sull’educazione fisica e lo sport (5.4.2.1)
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Legge sull’educazione fisica e lo sport

5.4.2.1 Legge sull’educazione fisica e lo sport (del 16 ottobre 2006) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visti: - la Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport del 17 marzo 1972 e le relative ordinanze di applicazione; - il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato; - il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione, d e c r e t a : Art. 1
1 Lo Stato promuove l’educazione fisica e lo sport a favore dello sviluppo dei gi ovani, nell’interesse della salute pubblica e delle attitudini fisiche generali della popolazione, secondo quanto prescritto dalla legislazione federale e dalle norme di attuazione della presente legge.
2 Esso interviene direttamente nei settori di sua comp etenza e, indirettamente, sostenendo, animando e coordinando le attività sportive. Art. 2 Le scuole nelle quali l’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio in virtù dell’art. 2 cpv. 1 e 2 e dell’art. 3 della Legge federale sono: - le scuole elementari e le scuole medie; - le scuole medie superiori; - le scuole professionali secondarie. Art. 3 Lo Stato promuove e sostiene lo sport scolastico facoltativo nei modi previsti dalla legislazione federale e cantonale. Art. 4
1 Il Consiglio di Stato organizza, per il tramite del Dipartimento competente, l’attività di Gioventù e Sport in conformità alla legislazione federale.
2 Il Consiglio di Stato conclude un’assicurazione sulla responsabilità civile. Art. 5 Lo Stato promuove e collabora con gli enti preposti all’organizzazione delle attività sportive a favore dei disabili e degli anziani. Art. 6
1 Il Cantone al lestisce ed aggiorna un inventario degli impianti sportivi esistenti sul territorio cantonale.
2 Il Cantone e i comuni mettono a disposizione di utenti e di organizzazioni che si occupano di sport, gli impianti sportivi compatibilmente con le esigenze scola stiche.
3 Il Cantone e i comuni possono chiedere agli utenti il pagamento di una tassa d’uso. Art. 7 1 Il Cantone concede sussidi per gli impianti sportivi scolastici dei comuni e dei consorzi conformemente alla legislazione federale e can tonale.
2 Il tipo di impianti sussidiabili e l’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito da uno specifico regolamento. - toto Art. 8
1 Il Fondo Sport - toto è alimentato: - dai proventi delle lotterie e delle scommesse sportive nazionali e interc antonali e - dalle relative tasse sulle giocate,
versati annualmente al Cantone dalla Società Sport - toto e dalla Società Lotteria intercantonale.
2 Il Consiglio di Stato, attingendo al Fondo Sport - toto e nei limiti della disponibilità del medesimo, concede sussidi in conformità allo specifico regolamento. Art. 9 Il Cantone, per il tramite del Dipartimento competente, istituisce un gruppo per il coordinamento di tutto quanto concerne le competenze dello Stato in materia di sport . La composizione del gruppo è definita dal Dipartimento competente. Art. 10 La vigilanza sull’applicazione delle norme federali in materia di educazione fisica e di sport e la competenza per stabilire le eventuali tasse di cui all’art. 6, limit atamente agli impianti di proprietà dello Stato, spettano al Consiglio di Stato. Art. 11
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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2 La legge che promuove la ginnastica e lo sport del 13 settembre 1976 è abrogata. Pubblicata nel BU 2006 , 523.

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Entrata in vigore : 15.12.2006 - BU 2006, 523.
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