Decreto esecutivo concernente il tariffario per il controllo delle carni (6.2.1.1.3)
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Decreto esecutivo concernente il tariffario per il controllo delle carni

6.2.1.1.3: DE concernente il tariffario per il controllo delle carni - 10 ottobre 2007
6.2.1.1.3 concernente il tariffario per il controllo delle carni DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista l’Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) del 23 novembre 2005,

Generalità

Art. 1

Il presente decreto stabilisce le modalità di retribuzione dei veterinari ufficiali e di tassazione dei macelli in relazione al controllo delle carni.

Valore del punto

Il valore del punto è fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità su proposta dell’Ordine dei veterinari e sentite le categorie professionali interessate.

Tariffe di ispezione

Art. 2

carni sono retribuiti secondo le seguenti tariffe unitarie di ispezione: Unità
2.1 Controllo degli animali prima della macellazione - tassa base per visite al macello (art. 27 OMCC) visite 30.00 - tassa base per visite nell’azienda di provenienza (art. 28 OMCC) visite 30.00 - eventuale tempo di attesa al macello ore 80.00 - tori, buoi, vacche, manze, equini capo 8.00 - vitelli capo 4.00 - pecore, capre capo 3.00 - agnelli, capretti, suinetti capo 2.00 - suini, escl. scrofe e verri capo 3.00 - scrofe e verri capo 6.00
2.2 [1] Controllo delle carni - tassa base per visite al macello visite 18.00 - tassa base per visite d’urgenza visite 30.00 - tori, buoi, vacche, manze, equini, scrofe e verri capi 7.00 - vitelli, pecore, capre capi 4.00 - suini (macelli senza linea di macellazione) capi 4.00 - suini (macelli con linea di macellazione) capi 3.00 - agnelli, capretti, suinetti capi 2.50 - selvaggina biungulata, cinghiali, cervi capi 4.00 - volatili da cortile, conigli domestici, tariffa oraria ore 80.00 - selvaggina da penna, lepri, tariffa oraria ore 80.00 - pesci ore 80.00 - lama, alpaca capo 8.00 - struzzi ore 80.00
2.3 [2] Prelevamento di campioni - prelievi campioni per test BSE/TSE (programma ufficiale) prelievi 10.00 - prelievi campioni per test BSE/TSE (richieste private) prelievi 10.00 - prelievi campioni (esame batteriologico, sostanze estranee, altri prelevamento prelievi 10.00 - prelievi trichinosi prelievi 10.00 - prelievi trichinosi (massimo 10 campioni per pool) pool 20.00
2.4 Diversi - incarichi particolari su richiesta dell’Ufficio del veterinario cantonale ore 80.00 - trasferte km 0.55 - spese postali

Macellazioni casalinghe

Art. 3

richiesta del cliente, l’ispettore delle carni preleva l’onorario direttamente dal richiedente.

Notifica all’ufficio veterinario cantonale

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successivo, la notifica mensile delle prestazioni effettuate, utilizzando il formulario ufficiale.

Tasse di ispezione

Art. 5

L’Ufficio del veterinario cantonale riscuote le seguenti tasse di ispezione: Unità Importo
5.1 Controllo degli animali prima della macellazione - controllo secondo programma concordato organi di controllo (art. 27 OMCC) visite franchi 20.00 - ulteriori visite su richiesta del macello visite punti 30.00 - visite ante mortem nell’azienda di provenienza (art. 28 OMCC) visite punti 30.00 - fatturazione di eventuale tempo di attesa per visite esame ante mortem ore punti 80.00
5.2 [3] Controllo delle carni - visite per controllo carni (visite semplici) visite franchi 20.00 - visite urgenza visite franchi 30.00 - tori, buoi, vacche, manze, equini capi punti 12.00 - vitelli capi punti 6.50 - pecore e capre capi punti 5.00 - agnelli, capretti, suinetti capi punti 3.00 - suini (macelli senza linea di macellazione) capi punti 5.00 - suini (macelli con linea di macellazione) capi punti 4.00 - scrofe e verri capi punti 6.00 - selvaggina biungulata, cinghiali, cervi capi punti 5.00 - volatili da cortile, conigli domestici, al capo capi franchi 0.20 - selvaggina da penna, lepri, al capo capi franchi 0.20 - pesci ore punti 80.00 - lama, alpaca capo punti 8.00 - struzzi ore punti 80.00
5.3 [4] Prelevamento campioni e diversi - prelievi campioni per test BSE/TSE (richieste private) prelievi punti 10 - prelievi trichinosi prelievi punti 10 - prelievi trichinosi (massimo 10 campioni per pool) pool punti 20.00 - esami di laboratorio trichinellosi esame punti 30 - spese postali (richieste private) spese effettive L’Ufficio del veterinario cantonale può esigere dall’utente in mora con il pagamento di tasse d’ispezione fatturate in precedenza il pagamento anticipato delle tasse d’ispezione oppure il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le future ispezioni con la comminatoria che in caso di mancato pagamento le relative ispezioni saranno sospese.

Altre tasse

Art. 6

Per le prestazioni secondo l’art. 45, cpv. 2, lett. b - e Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), è prelevata la seguente tariffa oraria: Unità a) controlli che hanno provocato contestazioni: ore 60.00 b) prestazioni e sono stati eseguiti d’ufficio e che hanno causato attività di controllo: ore 60.00 c) autorizzazioni: ore 60.00

Norme abrogate

Art. 7

Il Decreto esecutivo concernente il tariffario per l’ispezione delle carni del 22 dicembre 1998 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 8

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° ottobre 2007. Pubblicato nel BU 2007 , 639.
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[1]

N. modificato dal DE 9.2.2010; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 55.

[2]

N. modificato dal DE 9.2.2010; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 55.

[3]

N. modificato dal DE 9.2.2010; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 55.

[4]

N. modificato dal DE 9.2.2010; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 55.

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