Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali
Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali (del 6 giugno 2001) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - - d e c r e t a : TITOLO I Norme generali
Competenza
Art. 1
1
1 L’organizzazione dei corsi sulla formazione professionale di base e continua per il settore delle amministrazioni comunali e consortili (in seguito: corsi) è di competenza del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, che la esercita per il tramite della Divisione della formazione professionale (in seguito: DFP).
2 La DFP organizza i corsi su richiesta o con il consenso del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (in seguito: SEL), che li può anche delegare alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), o ad altre istituzioni formative.
Campo d’applicazione
Art. 2
Il presente regolamento si applica alla formazione professionale di base e continua: a)
2 b) c)
Gestione e direzione
Art. 3
La gestione e la direzione dei corsi è affidata al Delegato alla formazione degli enti locali (in seguito: Delegato).
Finanziamento
Art. 4
I corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, si autofinanziano con le tasse d’iscrizione.
Corpo insegnante
Art. 5
La DFP, su proposta del Delegato e sentita la SEL, designa i docenti. TITOLO II 3 Art. 6-13 ...
4 TITOLO III Norme finali ed abrogative
Regolamenti d’esame
Art. 14
Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all’art. 2, promulgati dalla DFP.
1 Art. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
2 Lett. abrogata dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.
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Titolo abrogato dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.
4 Art. abrogati dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.
Equivalenza
Art. 15
Il diploma cantonale di segretario comunale è equivalente all’attestato di abilitazione ai sensi dell’art. 142 LOC.
Norma abrogativa
Art. 16
È abrogato il Regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario comunale del 28 giugno 1988.
Norma transitoria
Art. 17
Il Regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario comunale del 28 giugno 1988 resta in vigore per il corso iniziato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Entrata in vigore
Art. 18
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 5 Pubblicato nel BU 2001 , 130.
5 Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.
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