Legge sui territori interessati da pericoli naturali (701.500)
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Legge sui territori interessati da pericoli naturali

Legge sui territori interessati da pericoli naturali (LTPNat) (del 29 maggio 2017) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 e dell’ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992; - della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 21 giugno 1991 e dell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 2 novembre 1994; - visto il messaggio 18 gennaio 2017 n. 7272 del Consiglio di Stato; d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali Scopo
1 Questa legge disciplina l’accertamento, la gestione dei rischi e il sussidiamento dei
2 Essa mira a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli. Vigilanza e collaborazione tra enti pubblici
1 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui pericoli naturali; esso disciplina tramite
2 Gli enti pubblici collaborano alla pianificazione, al coordinamento e all’attuazione delle misure di Informazione Il Consiglio di Stato promuove un’adeguata informazione della popolazione. TITOLO II Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali Piano delle zone di pericolo
1 Il piano delle zone di pericolo (PZP) accerta i territori interessati da pericoli naturali.
2 Il PZP è composto dai seguenti documenti: catasto degli eventi conosciuti; carta dei pericoli, in scala particellare, per la zona edificabile e le zone soggette a rischi rilevanti; carta indicativa dei pericoli, in scala adeguata, per le altre zone; relazione tecnica.
3 Il PZP può già comprendere una carta dei pericoli a valere dopo l’esecuzione di interventi di Procedura a) allestimento
1 Il PZP è allestito dal Dipartimento, per il territorio di un Comune, per comparti di esso o
2 Il PZP può essere allestito simultaneamente, per tutte le necessarie tipologie di pericolo naturale, b) pubblicazione, osservazioni
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2 Nel termine di pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo può c) adozione
1 Il Consiglio di Stato adotta il PZP; esso può adottare il PZP anche solo in parte, se ciò
2 L’adozione è pubblicata sul Foglio ufficiale. d) ricorso
1 Contro il PZP è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono
2 Il ricorso non ha effetto sospensivo. Effetti
1 Il PZP serve da base per la pianificazione dell’utilizzazione del suolo e per l’adozione
2 Il mancato inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità. Modifica del PZP
1 Il PZP viene modificato in caso di mutamenti apprezzabili della situazione di pericolo.
2 Per la modifica del PZP valgono le norme per la sua adozione.
3 Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP. Menzione Il Consiglio di Stato può far menzionare a registro fondiario l’esistenza del PZP per ogni TITOLO III Gestione del rischio Principio
1 Sulla base del PZP e tenuto conto dei potenziali danni a persone e a beni materiali
2 In particolare: i piani d’utilizzazione sono tempestivamente adeguati al PZP, segnatamente con misure di prevenzione a carattere pianificatorio; sono adottate le misure tecniche (di premunizione e risanamento) e organizzative ragionevolmente richieste dalla tipologia di pericolo e dal grado di rischio; sono adottate le opportune decisioni d’urgenza, in particolare relativamente all’uso degli edifici esistenti, nei casi di grave pericolo imminente o in cui non sia possibile garantire altrimenti la necessaria sicurezza; le domande di costruzione incompatibili con il pericolo accertato dal PZP sono respinte rispettivamente sospese, nel caso di PZP in allestimento o in pubblicazione; le domande di costruzione fuori dalla zona edificabile possono essere subordinate a perizie tecniche volte ad accertare o a precisare la presenza e il grado di pericoli naturali; sono stabiliti piani d’emergenza e Commissioni locali incaricate di attuarli.
3 Il Consiglio di Stato può emanare direttive sulla gestione del rischio. Compiti
1 L’adeguamento dei piani di utilizzazione (art. 12 cpv. 2 lett. a) è un compito dei
2 L’adozione di misure tecniche e organizzative (art. 12 cpv. 2 lett. b), riservati casi particolari in cui dei Comuni, in quanto volta alla sicurezza delle zone edificabili nel loro complesso; dei Consorzi costituiti a tale scopo; dei proprietari di edifici e impianti fuori zona edificabile (strade, ferrovie, ecc.), come pure dei proprietari e dei gestori di infrastrutture turistiche e di trasporto, in quanto volta alla loro sicurezza; dei proprietari rivieraschi, in quanto volta a sistemare, mantenere e ripristinare il corso d’acqua, qualora sia preponderante l’interesse particolare.
3 L’adozione delle decisioni d’urgenza, in particolare per l’uso delle costruzioni esistenti (art. 12 cpv.
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5 I Municipi elaborano i piani d’emergenza e istituiscono le Commissioni locali (art. 12 cpv. 2 lett. f); Finanziamento
1 Salvo contrarie disposizioni speciali e nei limiti determinati dalla pianificazione
2 Tenuto conto dei contributi federali, complessivamente il sussidio ammonta al massimo all’80%
3 La percentuale di sussidio è stabilita tenendo conto segnatamente dell’entità degli interventi e
4 Sono applicabili la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e la legge sui contributi di TITOLO IV Inosservanza della legge e rimedi giuridici Intervento sostitutivo In caso di inadempienza delle autorità competenti, il Consiglio di Stato può intervenire in Ricorsi Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale TITOLO V Norme transitorie e finali Diritto intertemporale
1 I PZP adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano in vigore.
2 I PZP pubblicati prima dell’entrata in vigore di questa legge sono adottati secondo la procedura
3 Gli interventi previsti dal Piano cantonale di premunizione e di risanamento restano in vigore, fino Abrogazione La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è abrogata. Entrata in vigore Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
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2017 , 221.
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