Regolamento della legge sul cinema (443.110)
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Regolamento della legge sul cinema

Regolamento della legge sul cinema 1 (del 19 ottobre 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste: – sul cinema del 9 novembre 2005, – sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, – sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013, – sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, 2 decreta: Capitolo primo Generalità 3
Dipartimento competente
4 Art. 1 5 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005 (di seguito legge) e del presente regolamento.

Definizioni

Art. 2
1 Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un’impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.
2 Per imprese di proiezione di film si intende quelle sale iscritte in un registro pubblico della Confederazione che a titolo professionale proiettano, continuamente o periodicamente, spettacoli cinematografici destinati al pubblico. Capitolo secondo Fondo cantonale e contributi
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Suddivisione del Fondo cantonale
per la cinematografia 7 Art. 3 8 1 Il Fondo di cui all’art. 4 della legge e agli art. 34 e 35 della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così suddiviso: a) dell’importo quale aiuto alla produzione di film; b) dell’importo quale aiuto alle imprese di proiezione.
2 Nel caso in cui l’importo annuo della parte del fondo di cui al cpv. 1 lett. a) non raggiunga 250’000 franchi esso può essere completato fino a tale massimo con un importo proveniente dalla parte di cui al cpv. 1 lett. b) per decisione della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU).
1 Titolo modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
2 Ingresso modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

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Capitolo introdotto dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
4 Nota marginale modificata dal 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2018 - BU 2017, 50.
5 Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
6 Capitolo introdotto dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
7 Nota marginale modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420; precedente
modifica: BU 2017, 50.

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Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420; precedente modifica: BU
2017, 50.
Promozione della cultura cinematografica -
a) disponibilità finanziaria
9 Art. 4 10
1 Il Consiglio di Stato, nel limite dei crediti stanziati annualmente, decide sull’assegnazione dei contributi di cui all’art. 2 della legge.
2 Le risorse necessarie sono attinte dal ricavo dell’imposta sugli spettacoli cinematografici e dal Fondo Swisslos.
b) contributi alla produzione 11 Art. 5 12 I contributi a sostegno della produzione di film (art. 2 cpv. 2 lett. a della legge) possono essere stanziati per i film: 13 a) da registi indipendenti con domicilio nel Cantone Ticino da almeno tre anni; b) da registi indipendenti che per questioni professionali o di studio hanno domicilio fuori da dieci anni al massimo, ma dimostrano di avere avuto una precedente e durevole sul territorio ticinese ed intrattengono legami e scopi con il Cantone tali da e prevedere il loro possibile rientro; c) da registi indipendenti con attinenza ticinese; d) da produttori o case di produzione indipendenti che hanno sede nel Cantone da un anno.
2 Il loro stanziamento è inoltre ammesso per i film: a) sviluppano spunti narrativi o tematici che hanno relazione con il Cantone; b) sono ambientati nel Cantone; c) rivestono importanza per il Cantone.
3 La valutazione ai fini delle decisioni sui contributi avviene in base alla qualità dell’opera, ai costi di produzione ed agli elementi inerenti al Ticino per quanto riguarda il regista, l’ambientazione, l’impiego di attori, di tecnici, di personale e laboratori, così come per uno specifico interesse culturale.
4 Per questi film possono pure essere erogati contributi per le spese derivanti dalla sovrimpressione di didascalie o di doppiaggio.
5 Il contributo massimo è di regola del 30% delle spese effettive computabili.
c) contributi per manifestazioni cinematografiche
14 Art. 6 15
1 I contributi a sostegno di proiezioni e manifestazioni cinematografiche (art. 2 cpv. 2 lett. b e c della legge) possono essere stanziati quando esse non potrebbero aver luogo o essere continuate senza i contributi dello Stato. 16
2 L’importo del contributo è stabilito tenendo conto del valore artistico, educativo o documentario delle previste proiezioni, del loro costo, del loro numero e dell’importanza che esse hanno sul piano locale, regionale o cantonale.
3 Le imprese di proiezione iscritte registro pubblico di cui all’art. 23 della legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche del 14 dicembre 2001 (LCin) che organizzano per proprio conto proiezioni di film considerati di valore culturale (lungometraggi di produzione ticinese sostenuti dal Dipartimento, lungometraggi di produzione svizzera sostenuti dall’Ufficio federale della cultura, documentari, lungometraggi in versione originale con sottotitoli in italiano) possono richiedere un contributo alle spese sostenute (art. 2 cpv. 2 lett. d della legge). 17
4 Il contributo massimo è di regola del 30% delle spese effettive computabili.
18
d) premio biennale 19 Art. 7 20 1 Il premio biennale a sostegno del cinema ticinese (art. 2 cpv. 3 della legge) ha l’obiettivo di valorizzare la creazione di qualità e la diffusione dell’arte cinematografica in Ticino; sono favorite le collaborazioni con le Istituzioni del settore a livello federale e cantonale.
9 Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
10 Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
11 Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
12 Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

13

Frase modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420.
14 Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
15 Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
16 Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420.
17 Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420.
18 Cpv. introdotto dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420.

