Regolamento del Centro di risorse didattiche e digitali
Regolamento del Centro di risorse didattiche e digitali (del 3 dicembre 2014) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – d e c r e t a :
Istituzione e compiti
Art. 1
1 Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Centro di risorse didattiche e digitali (di seguito CERDD).
2 Il CERDD è subordinato alla Divisione della scuola, lavora in stretta collaborazione con la Divisione della formazione professionale e si occupa: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)
Organizzazione
Art. 2
1 Il CERDD è composto dai seguenti settori operativi: a) b) c) d)
2 Il direttore del CERDD: a) b) c) d)
Sede e sottosede
Art. 3
La sede del CERDD è a Bellinzona e la sottosede nel Luganese.
Collaborazione
Art. 4
1 Il CERDD collabora con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il
Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale, con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica.
2 Il CERDD inoltre può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come esposizioni, conferenze o seminari.
Competenze decisionali in materia finanziaria
1 Art. 5
2 Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue: a) b) c) d)
Entrata in vigore 3 Art. 6 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015. Pubblicato nel BU 2014 , 505.
1 Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
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Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
3 Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
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