Regolamento concernente l’esercizio dell’ottica (813.610)
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Regolamento concernente l’esercizio dell’ottica

1 Regolamento concernente l’esercizio dell’ottica (del 9 marzo 1994) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), in particolare gli art. 53 segg., decreta:
Definizione: Ottica Art. 1 L’ottica ai sensi del presente regolamento consiste nell’esecuzione degli esami oggettivi e soggettivi della vista, nell’adattamento di lenti per correzioni visive e di lenti a contatto, nella preparazione e nella vendita al pubblico di lenti oftalmiche, occhiali e apparecchi atti a correggere manchevolezze di carattere oftalmico.
Qualifiche e competenze:
a) Ottico diplomato federale e optometrista 1 Art. 2 1 L’ottico con diploma federale e l’optometrista con bachelor della Hochschule für Technik FHNW o con diploma equivalente riconosciuto dalla competente autorità sono autorizzati a svolgere le seguenti attività: – adattamento professionale di lenti a contatto; – esecuzione di esami della vista (refrazione oggettiva e soggettiva) atti a correggere un difetto visivo eventualmente riscontrato; – vendita di mezzi ausiliari e consulenza ai clienti; – esecuzione delle ricette del medico oculista. 2
2 L’ottico diplomato non può fare diagnosi, ma deve indirizzare il cliente presso un medico oculista.
3 Egli non è autorizzato a correggere casi patologici o in sospetto degli stessi.
b) Ottico con attestato federale di capacità
3 Art. 3 4 L’ottico con attestato federale di capacità o certificato equivalente è autorizzato a svolgere le seguenti attività: – vendita di occhiali oftalmici e consulenza ai clienti; – esecuzione delle ricette del medico oculista e dell’ottico diplomato federale o dell’optometrista.

Autorizzazione

Art. 4 1 Per esercitare professionalmente l’ottica sotto la propria responsabilità professionale è necessaria l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio di sanità. 5
2 L’autorizzazione è concessa ai richiedenti in possesso dei titoli di studio previsti agli art. 2 e 3. Art. 5 ... 6
1
Nota marginale modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293.

2

Cpv. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293; precedente modifica: BU 2002,

76.

3
Nota marginale modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293.
4
Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293.
5 Cpv. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293; precedente modifica: BU 2003,

338.

6
Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 338.

2

Locali

Art. 6 1 Le attività di ottica possono essere svolte esclusivamente in un negozio con locali adeguati e forniti di attrezzature idonee (art . 7).
2 Il negozio di ottica è diretto da un ottico ammesso al libero esercizio che deve essere costantemente presente nel negozio.
3 Le prestazioni di competenza dell’ottico diplomato e dell’optometrista (art. 2) possono essere date solo in sua presenza. 7
Negozio di ottica Art. 7 1 Il negozio di ottica deve disporre di almeno un locale per la vendita e di un laboratorio attrezzato secondo le direttive del Dipartimento.
2 Prima dell’apertura i locali devono essere approvati dall’ispettore del Dipartimento.

Denominazione

Art. 8 1 All’esterno di ogni negozio d’ottica deve figurare in modo chiaro e visibile il nome dell’ottico responsabile.
2 Ogni ottico può essere responsabile di un solo negozio.
Norma transitoria Art. 9 1 L’ottico con certificato di capacità professionale (art . 3), in possesso dell’abilitazione per l’esecuzione di test visivi per l’ottenimento delle licenze di condurre (esame “S”), conseguita prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, è pure autorizzato all’esecuzione di esami della vista.
2 L’ottico con certificato di capacità professionale (art . 3), che ha esercitato la professione per almeno quattro anni prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato ad eseguire l’esame della vista dopo aver superato l’esame “S”.
3 L’iscrizione all’esame deve avvenire entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4 In caso di insuccesso il candidato può ripresentarsi una sola volta non prima di sei mesi.
Norma abrogativa Art. 10 Il regolamento concernente l’esercizio dell’ottica del 17 settembre 1968 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 8 Pubblicato nel BU 1994 , 83.
7
Cpv. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 281.
8
Entrata in vigore: 15 marzo 1994 - BU 1994, 83.
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