Legge concernente l’ imposta sui cani (10.2.8.3)
Legge concernente l’ imposta sui cani (10.2.8.3)
Legge concernente l’ imposta sui cani
10.2.8.3 Legge concernente l’ imposta sui cani IL GRAN CONSIGLIO visto il messaggio 7 maggio 1980 n. 2442 del Consiglio di Stato, Art. 1 Il possesso, nel Cantone, di cani di qualsiasi specie o razza e uso comporta: - la notifica presso la Cancelleria del Comune di domicilio; - il pagamento dell’ imposta annuale. La notifica o le mutazioni relative al possesso devono venire eseguite entro 30 giorni. Art. 2 L’ imposta annuale anticipata è incassata dal Cantone. Essa è stabilita in 50.- franchi per soggetto. Chi entra in possesso di cani solo nel secondo semestre dell’ anno paga la metà dell’ imposta. Art. 3 I Comuni vigilano sulle notifiche dei cani tenuti sul territorio comunale. Essi provvedono in particolare a comunicare al Dipartimento finanze e economia., alla fine di ogni mese, la distinta delle notifiche ricevute e a segnalare i trasgressori non iscritti nell’ elenco. Art. 4 Ogni cane deve essere munito di un collare portante la placchetta di controllo ed il nome del proprietario. Art. 5 Sono esonerati dall’ imposta: a) i cani addetti al servizio della polizia cantonale o comunale e delle dogane; b) i cani addetti al servizio di guardacaccia, guardapesca e sotto-ispettori forestali; c) d) i cani tenuti a scopo di commercio (il maschio e la femmina riproduttori sono soggetti all’ imposta); e) i cani che servono da guida o d’ aiuto agli invalidi. Le esenzioni di cui alle lettere a) e e) sono concesse per decisione dipartimentale. Art. 6 I cani vaganti non muniti della placchetta di controllo vanno sequestrati e, se il proprietario non fosse reperibile, consegnati ad una società per la protezione degli animali per un loro collocamento a spese del Cantone. Art. 7 Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa da fr. 5.- a fr. 100.- oltre l’ eventuale pagamento delle imposte sottratte. In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata. Il giudizio sulla contravvenzione è di competenza del Dipartimento delle Finanze. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso nel termine di 30 giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello. Sono applicabili le norme del capitolo II della legge di procedura per i delitti di competenza del pretore e per le contravvenzioni. Art. 8 La legge concernente la tassa sui cani del 18 febbraio 1937 è abrogata. Art. 9 Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 1981. Pubblicata nel BU 1981 , 1. Note:
1) Art. modificato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 65.