Legge sugli onorari dei magistrati (177.200)
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    Legge sugli onorari dei magistrati

    Legge sugli onorari dei magistrati (del 14 maggio 1973) IL GRAN CONSGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Onorario dei magistrati
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    1 L’onorario annuo dei magistrati è così stabilito: Giudici del Tribunale di appello: Procuratore generale: Procuratori generali sostituti: Giudici dei provvedimenti coercitivi: Procuratori pubblici: Pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di espropriazione e magistrato dei minorenni: Sostituto magistrato dei minorenni: Pretore aggiunto:
    2 Gli stipendi dei magistrati sono adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo
    3 È escluso il premio per prestazioni eccezionali dell’art. 18 della LStip.
    2 I magistrati che viaggiano per ragioni di servizio ricevono le indennità previste per i Indennità 3
    4 Il Procuratore generale sostituto ha diritto all’onorario del Procuratore generale se Indennità ai supplenti
    5 1 I supplenti del Tribunale di appello, il presidente e il suo supplente non magistrati e i
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    .
    2 Se liberi professionisti, riscuotono una diaria di fr. 800.-- rispettivamente di fr. 400.-- per ogni
    3 La trasferta corrisponde al costo del biglietto di ferrovia di I a classe.
    4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per analogia ai membri del Consiglio di
    7 Compenso ai giudici di pace
    1 Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 90; precedenti modifiche: BU 1973,
    105; BU 1986, 10; BU 1987, 376; BU 1991, 216; BU 1992, 349; BU 2000, 282; BU 2002, 128; BU 2006,
    280; BU 2007, 12; BU 2010, 252; BU 2010, 318.
    2 Numero dell’art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto dalla L 24.11.1987 - BU 1987, 376.
    3 Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.
    4 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.
    5 Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 285.
    6 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 333; precedente modifica: BU
    2007, 12.
    7 Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’8.11.2002 - BU 2002, 374.
    8 I Giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti fino a 5 000 abitanti fr. 7 500.-
    5 001 - 10 000 abitanti fr. 9 500.-
    10 001 - 15 000 abitanti fr. 13 000.-
    15 001 - 20 000 abitanti fr. 18 500.- oltre 20 000 abitanti fr. 23 500.- Indennità di rincaro
    9 Ai giudici di pace e ai loro supplenti è accordata ogni anno una indennità di rincaro da Gratificazione per anzianità di carica A partire dal quindicesimo anno di attività e, successivamente, ogni cinque anni, ai Assessori giurati di primo grado e di appello 11
    12 Gli assessori-giurati di primo grado e di appello hanno diritto, oltre al rimborso delle Divieto di percepire altri emolumenti Gli onorari stabiliti da questa legge escludono qualsiasi altro emolumento, indennità o
    ... 13 Diritto applicabile
    1 Le norme contenute nella legge sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati
    14 l’orario d’ufficio, le assenze per malattie, infortunio, servizio militare e la corrisponsione dal relativo stipendio; le indennità per i figli e le indennità ai superstiti; 15 l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali; le modalità di pagamento dell’onorario.
    2 L’epoca della nomina, la durata della carica, le attribuzioni, nonché le norme disciplinari applicabili Nel corso dell’anno civile i magistrati hanno diritto a un mese di vacanza. Le modalità Attribuzione di nuovi compiti
    8 Art. modificato dalla L 9.3.1987; in vigore dal 1.1 1987 - BU 1987, 105; precedente modifica: BU 1975,
    87.
    9 Numero dell’art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto dalla L 24.2.1975 - BU 1975, 87.
    10 Numero dell’art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto dalla L 9.3.1987 - BU 1987, 105.
    11 Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72.
    12 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72; precedenti modifiche: BU
    2010, 252 e 532.
    13 Art. abrogato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 252.
    14 Frase modificata dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
    15 Lett. modificata dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177; precedenti modifiche: BU
    1987, 376; 1995, 237 e 297.
    I magistrati non hanno diritto a indennità particolari a causa delle modificazioni delle Indennità di uscita per mancata rielezione
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    1 In caso di mancata rielezione, il magistrato ha diritto ad un’indennità di uscita.
    2 L’indennità corrisponde a tante volte l’ultimo onorario mensile quanti sono gli anni interi di
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    3 Se la durata in carica è di almeno 15 anni e il magistrato ha compiuto 45 anni, anziché alle
    4 Le prestazioni complessive previste dal cpv. 3 sono versate sino al compimento dei 60 anni. Norme abrogative La presente legge abroga quella del 9 novembre 1954 sugli onorari dei magistrati
    ... 18 Entrata in vigore Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
    1973 , 101.
    16 Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 636; precedente modifica: BU
    1995, 237 e 297.
    17 Cpv. modificato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177.
    18 Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1991,
    216; BU 1995, 237.
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