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Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino

Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino (del 13 aprile 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988, d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali

Istituzione della Commissione del

controllo del mandato pubblico

Art. 1

Nell’ambito dell’esercizio della vigilanza sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (detta in seguito «Banca») da parte del Gran Consiglio è istituita una Commissione di controllo denominata «Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino» (detta in seguito «Commissione»).

Scopo del regolamento

Art. 2

Questo regolamento disciplina l’organizzazione, le competenze e il campo di attività della Commissione, nonché la procedura che regola i rapporti della stessa con il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato nell’ambito dell’adempimento del mandato di vigilanza sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino e nel processo di approvazione dei conti annuali della Banca e relativo scarico agli organi della stessa. Capitolo secondo Organizzazione A. Composizione

Ufficio presidenziale

Art. 3

1 La Commissione elegge, all’inizio del suo mandato: a) b) c)
2 I mandati sono rinnovabili.
3 Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario formano l’Ufficio presidenziale. B. Organizzazione

Convocazione

Art. 4

1 La Commissione si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente. La Commissione definisce il programma di lavoro ed il piano annuale delle sedute che va trasmesso per conoscenza all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca e alla Presidenza del Gran Consiglio.
2 Il Presidente della Commissione notifica all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca l’ordine del giorno delle sedute della Commissione.

Convocazione straordinaria

Art. 5

Ogni membro della Commissione ha il diritto di chiedere, con istanza motivata e con preavviso scritto di 3 giorni lavorativi, la convocazione di una seduta straordinaria.

Costituzione

Art. 6

La Commissione è validamente costituita e può deliberare alla presenza di almeno tre membri.

Deliberazioni

Art. 7

1 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2 L’astensione al voto non è ammessa.
3 In caso di parità decide il voto del Presidente, in sua assenza quello del Vice Presidente.
4 Il voto è aperto.
5 La maggioranza dei membri della Commissione presenti alla seduta può richiedere il voto segreto.
6 Ogni commissario è tenuto a serbare il segreto sulle discussioni e sulle deliberazioni della Commissione.

Verbale - Protocollo delle decisioni

Art. 8

1 La Commissione allestisce un verbale delle sedute ed un protocollo delle decisioni, che sarà conservato in luogo sicuro ed inaccessibile a terzi non autorizzati.
2 Copia del verbale viene trasmesso unicamente ai membri della Commissione.
3 Il Presidente della Commissione può decidere di inviare copia del verbale a terzi, sotto condizione dell’obbligo del rispetto della riservatezza del documento.
4 La Segreteria del Gran Consiglio metterà a disposizione della Commissione un’adeguata struttura per l’archivio dei documenti. Capitolo terzo Competenze

In generale

Art. 9

La Commissione svolge i compiti di controllo, di vigilanza e di preavviso previsti dalla Legge, secondo la procedura fissata con questo regolamento.

Competenze di controllo del mandato pubblico

Art. 10

1 La Commissione esegue il controllo del rispetto del mandato pubblico, formalizzato nel documento elaborato dal Consiglio di amministrazione della Banca, e verifica che la Banca realizzi lo scopo della Legge (articolo 3).
2 In particolare la Commissione verifica: a) b) c)
3 La Commissione ha diritto di esigere dalla Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per svolgere il suo mandato.

Competenze di preavviso

Art. 11

1 La Commissione preavvisa l’approvazione dell’esercizio della Banca ai sensi dell’art.
39 della Legge all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze.
2 In tale ambito essa ha la facoltà di visionare tutta la documentazione utile allo scopo e di sentire i rappresentanti della Banca.
3 È riservato l’art. 17 di questo regolamento.
4 Nell’allestire il preavviso scritto all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze, la Commissione si attiene agli obblighi di riservatezza previsti all’art. 18 di questo regolamento.

Limiti di competenza della Commissione

Art. 12

1 Sono escluse dai compiti della Commissione le verifiche riservate alla competenza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e dell’Ufficio di revisione esterno ai sensi della legislazione federale applicabile alla Banca (art. 36 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino).

Richieste di informazione

Art. 13

2
1 Ogni richiesta va formulata all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca, che fornirà le informazioni e la documentazione direttamente o per il tramite della Direzione Generale.

1

Art. modificato dal R 13.4.2010; in vigore dal 16.4.2010 - BU 2010, 159.
2 Art. modificato dal R 13.4.2010; in vigore dal 16.4.2010 - BU 2010, 159.
2 Alla Commissione non possono essere forniti documenti o informazioni attinenti alle relazioni
3 Sono pure esclusi i documenti interni allestiti all’attenzione della FINMA e dell’Ufficio di revisione esterno della Banca.

Principio della riservatezza

Art. 14

I documenti e le informazioni acquisite dalla Commissione, con l’eccezione di quelli indicati nell’art. 39 cpv. 2 della Legge sottostanno al principio della riservatezza ed hanno carattere strettamente confidenziale: richiamato l’art. 320 Codice penale svizzero non possono essere trasmessi o divulgati a terzi. Capitolo quarto Rapporto della commissione al Gran Consiglio

Termini

Art. 15

1 La Commissione allestisce all’attenzione del Gran Consiglio, un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato pubblico della Banca.
2 Prima di trasmetterlo al Gran Consiglio lo invia al Consiglio di amministrazione della Banca per le sue osservazioni.

Contenuto generale

Art. 16

Il rapporto allestito dalla Commissione deve contenere una valutazione complessiva dell’espletamento del mandato pubblico da parte della Banca e precisare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici contenuti nel documento allestito dalla Banca ai sensi dell’art. 3a della Legge.

Valutazione specifica sul mandato pubblico

Art. 17

1 Le verifiche sul corretto adempimento del mandato pubblico vengono eseguite analizzando il bilancio sociale ed ambientale annuale allestito dalla Banca.
2 Esse devono tener conto in particolare dei seguenti criteri: a) b) c) d) Capitolo quinto Indennità Art. 18 Le indennità dei membri della Commissione sono fissate dal Consiglio di Stato conformemente al Regolamento del 5 maggio 2008 concernente le Commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato. Capitolo sesto Disposizioni transitorie e finali

Entrata in vigore

Art. 19

1 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
3
2 Esso si applica a partire dal corrente esercizio della Banca.

Norma transitoria

Art. 20

La Commissione in carica al giorno dell’entrata in vigore scade al termine della corrente legislatura.

Disposizioni abrogative

Art. 21

È abrogato il Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino del 31 maggio 2005 emanato dalla Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato.
3 Entrata in vigore: 16 aprile 2010 - BU 2010, 138.
Pubblicato nel BU 2010 , 138.
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