Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino
Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino (del 14 aprile 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visti: - - d e c r e t a :
Definizione, personalità giuridica
Art. 1
1 La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2 La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.
Autonomia
Art. 2
1 La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente legge esse: a) b)
2 Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.
Statuti
Art. 3
1 L'organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali sono stabiliti negli statuti.
2 Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.
3 Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.
4 Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.
Membri
a) appartenenza
Art. 4
Gli statuti fissano le condizioni d'appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente alla Chiesa cantonale.
b) diritto di voto e di eleggibilità
Art. 5
Ogni appartenente alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali di sedici anni compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità. Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.
Obbligo di notifica di un procedimento penale
Art. 5a
1 Il procuratore pubblico notifica al presidente del Consiglio sinodale, entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un pastore o un diacono quando l’ipotesi di reato è tale da pregiudicare l’esercizio della funzione.
Rimedi di diritto
Art. 6
1 Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi di diritto contro le decisioni dei suoi organi e delle Comunità regionali.
2 Le decisioni dell’ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 2
Norma transitoria
1 Art. introdotto dalla L 15.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 52.
2 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
Art. 7
La Chiesa cantonale e le Comunità regionali esistenti sono tenute a conformarsi alla presente legge entro il 31 dicembre 1998.
Entrata in vigore
Art. 8
1 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 3 Pubblicata nel BU 1997 , 437.
3 Entrata in vigore: 1 luglio 1998 - BU 1997, 437.
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