Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali (701.510)
CH - TI

Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali

Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali (RLTPNat) (dell’11 luglio 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali Competenze
1 Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione
2 La Divisione dell’ambiente è competente per la concessione di sussidi (art. 14 LTPNat) sino a
3 La Divisione delle costruzioni è competente per la concessione di sussidi (art. 14 LTPNat) sino a Informazione (art. 3 e 4 LTPNat)
1 Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di
2 Contestualmente alla pubblicazione del PZP (art. 6 cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato Capitolo secondo Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali Piano delle zone di pericolo a) componenti (art. 4 LTPNat)
1 Il catasto degli eventi conosciuti è costituito dalla descrizione dei fenomeni naturali
2 La carta dei pericoli riporta la tipologia, il limite e il grado del pericolo naturale.
3 La carta indicativa dei pericoli riporta la tipologia e il limite dei potenziali pericoli naturali.
4 La relazione tecnica descrive i pericoli naturali rilevati, le ricerche eseguite e le metodologie
5 La carta dei pericoli post intervento riporta la tipologia, il limite e il grado dei potenziali pericoli b) tipologie di pericolo (art. 4 LTPNat)
1 Il PZP accerta le seguenti tipologie di pericoli naturali: spostamenti di terreno permanenti; processi di crollo; scivolamenti; valanghe; inondazioni; colate di detrito; erosioni di sponda.
2 Può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale. c) grado di pericolo
(art. 4 LTPNat)
1 I pericoli sono di principio suddivisi nei seguenti gradi: grado elevato (rosso): di regola quando le persone sono in pericolo sia all’interno, sia all’esterno degli edifici; esso implica generalmente il divieto di edifici e impianti; grado medio (blu): di regola le persone sono in pericolo all’esterno degli edifici, ma poco o niente all’interno; esso implica di principio la messa in opera di adeguate misure di protezione, eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli edifici; grado basso (giallo): il pericolo per le persone è basso o assente; esso implica di principio la sensibilizzazione degli interessati e l’adozione di interventi costruttivi sugli edifici; grado residuo: esiste una possibilità remota che si verifichi un evento; esso implica di principio la sensibilizzazione e particolare attenzione nell’ubicazione di costruzioni che comportano una concentrazione di persone (scuole, ospedali, ecc.) o suscettibili di provocare gravi danni (centri con sostanze pericolose, discariche, centrali elettriche e telefoniche, depuratori, ecc.).
2 Più nel dettaglio, l’autorità si orienta alle direttive di riferimento emanate dalla Confederazione. d) procedura (art. 5, 6 e 7 LTPNat)
1 Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, la Sezione forestale: allestisce e aggiorna il PZP (art. 5 LTPNat); cura le pubblicazioni (art. 6, 7 LTPNat); elabora il progetto d’adozione per il Consiglio di Stato (art. 7 LTPNat).
2 Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g e cpv. 2 i medesimi compiti sono svolti dall’Ufficio dei Modifica del PZP (art. 10 LTPNat)
1 Sono apprezzabili i mutamenti della situazione che implicano segnatamente la
2 In particolare, il cambiamento della situazione di pericolo a seguito dell’esecuzione di interventi
3 Il PZP è inoltre verificato e se necessario modificato in caso di mutamenti nelle direttive di
4 La decisione di delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP è presa dal Dipartimento. Menzione (art. 11 LTPNat)
1 L’inclusione di un fondo nel PZP può essere menzionata a registro fondiario nei casi di
2 La menzione avviene a cura della Sezione forestale. Capitolo terzo Gestione del rischio Misure di gestione del rischio (art. 12 LTPNat) A dipendenza del rischio, possono essere adottate: misure di prevenzione a carattere pianificatorio, in particolare l’attribuzione dei fondi alla zona non edificabile, restrizioni di utilizzazione e norme costruttive; misure tecniche di premunizione e di risanamento, quali ad esempio la costruzione, la manutenzione straordinaria e il ripristino delle opere di premunizione; il distacco artificiale di grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe; la sistemazione di corsi d’acqua; la regolazione degli specchi d’acqua; misure organizzative, quali ad esempio sistemi di monitoraggio e di allarme, definizione di piani di emergenza ed evacuazione; decisioni d’urgenza di limitazione, divieto d’uso o evacuazione degli edifici esistenti. Commissione tecnica (art. 12, 13 cpv. 5 LTPNat) Il Dipartimento istituisce una Commissione tecnica, col compito di promuovere le Finanziamento
(art. 14 LTPNat) Sono sussidiabili le misure tecniche (art. 9 lett. b) e organizzative (art. 9 lett. d) relative Capitolo quarto Norme transitorie e finali Entrata in vigore Il presente regolamento è pubblicato, unitamente al suo allegato di modifica di atti
1
2017 , 224.
Markierungen
Leseansicht