Regolamento concernente la formazione continua degli impiegati (173.180)
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Regolamento concernente la formazione continua degli impiegati

Regolamento concernente la formazione continua degli impiegati 1 (del 29 aprile 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Richiamata la Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, in particolare gli articoli 49, 50, 54 e 55, d e c r e t a :

Campo di applicazione

Art. 1

2 Questo regolamento disciplina gli interventi dello Stato a favore della formazione continua dei propri impiegati.

Obiettivi

a) in generale

Art. 2

3
1 La formazione continua ha lo scopo di contribuire a migliorare la capacità degli impiegati di rispondere in modo professionale alle esigenze richieste dalla funzione.
2 Nella formazione l’obiettivo primario è il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze professionali e delle competenze necessarie per svolgere i compiti affidati in modo efficiente ed efficace.

b) in particolare

Art. 3

4 1 La formazione dei funzionari dirigenti mira allo sviluppo delle capacità di gestione, conduzione e organizzazione delle proprie unità amministrative.
2 La formazione e l’introduzione degli impiegati neoassunti è primariamente responsabilità dei funzionari dirigenti i quali devono favorire il loro inserimento professionale mettendo l’accento sui compiti, le competenze, le responsabilità e l’atteggiamento richiesto nella relazione con gli utenti e i colleghi.
3 Per i funzionari dirigenti di nuova nomina è previsto un percorso formativo obbligatorio. 5 Art. 4 ... 6

Competenze

a) degli impiegati

Art. 5

Il perfezionamento professionale è compito di ogni dipendente ed in particolare di ogni funzionario dirigente.
b) della Sezione delle risorse umane 7 Art. 6 8 La Sezione delle risorse umane è competente per: a) b) c)
1 Titolo modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.
2 Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

3

Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.
4 Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.
5 Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182.
6 Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011,

611.

7 Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182.

8

Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU

2011, 611.

d) e) Art. 7 ... 9

Formazione con partecipazione finanziaria del datore

di lavoro

a) per esigenze della funzione 10 Art. 8 11 1 Per esigenze della funzione la Sezione delle risorse umane può considerare obbligatorio un percorso formativo.
2 In questo caso è concesso il congedo pagato e sono riconosciute le tasse di iscrizione o frequenza. È applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.
3 Il capoverso 2 si applica anche alle attività di formazione necessarie per il mantenimento di un titolo professionale (ad esempio, il titolo FMH).

b) concordata

Art. 9

12 1 Su richiesta dell'impiegato può esser concesso congedo pagato e possono essere rimborsate eventuali tasse d’iscrizione o frequenza se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente: a) b) c)
2 La partecipazione alle spese e in tempo viene concordata di volta in volta con l’impiegato.
3 Se la richiesta di congedo concerne la frequentazione di percorsi formativi quali CAS (Certificate of Advanced Studies), DAS (Diploma of Advanced Studies), MAS (Master of Advanced Studies) o equivalenti, viene concesso il congedo pagato e vengono riconosciute le tasse di iscrizione o frequenza se, oltre all’adempimento dei presupposti, indicati al cpv. 1 lett. a), b) e c), la richiesta si inserisce all’interno di un piano di sviluppo professionale concordato in forma scritta tra il richiedente e il rispettivo funzionario dirigente.

c) procedura

Art. 10

13
1 I congedi pagati sono decisi: a) b) c) d)
2...
3...
4 Qualsiasi richiesta di congedo pagato per formazione viene formulata compilando l’apposito formulario elettronico.
9 Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011,

611.

10 Nota marginale modificata dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.
11 Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU

2011, 611.

12 Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU

2012, 563.

13

Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU

2013, 296.

Formazione senza partecipazione finanziaria

del datore di lavoro

a) in generale

Art. 11

1 I funzionari dirigenti possono autorizzare la partecipazione a corsi facoltativi di formazione e perfezionamento durante l’orario di lavoro con congedo non pagato se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente: a) b) c)
2 Per questi congedi non è riconosciuta alcuna partecipazione alle spese di ogni genere.
3 Qualsiasi richiesta di congedo non pagato per formazione viene formulata compilando l’apposito formulario elettronico. 14

b) esami e soggiorni linguistici

Art. 12

15 Per la preparazione e lo svolgimento di esami ai fini dell’ottenimento di diplomi non richiesti per l’esercizio della funzione svolta e per i soggiorni linguistici può essere concesso congedo non pagato senza alcuna partecipazione alle spese di ogni genere.

c) procedura

Art. 13

16 1 I congedi non pagati sono decisi: a) b) c)
2 Copia della decisione di autorizzazione è trasmessa dal richiedente all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni e all’Area della gestione amministrativa.

Casi particolari

Art. 14

1 La partecipazione a congressi, simposi e giornate di studio, se autorizzata, è considerata missione d’ufficio.
17
2 La decisione è di competenza del funzionario dirigente.

Attività professionale esterna

Art. 15

18
1 Con i periodi di attività professionale esterna all’Amministrazione cantonale si promuove lo scambio di esperienze professionali e si favorisce la valorizzazione del potenziale dei dipendenti.
2 Se è dimostrato l’interesse diretto dell’Amministrazione e se l’attività svolta non costituisce pregiudizio per lo Stato, è riconosciuta quale attività professionale esterna il lavoro svolto a tempo pieno o parziale per un periodo variabile tra i 6 e i 18 mesi.
3 Le modalità vengono decise di volta in volta dal Consiglio di Stato, su proposta del funzionario dirigente almeno a livello di Divisione (o Segreteria generale), sentita la Sezione delle risorse umane.

14

Cpv. introdotto dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182.
15 Art. modificato dal R 28.11.2012; in vigore dal 30.11.2012 - BU 2012, 563.
16 Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU

2013, 296.

17 Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU

2011, 611.

18

Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU

2013, 296.

Ricupero delle spese e dei giorni di congedo

a) principio

19 Art. 16 20
1 In caso di dimissioni come da art. 58 lett. b) LORD, o di disdetta come da art. 60 cpv.
1 lett. c ), d), e), f), g) e cpv. 4 LORD, prima della scadenza di un termine di 3 anni dalla fine di un corso, la Sezione delle risorse umane chiede il rimborso di parte delle spese e dei giorni di congedo concessi.
2 Se il congedo è stato concesso per il conseguimento di una certificazione, il termine decorre a partire dall’ottenimento della stessa.
3 Non è richiesto alcun rimborso nei casi di cui all’art. 8 del presente regolamento.

b) calcolo

Art. 17

21
1 L’ammontare del rimborso dei giorni di congedo e delle spese è espresso percentualmente ed è in funzione della durata del rapporto d’impiego, così calcolato a partire dalla fine del corso o dall’ottenimento della certificazione: a) b) c)
2 L’Ufficio stipendi e assicurazioni, su segnalazione dell’Area della gestione amministrativa è responsabile del ricupero del rimborso.

Entrata in vigore

Art. 18

1 Questo Regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Esso entra in vigore con effetto immediato
22 e abroga il Regolamento concernente la formazione permanente degli impiegati del 23 dicembre 1996. Norma transitoria Nei casi in cui la dichiarazione d’impegno al rimborso dei costi di formazione sia antecedente l’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme più favorevoli al dipendente. Pubblicato nel BU 2003 , 163.
19 Nota marginale modificata dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.
20 Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedenti modifiche: BU

2011, 611; BU 2012, 563.

21 Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedenti modifiche: BU

2011, 611; BU 2012, 563.

22 Entrata in vigore: 2 maggio 2003 - BU 2003, 163.
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