Legge sulle funi metalliche (770.100)
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Legge sulle funi metalliche

Legge sulle funi metalliche (LFM) (del 17 dicembre 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 11 settembre 2009 n. 6268 del Consiglio di Stato, d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

La presente legge si prefigge di: a) b) c)

Campo di applicazione

Art. 2

1 La presente legge disciplina la costruzione, l’esercizio e lo smantellamento degli impianti a fune metallica destinati esclusivamente al trasporto di merci, che non soggiacciono all’obbligo di concessione federale e che non rientrano nel campo di applicazione del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.
2 Sono considerati impianti a fune metallica i fili a sbalzo e le teleferiche fisse e temporanee dotati di una stazione di partenza e di una d’arrivo.

Banca dati degli impianti

Art. 3

1 Il Consiglio di Stato riceve le notifiche concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea ai sensi della Legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e dell’Ordinanza del 23 novembre 1994 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA), le esamina dal profilo formale e le trasmette alla competente autorità federale.
2 Esso istituisce e tiene aggiornata una banca dati cantonale degli impianti a fune metallica che non costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea ai sensi della LNA e dell’OSIA. La stessa è accessibile al pubblico.

Costruzione

Art. 4

1 La costruzione di un impianto a fune metallica è retta dalla Legge edilizia del 13 marzo
1991.
2 L’inizio dei lavori di costruzione è in ogni caso subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione di esercizio.

Esercizio

Art. 5

1 L’esercizio di un impianto a fune metallica soggiace al rilascio di un’autorizzazione del Consiglio di Stato.
2 L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata al proprietario dell’impianto se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative: a) b) c) d)
e)
3 L’autorizzazione viene concessa per una durata massima di cinque anni e può essere soggetta a oneri e/o condizioni.

Rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio

Art. 6

L’autorizzazione d’esercizio dell’impianto viene rinnovata alle condizioni poste per il suo rilascio.

Responsabilità

Art. 7

1 Il proprietario dell’impianto è responsabile della costante e buona manutenzione dell’impianto.
2 È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Cantone per eventuali danni cagionati a persone o a cose dovuti alla presenza o all’esercizio di un impianto a fune metallica.

Rimozione

Art. 8

1 Se l’impianto è in disuso o non è più a beneficio di un’autorizzazione, il Consiglio di Stato ordina al proprietario la rimozione e il ripristino del fondo.
2 I costi di rimozione sono a carico del proprietario dell’impianto.
3 Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente l’avvenuta rimozione.
4 Gli impianti a fune metallica in disuso e senza proprietario conosciuto, se costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea oppure intralciano la gestione del bosco di protezione, vengono smantellati dal Consiglio di Stato previa pubblicazione di una diffida sul Foglio ufficiale cantonale. Resta riservata la facoltà del Consiglio di Stato di recuperare le spese di rimozione presso i proprietari dei fondi toccati.

Organizzazione e procedura

Art. 9

Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento l’autorità incaricata dell’esecuzione della presente legge e le procedure di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione.

Tasse

Art. 10

1 Per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio il proprietario dell’impianto è tenuto a pagare una tassa.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento l’importo della tassa, in particolare in funzione della lunghezza dell’impianto e della sua altezza massima sul terreno (AGL), ritenuto un massimo di fr. 5’000.
3 Le teleferiche forestali per l’esbosco di legname non soggiacciono al prelievo di tasse.

Contravvenzioni

Art. 11

1 Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge e segnatamente: a) b) c) d) è punito con la multa sino a fr 20’000.–.
2 Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 1

Ricorsi

Art. 12

2
1 Contro le decisioni del Consiglio di Stato rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2 La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Vigilanza

1

Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
2 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481.

Art. 13

1 Il Consiglio di Stato vigila sull’esecuzione della presente legge.
2 I Comuni e i proprietari dei fondi toccati o sorvolati collaborano con il Consiglio di Stato, segnalando la presenza di impianti non autorizzati e fornendo la documentazione e le informazioni necessarie.

Disposizione transitoria

Art. 14

1 Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge mantengono la propria validità sino alla loro scadenza.
2 Il rinnovo delle autorizzazioni di cui al capoverso precedente è subordinato all’adempimento dei criteri di cui all’art. 5 cpv. 2 lett. a, b, c, d, e.

Norma abrogativa

Art. 15

La Legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 16

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. La legge sulle funi metalliche (LFM) del 17 dicembre 2009 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010. Pubblicato nel BU 2010 , 57.
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