Decreto esecutivo sulla protezione civile (1.5.4.3.1)
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Decreto esecutivo sulla protezione civile

1.5.4.3.1 sulla protezione civile IL CONSIGLIO DI STATO

Competenze

Art. 1

La Sezione del militare e della protezione della popolazione (Sezione) è responsabile per l’ organizzazione della protezione civile a livello cantonale. A tale scopo essa si avvale dell’ Ufficio della protezione della popolazione (UPP).

Gestione dei militi

Art. 2

Il reclutamento dei militi viene assicurato dall’ UPP. L’ UPP attribuisce l’ incorporazione alle persone riconosciute idonee a prestare servizio. Il milite viene per principio incorporato nell’ Organizzazione regionale di protezione civile (OPC) in cui è domiciliato. In caso di necessità, l’ UPP può derogare, in particolare per assicurare un’ equilibrata disponibilità di risorse in tutte le OPC. Ogni milite viene attribuito a una funzione specifica e destinato alle categorie di formazione del primo, secondo, terzo scaglione (potenziamento). Questa attribuzione spetta alle OPC.

Istruzione ed esercitazione

Art. 3

L’ istruzione dei militi avviene conformemente agli art. protezione della popolazione e sulla protezione civile. L’ istruzione di base ha di regola una durata di tre settimane. I corsi di ripetizione annuali hanno una durata: a) fino a una settimana per il secondo scaglione; b) fino a due settimane per il primo scaglione. Gli interventi d’ urgenza, quelli di catastrofe come pure per il ripristino di simili situazioni o per attività di pubblica utilità non sostituiscono l’ obbligo del corso di ripetizione.

Convocazione

Art. 4

L’ istruzione di base è suddivisa in: a) istruzione generale di base, eseguita dalle OPC; b) istruzione tecnica di base, eseguita dall’ UPP. L’ istruzione specialistica, quella dei quadri e di perfezionamento è eseguita dall’ UPP. Chi è competente è pure responsabile della convocazione. All’ UPP, su proposta delle OPC, compete l’ annuncio ai corsi federali; l’ annuncio ai corsi di competenza cantonale incombe alle OPC.

Costruzioni ed esoneri

Art. 5

Il Dipartimento istituzioni esonera dalla costruzione di rifugi giusta l’ art. 46 LPPC nei casi previsti dall’ art. 18 cpv. 1 lett. a-b OPCi e nei casi di edifici privi d’ interrato. Nei casi previsti dall’ art. 18 cpv. 2 OPCi esonera i proprietari anche dal pagamento del contributo sostitutivo.

Contributo finanziario

Art. 6 Il Cantone versa alle OPC un contributo fisso per l’ organizzazione dell’ istruzione di loro competenza.

Direttive

Art. 7

L’ UPP emana tutte le direttive provvisorie intese a regolare altri aspetti operativi, necessari ad assicurare la gestione dell’ attività, in particolare regionale, durante il periodo transitorio.

Altre norme applicabili

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disposizioni federali e cantonali.

Disposizioni finali

Art. 9

immediatamente in vigore. La sua validità è limitata a 2 anni a partire dall’ entrata in vigore. Vigente il presente decreto è sospesa l’ applicazione degli art. 16 cpv. 2 e 3 e 21 del Regolamento sulla protezione civile, del 1° febbraio 1994. Pubblicato nel BU 2004 , 156. Note:
1) Entrata in vigore: 30 marzo 2004 - BU 2004, 155.
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