Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari
1 Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari (dell’11 novembre 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a :
Autorità competente
Art. 1
Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, svolge i compiti descritti nella legge, preavvisando inoltre al Consiglio di Stato il riconoscimento dei consultori gestiti da privati.
Requisiti dell’operatore del consultorio
matrimoniale-familiare
a) in generale
Art. 2
L’operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimoniale- familiare o quale mediatore familiare ed avere almeno 25 anni.
b) formazione
Art. 3
1 Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione che corrispondano ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (FRTSCC).
2 Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in mediazione familiare riconosciuta dall’Associazione svizzera per la mediazione (ASM).
Riconoscimento e notifiche
Art. 4
1 L’istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti:
a.
b.
c.
d.
2 Ogni modifica dei dati comunicati con l’istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata.
Istanze per il sussidio
a) delle strutture
Art. 5
Le istanze per il sussidio per l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture, come pure per l’arredamento e l’acquisto di attrezzature destinate al consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia corredate dal preventivo di spesa.
b) delle attività
Art. 6
Le istanze per il sussidio delle attività del consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia entro il 31 marzo di ogni anno corredate dai conti consuntivi dell’anno precedente e dalla distinta degli emolumenti incassati.
Entrata in vigore e abrogazione
Art. 7
1 È abrogato il regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari del 21 novembre 1989.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore
1 immediatamente. Pubblicato nel BU 2003 , 418.
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Entrata in vigore: 5 dicembre 2003 - BU 2003, 418.
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