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Legge sui territori interessati da pericoli naturali (701.500)

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Legge sui territori interessati da pericoli naturali (701.500)

Legge sui territori interessati da pericoli naturali

Legge sui territori interessati da pericoli naturali (LTPNat) (del 29 maggio 2017) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 e dell’ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992; - della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 21 giugno 1991 e dell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 2 novembre 1994; - visto il messaggio 18 gennaio 2017 n. 7272 del Consiglio di Stato; d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali Scopo
1 Questa legge disciplina l’accertamento, la gestione dei rischi e il sussidiamento dei
2 Essa mira a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli. Vigilanza e collaborazione tra enti pubblici
1 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui pericoli naturali; esso disciplina tramite
2 Gli enti pubblici collaborano alla pianificazione, al coordinamento e all’attuazione delle misure di Informazione Il Consiglio di Stato promuove un’adeguata informazione della popolazione. TITOLO II Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali Piano delle zone di pericolo
1 Il piano delle zone di pericolo (PZP) accerta i territori interessati da pericoli naturali.
2 Il PZP è composto dai seguenti documenti: catasto degli eventi conosciuti; carta dei pericoli, in scala particellare, per la zona edificabile e le zone soggette a rischi rilevanti; carta indicativa dei pericoli, in scala adeguata, per le altre zone; relazione tecnica.
3 Il PZP può già comprendere una carta dei pericoli a valere dopo l’esecuzione di interventi di Procedura a) allestimento
1 Il PZP è allestito dal Dipartimento, per il territorio di un Comune, per comparti di esso o
2 Il PZP può essere allestito simultaneamente, per tutte le necessarie tipologie di pericolo naturale, b) pubblicazione, osservazioni
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2 Nel termine di pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo può c) adozione
1 Il Consiglio di Stato adotta il PZP; esso può adottare il PZP anche solo in parte, se ciò
2 L’adozione è pubblicata sul Foglio ufficiale. d) ricorso
1 Contro il PZP è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono
2 Il ricorso non ha effetto sospensivo. Effetti
1 Il PZP serve da base per la pianificazione dell’utilizzazione del suolo e per l’adozione
2 Il mancato inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità. Modifica del PZP
1 Il PZP viene modificato in caso di mutamenti apprezzabili della situazione di pericolo.
2 Per la modifica del PZP valgono le norme per la sua adozione.
3 Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP. Menzione Il Consiglio di Stato può far menzionare a registro fondiario l’esistenza del PZP per ogni TITOLO III Gestione del rischio Principio
1 Sulla base del PZP e tenuto conto dei potenziali danni a persone e a beni materiali
2 In particolare: i piani d’utilizzazione sono tempestivamente adeguati al PZP, segnatamente con misure di prevenzione a carattere pianificatorio; sono adottate le misure tecniche (di premunizione e risanamento) e organizzative ragionevolmente richieste dalla tipologia di pericolo e dal grado di rischio; sono adottate le opportune decisioni d’urgenza, in particolare relativamente all’uso degli edifici esistenti, nei casi di grave pericolo imminente o in cui non sia possibile garantire altrimenti la necessaria sicurezza; le domande di costruzione incompatibili con il pericolo accertato dal PZP sono respinte rispettivamente sospese, nel caso di PZP in allestimento o in pubblicazione; le domande di costruzione fuori dalla zona edificabile possono essere subordinate a perizie tecniche volte ad accertare o a precisare la presenza e il grado di pericoli naturali; sono stabiliti piani d’emergenza e Commissioni locali incaricate di attuarli.
3 Il Consiglio di Stato può emanare direttive sulla gestione del rischio. Compiti
1 L’adeguamento dei piani di utilizzazione (art. 12 cpv. 2 lett. a) è un compito dei
2 L’adozione di misure tecniche e organizzative (art. 12 cpv. 2 lett. b), riservati casi particolari in cui dei Comuni, in quanto volta alla sicurezza delle zone edificabili nel loro complesso; dei Consorzi costituiti a tale scopo; dei proprietari di edifici e impianti fuori zona edificabile (strade, ferrovie, ecc.), come pure dei proprietari e dei gestori di infrastrutture turistiche e di trasporto, in quanto volta alla loro sicurezza; dei proprietari rivieraschi, in quanto volta a sistemare, mantenere e ripristinare il corso d’acqua, qualora sia preponderante l’interesse particolare.
3 L’adozione delle decisioni d’urgenza, in particolare per l’uso delle costruzioni esistenti (art. 12 cpv.
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5 I Municipi elaborano i piani d’emergenza e istituiscono le Commissioni locali (art. 12 cpv. 2 lett. f); Finanziamento
1 Salvo contrarie disposizioni speciali e nei limiti determinati dalla pianificazione
2 Tenuto conto dei contributi federali, complessivamente il sussidio ammonta al massimo all’80%
3 La percentuale di sussidio è stabilita tenendo conto segnatamente dell’entità degli interventi e
4 Sono applicabili la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e la legge sui contributi di TITOLO IV Inosservanza della legge e rimedi giuridici Intervento sostitutivo In caso di inadempienza delle autorità competenti, il Consiglio di Stato può intervenire in Ricorsi Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale TITOLO V Norme transitorie e finali Diritto intertemporale
1 I PZP adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano in vigore.
2 I PZP pubblicati prima dell’entrata in vigore di questa legge sono adottati secondo la procedura
3 Gli interventi previsti dal Piano cantonale di premunizione e di risanamento restano in vigore, fino Abrogazione La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è abrogata. Entrata in vigore Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
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2017 , 221.
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