Legge sugli onorari dei magistrati (177.200)
Legge sugli onorari dei magistrati (177.200)
Legge sugli onorari dei magistrati
Legge sugli onorari dei magistrati (del 14 maggio 1973) IL GRAN CONSGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Onorario dei magistrati
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1 L’onorario annuo dei magistrati è così stabilito: Giudici del Tribunale di appello: Procuratore generale: Procuratori generali sostituti: Giudici dei provvedimenti coercitivi: Procuratori pubblici: Pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di espropriazione e magistrato dei minorenni: Sostituto magistrato dei minorenni: Pretore aggiunto:
2 Gli stipendi dei magistrati sono adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo
3 È escluso il premio per prestazioni eccezionali dell’art. 18 della LStip.
2 I magistrati che viaggiano per ragioni di servizio ricevono le indennità previste per i Indennità 3
4 Il Procuratore generale sostituto ha diritto all’onorario del Procuratore generale se Indennità ai supplenti
5 1 I supplenti del Tribunale di appello, il presidente e il suo supplente non magistrati e i
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.
2 Se liberi professionisti, riscuotono una diaria di fr. 800.-- rispettivamente di fr. 400.-- per ogni
3 La trasferta corrisponde al costo del biglietto di ferrovia di I a classe.
4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per analogia ai membri del Consiglio di
7 Compenso ai giudici di pace
1 Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 90; precedenti modifiche: BU 1973,
105; BU 1986, 10; BU 1987, 376; BU 1991, 216; BU 1992, 349; BU 2000, 282; BU 2002, 128; BU 2006,
280; BU 2007, 12; BU 2010, 252; BU 2010, 318.
2 Numero dell’art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto dalla L 24.11.1987 - BU 1987, 376.
3 Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.
4 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.
5 Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 285.
6 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 333; precedente modifica: BU
2007, 12.
7 Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’8.11.2002 - BU 2002, 374.
8 I Giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti fino a 5 000 abitanti fr. 7 500.-
5 001 - 10 000 abitanti fr. 9 500.-
10 001 - 15 000 abitanti fr. 13 000.-
15 001 - 20 000 abitanti fr. 18 500.- oltre 20 000 abitanti fr. 23 500.- Indennità di rincaro
9 Ai giudici di pace e ai loro supplenti è accordata ogni anno una indennità di rincaro da Gratificazione per anzianità di carica A partire dal quindicesimo anno di attività e, successivamente, ogni cinque anni, ai Assessori giurati di primo grado e di appello 11
12 Gli assessori-giurati di primo grado e di appello hanno diritto, oltre al rimborso delle Divieto di percepire altri emolumenti Gli onorari stabiliti da questa legge escludono qualsiasi altro emolumento, indennità o
... 13 Diritto applicabile
1 Le norme contenute nella legge sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati
14 l’orario d’ufficio, le assenze per malattie, infortunio, servizio militare e la corrisponsione dal relativo stipendio; le indennità per i figli e le indennità ai superstiti; 15 l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali; le modalità di pagamento dell’onorario.
2 L’epoca della nomina, la durata della carica, le attribuzioni, nonché le norme disciplinari applicabili Nel corso dell’anno civile i magistrati hanno diritto a un mese di vacanza. Le modalità Attribuzione di nuovi compiti
8 Art. modificato dalla L 9.3.1987; in vigore dal 1.1 1987 - BU 1987, 105; precedente modifica: BU 1975,
87.
9 Numero dell’art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto dalla L 24.2.1975 - BU 1975, 87.
10 Numero dell’art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto dalla L 9.3.1987 - BU 1987, 105.
11 Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72.
12 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72; precedenti modifiche: BU
2010, 252 e 532.
13 Art. abrogato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 252.
14 Frase modificata dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
15 Lett. modificata dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177; precedenti modifiche: BU
1987, 376; 1995, 237 e 297.
I magistrati non hanno diritto a indennità particolari a causa delle modificazioni delle Indennità di uscita per mancata rielezione
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1 In caso di mancata rielezione, il magistrato ha diritto ad un’indennità di uscita.
2 L’indennità corrisponde a tante volte l’ultimo onorario mensile quanti sono gli anni interi di
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3 Se la durata in carica è di almeno 15 anni e il magistrato ha compiuto 45 anni, anziché alle
4 Le prestazioni complessive previste dal cpv. 3 sono versate sino al compimento dei 60 anni. Norme abrogative La presente legge abroga quella del 9 novembre 1954 sugli onorari dei magistrati
... 18 Entrata in vigore Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
1973 , 101.
16 Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 636; precedente modifica: BU
1995, 237 e 297.
17 Cpv. modificato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177.
18 Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1991,
216; BU 1995, 237.