Legge sulla pedagogia speciale (413.100)
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Legge sulla pedagogia speciale

Legge sulla pedagogia speciale (del 15 dicembre 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – – d e c r e t a : Capitolo primo Principi generali

Scopo

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di: a) b)

Campo di applicazione

Art. 2

La legge si applica per quei provvedimenti che non sono già disciplinati dalla legge della scuola o da altre leggi speciali.

Autorità competente

Art. 3

1 Lo Stato promuove e coordina i provvedimenti di pedagogia speciale con iniziative proprie o con l’attribuzione di mandati ai prestatari riconosciuti che svolgono un’attività prevista dalla presente legge.
2 L’applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento).
3 Per la realizzazione di misure particolari il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di altri servizi cantonali.

Beneficiari

Art. 4

I bambini e i giovani residenti in Ticino, con bisogni educativi particolari, beneficiano dalla nascita delle misure di pedagogia speciale a condizione che: a) b) c)

Collaborazione con l’autorità parentale

Art. 5

1 I detentori dell’autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.
2 In caso di disaccordo, l’autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla scolarizzazione speciale (art. 7 lett. d), il Dipartimento sulle altre misure.
3 Nel contesto della procedura di cui al cpv. 2, fatti salvi i casi su cui decide, l’autorità parentale può
4 Il Regolamento stabilisce la procedura di monitoraggio e di valutazione da seguire in caso di scelta non condivisa sulla scolarizzazione speciale e di decisione finale nei casi di persistente grave disaccordo.

Finanziamento e gratuità delle misure

Art. 6

1 Le misure di pedagogia speciale assicurate dai prestatari riconosciuti sono gratuite e i costi sono a carico del Cantone.
2 Nei casi in cui sia necessario garantire i trasporti, il Cantone ne assume i costi. Sono esclusi i costi supplementari generati dalla scelta dei prestatari a seguito di disaccordo di cui all’art. 5 cpv.
2.
3 Una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell’autorità parentale per i pasti, per gli interventi nelle strutture diurne o con internato e per le attività educative esterne organizzate dall’istituto scolastico. Capitolo secondo Provvedimenti A. Generali

Misure di pedagogia speciale

Art. 7

Le misure di pedagogia speciale sono: a) b) c) d) e)

Definizione dell’offerta

Art. 8

1 I provvedimenti di pedagogia speciale sono suddivisi in misure di base e in misure supplementari a dipendenza della loro durata, intensità, specializzazione dell’operatore e incidenza sulla vita del bambino o del giovane.
2 Il regolamento definisce i criteri per la suddivisione e l’applicazione delle misure di base e supplementari.

Attribuzione delle misure

Art. 9

1 Il Consiglio di Stato definisce i servizi incaricati della valutazione, della decisione e dell’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.
2 I servizi preposti all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari.
3 Per l’attribuzione delle misure supplementari i servizi incaricati di valutare i bisogni sono distinti dai prestatari. B. Particolari

Altre forme di scolarizzazione

Art. 10

1 Qualora le condizioni di salute dell’allievo che necessita di misure di pedagogia speciale rendano impossibile la frequenza scolastica, queste possono essere impartite presso il domicilio dell’allievo in conformità dei disposti della legge della scuola.
2 Analogamente le stesse misure possono essere impartite in caso di degenza presso ospedali nel Cantone.

Prestazioni fuori Cantone

Art. 11

Il Dipartimento , per esigenze particolari o in situazioni specifiche , può autorizzare l’adozione di misure di pedagogia speciale svolte presso istituti riconosciuti di altri cantoni o, in casi eccezionali, presso istituti all’estero.

Procedura

Art. 12

Il regolamento definisce le modalità e le procedure per il riconoscimento di queste forme di scolarizzazione.
Capitolo terzo Prestatari

Pianificazione

Art. 13

Il Consiglio di Stato, sentiti gli enti e le associazioni interessate , rileva i bisogni esistenti, definisce l’ordine di priorità degli interventi da sostenere e assicura il finanziamento al fine di garantire un’appropriata risposta ai bisogni educativi particolari e un’adeguata distribuzione dei prestatari sul territorio.

Categorie di prestatari di diritto pubblico o privato

Art. 14

I prestatari di diritto pubblico o privato possono essere: a) b) c)

Autorizzazione per le scuole speciali private

Art. 15

1 L’apertura e l’esercizio di scuole speciali private sono subordinati all’autorizzazione del Dipartimento, previo accertamento dei requisiti; gli art. 80 e seguenti della legge della scuola sono applicabili.
2 Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l’autorizzazione quando i requisiti non sono più adempiuti.

Riconoscimento dei prestatari privati

Art. 16

1 Il Dipartimento riconosce i prestatari privati che soddisfano i seguenti requisiti: a) b) c)
2 Le scuole speciali private devono essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 15.
3 Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare il riconoscimento quando i requisiti non sono più adempiuti.

Finanziamento dei prestatari privati riconosciuti

Art. 17

1 Il finanziamento delle spese d’esercizio, l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private riconosciute è assicurato attraverso la stipulazione di un contratto di prestazione.
2 Il finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private riconosciute è assicurato da un contributo fino ad un massimo del 70% del valore riconosciuto come sussidiabile.
3 Il finanziamento delle misure fornite dai prestatari privati definiti all’art. 14 lett. a) e c) è regolato con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
4 Il regolamento stabilisce forma e modalità dei modelli di finanziamento.

Collaborazioni con i comuni

Art. 18

I comuni sono tenuti a collaborare con l’autorità cantonale nell’attuazione dei provvedimenti di pedagogia speciale. Capitolo quarto Rimedi giuridici

Rimedi giuridici

Art. 19

1
1 Le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti sono impugnabili al Consiglio di Stato.
2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Capitolo quinto Norme finali

Entrata in vigore

1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.

Art. 20

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 2 Pubblicata nel BU 2012 , 260.
2 Entrata in vigore: 1° agosto 2012 - BU 2012, 264.
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