19

Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
20 Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
2 Per il finanziamento del premio è possibile far capo anche a sponsor privati.
Promozione dell’offerta 21 Art. 8 22 1 Il Consiglio di Stato, nei limiti dei crediti stanziati annualmente, decide sull’assegnazione dei contributi di cui all’art. 3 cpv. 2 della legge: a) i casi di cui al cpv. 2 lett. a) a concorso della copertura dell’eventuale disavanzo b) i casi di cui al cpv. 2 lett. b) per gli interventi volti a rendere maggiormente confortevole e la sala e più moderni gli impianti tecnologici, ritenuto un massimo del 30% delle effettive computabili; c) i casi di cui al cpv. 2 lett. c) e d) per un massimo del 30% delle spese effettive
2 Le risorse necessarie sono attinte dal ricavo dell’imposta sugli spettacoli cinematografici. Capitolo terzo Libertà di proiezione 23
Proiezioni pubbliche ai minori
a) sorveglianza e età d’ammissione 24 Art. 9 1 I responsabili di imprese di proiezione che programmano prime visioni nel Cantone sottopongono al Dipartimento, prima di portarla a conoscenza del pubblico, la prevista intera programmazione mensile, affinché il Dipartimento stesso, sentita la Commissione dei film per giovani, si pronunci in anticipo sulle età d’ammissione alle singole proiezioni. Può essere richiesta la visione preventiva di un film.
2 La non ammissibilità dei minori di una determinata età deve essere adeguatamente evidenziata alla cassa, sui manifesti e nei contatti con i mezzi di comunicazione.
3 Le decisioni del Dipartimento valgono per tutte le imprese di proiezione di film.
4 In assenza di una decisione del Dipartimento la responsabilità dell’età d’ammissione alle singole proiezioni, come all’art. 5 cpv. 1 della legge, è dei responsabili delle imprese di proiezione. Nell’esecuzione del loro lavoro i responsabili delle imprese di proiezione relativamente al programma si riferiscono alle indicazioni in uso a livello nazionale e emanate da autorità/istituzioni riconosciute in assenza delle quali la proiezione è vietata d’ufficio ai minori di 18 anni.
b) collaborazione delle imprese di proiezione 25 Art. 10 26 La direzione dell’impresa di proiezione o chi ne fa le veci è tenuta a prestare la necessaria collaborazione nei confronti del Dipartimento. Capitolo quarto Norme procedurali 27
Istanze 28 Art. 11
29 Le istanze inerenti alle richieste di contributo per la promozione della cultura cinematografica e la promozione dell’offerta, come pure quelle inerenti alla libertà di proiezione, devono essere presentate alla DCSU ed essere dovutamente documentate.
Commissioni consultive 30 Art. 12
31
1 La Commissione culturale consultiva di cui agli art. 18 e segg. del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 è competente a rilasciare i preavvisi inerenti ai contributi di cui all’art. 2 della legge.
21 Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
22 Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
23 Capitolo introdotto dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
24 Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

25

Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
26 Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
27 Capitolo introdotto dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
28 Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
29 Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420; precedente modifica: BU
2017, 50.

30

Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
31 Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
2 Per i preavvisi inerenti ai contributi di cui all’art. 3 della legge la DCSU può chiedere un preavviso
3 La Commissione film giovani, nominata dal Consiglio di Stato e composta di tre membri scelti tra genitori, educatori e psicologi, è competente a rilasciare i preavvisi per le decisioni di cui all’art. 5 della legge.
4 Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
Autorità competenti in materia di contributi 32 Art. 13
1 Le competenze decisionali in materia di contributi sono attribuite come segue: a) DCSU per importi fino a fr. 30’000.– ; b) per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–; c) di Stato per importi superiori a fr. 100’000. –.
2 Contro le decisioni di cui al cpv. 1 è data facoltà di reclamo all’autorità che le ha emanate nel termine di 15 giorni.
Obbligo di informare e di collaborare Art. 13a
33
1 I beneficiari di decisioni di contributo sono tenuti ad esplicitare convenientemente in tutte le loro forme di comunicazione il sostegno da parte del Cantone secondo le modalità decise dal Dipartimento.
2 Essi sono pure tenuti ad informare la DCSU su eventuali mutamenti delle condizioni presenti al momento della richiesta.
3 Essi devono collaborare con le istanze cantonali preposte affinché l’attività o il progetto culturale si inserisca al meglio nella politica culturale ticinese.
4 Essi presentano un rapporto di rendiconto al termine dell’attività o del progetto e forniscono senza ritardo i dati statistici richiesti alla DCSU.
Norma abrogativa Art. 14 Sono abrogati: a) di applicazione della legge sui cinematografi del 1° febbraio 1994; b) esecutivo concernente la destinazione dell’imposta sugli spettacoli cinematografici
2 marzo 1994.
Entrata in vigore Art. 15 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente. 34 Pubblicato nel BU 2010 , 421.
32 Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

33

Art. introdotto dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.
34 Entrata in vigore: 22 ottobre 2010 - BU 2010, 421.
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