Legge sul cinema
Legge sul cinema (del 9 novembre 2005) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
La presente legge ha lo scopo di promuovere la cultura e l’offerta cinematografica e di definire i principi relativi alla libertà di proiezione.
Promozione della cultura cinematografica
Art. 2
1 Il Cantone promuove la cultura cinematografica.
2 In particolare esso può: 1 a) b) c) d)
3 Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.
Promozione dell’offerta
Art. 3
1 Il Cantone sostiene e favorisce le proiezioni, assegnando contributi alle imprese di proiezione.
2 In particolare esso può: 2 a) b) c) d)
3 I contributi di cui al cpv. 1 sono assegnati: a) b)
Imposta sugli spettacoli cinematografici
Art. 4
3 Conformemente agli articoli 34 e 35 della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un’imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.
Libertà di proiezione.
Proiezioni pubbliche ai minori
Art. 5
1 Ai minori di sedici anni compiuti è vietato assistere alla proiezione pubblica di film con un contenuto tale da poter esercitare un’influenza traumatizzante o pericolosa sulla loro educazione: in particolare sono ritenuti tali i film che esaltano la violenza, offendono la dignità umana, invogliano a compiere reati, e dove hanno una parte rilevante la pornografia, il razzismo, la giustificazione delle droghe.
2 L’autorità competente stabilisce quali sono i film compresi dal divieto di cui al capoverso precedente, con possibilità di fissare un’età minima inferiore per assistere alla proiezione pubblica
1 Frase modificata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.
2
Frase modificata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.
3 Art. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.
o di elevarla a diciotto anni compiuti quando il pericolo di un’influenza negativa è particolarmente grave.
3 Durante le proiezioni accessibili anche ai minori di sedici anni è vietato presentare spezzoni di film ed esporre in sala e nei vani d’aspetto e di disimpegno, immagini o scritti pubblicitari con un contenuto che rientra nei divieti di cui ai capoversi 1 e 2.
Documentazione dell’età
Art. 6
4 La direzione dell’impresa di proiezione risponde del mancato rispetto da parte degli spettatori dei requisiti d’età previsti dalla legge; agli spettatori può essere richiesto di documentare l’età.
Sorveglianza
Art. 7
Secondo le modalità fissate dal regolamento, possono essere effettuati dei controlli del programma mensile di proiezione e può essere richiesta la visione preventiva di un film.
Competenza
Art. 8
Il Consiglio di Stato stabilisce il Dipartimento competente.
Commissioni
Art. 9
Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione film giovani; può istituire altre commissioni con il compito di preavvisare le domande di sussidiamento e ne stabilisce la composizione.
Contravvenzioni
Art. 10
1 Chi contravviene alle norme della presente legge e del regolamento d’applicazione è punito con una multa fino a fr. 10'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 5
2 È riservata l’azione penale.
Rimedi di diritto
Art. 11
6 1 Contro le decisioni dell’autorità competente è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.
2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti il Tribunale cantonale amministrativo.
Norma abrogativa
Art. 12
È abrogata la legge sui cinematografi del 26 maggio 1986.
Entrata in vigore
Art. 13
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. 7 Pubblicata nel BU 2006 , 35.
4 Art. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.
5 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
6
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.
7 Entrata in vigore: 1° marzo 2006 - BU 2006, 37.
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